Incarto n. 15.2015.72
Lugano 23 settembre 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 21 settembre 2015 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’esecuzione n. __________ promossa il 9 settembre 2015 nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________ (c/o __________, __________)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che a richiesta della PI 1, il 9 settembre 2015 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per l’incasso di fr. 5'366.50 risultante dall’atto di carenza di beni n. 4459/07 rilasciato il 14 gennaio 2008 a favore della __________ di Lucerna;
che il 15 settembre 2015 RI 1 ha interposto opposizione a tale atto e il 18 settembre l’ha impugnato con ricorso a questa Camera e chiestone l’annullamento, allegando che il credito sarebbe già stata “precedentemente intimata” da un altro creditore;
che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è inammissibile solamente se, nel quadro della prima procedura, il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2; 128 III 384 consid. 1 e 2, con rinvii);
che il debitore che intende impedire che costui aggredisca il suo patrimonio più volte per lo stesso credito può interporre opposizione o, se l’identità dei crediti è manifesta, chiedere con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) l’annullamento della o delle esecuzioni superflue (sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3);
che nel caso concreto non solo il ricorrente non ha citato l’altra esecuzione che a suo dire verterebbe sullo stesso credito fatto valere dalla PI 1, ma neppure ha preteso che l’altro procedente abbia già domandato la continuazione dell’esecuzione o abbia il diritto di farlo;
che sapere chi sia il vero creditore della pretesa posta in esecuzione è questione di merito, sottratta al potere di cognizione sia dell’UE sia dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4; sentenza della CEF 15.2015.25 del 19 maggio 2015, consid. 3.1);
che ad ogni buon conto la questione verrà se del caso esaminata dal giudice in un’eventuale procedura di rigetto dell’opposizione;
che pacificamente infondato, il ricorso va così respinto;
che visto l’esito del giudizio odierno il ricorso non è stato intimato né alla procedente né all’Ufficio d’esecuzione;
che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.