Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.09.2015 15.2015.72

Incarto n. 15.2015.72

Lugano 23 settembre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione n. __________ promossa il 9 settembre 2015 nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________ (c/o __________, __________)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a richiesta della PI 1, il 9 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 5'366.50 risultante dall’atto di carenza di beni n. 4459/07 rilasciato il 14 gennaio 2008 a favore della __________ di Lucerna;

che il 15 settembre 2015 RI 1 ha interposto opposizione a tale atto e il 18 settembre l’ha impugnato con ricorso a questa Camera e chiestone l’annullamento, allegando che il credito sarebbe già stata “precedentemente intimata” da un altro creditore;

che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III 384 consid. 1 e 2, con rinvii);

che il debitore che intende impedire che costui aggredisca il suo patrimonio più volte per lo stesso credito può interporre opposizione o, se l’identità dei crediti è manifesta, chiedere con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) l’annullamento della o delle esecuzioni superflue (sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3);

che nel caso concreto non solo il ricorrente non ha citato l’altra esecuzione che a suo dire verterebbe sullo stesso credito fatto valere dalla PI 1, ma neppure ha preteso che l’altro procedente abbia già domandato la continuazione dell’esecuzione o abbia il diritto di farlo;

che sapere chi sia il vero creditore della pretesa posta in esecuzione è questione di merito, sottratta al potere di cognizione sia dell’UE sia dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015, consid. 3.1);

che ad ogni buon conto la questione verrà se del caso esaminata dal giudice in un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizio­ne;

che pacificamente infondato, il ricorso va così respinto;

che visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato intimato né alla procedente né all’Ufficio d’esecuzione;

che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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