Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.06.2015 15.2015.37

Incarto n. 15.2015.37

Lugano 8 giugno 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 30 aprile 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo del 16 dicembre 2014 e la comminatoria di fallimento emessa il 3 marzo 2015 nell’e­se­cu­­zione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. (50)1735006 emesso il 16 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 373.40 (fattura del 15 agosto 2014), oltre agli interessi del 5% dal 26 ottobre 2014, e di fr. 20.– (spese di richiamo). Non essendo l’UE riuscito a far notificare il precetto esecutivo né per posta, né tramite la cancelleria comunale di __________ e neppure citando l’escusso presso i suoi sportelli, il 3 marzo 2015 esso l’ha pubblicato in via edittale sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ (pag. __________).

B. Il 15 aprile 2015, l’UE ha emesso la comminatoria di fallimento, che è stata notificata a RI 1 il 20 aprile.

C. Con ricorso del 30 aprile 2015, RI 1 chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio e sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 61 LEF, di accertare che né la comminatoria di fallimento né il precetto esecutivo sono validi. Visto l’esito del giudizio odierno, il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento, notificata al ricorrente il 20 aprile 2015, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). È invece manifestamente tardivo per quanto riguarda la contestazione del precetto esecutivo, pubblicato il 3 marzo 2015. L’escusso, invero, sarebbe legittimato a invocare l’irregolarità della notifica in via edittale entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto effettivamente conoscen­za della pubblicazione che reputa irregolare (DTF 98 III 60-61, consid. 2; 75 III 83, consid. 2; sentenza della CEF 15.2009.105 del 23 novembre 2009, consid. 2). Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non ha contestato la notifica in via edittale, limitandosi a esprimere il dubbio che il precetto esecutivo non gli fosse stato intimato, senza però verificare presso l’ufficio d’esecuzione, come avrebbe dovuto fare a ricezione della comminatoria di fallimento, le modalità di notifica del precetto esecutivo. Il ricorso è quindi da considerare tardivo su questo punto.

Per abbondanza, v’è comunque da constatare come i tre tentativi preliminari di notifica (sopra consid. A) costituiscano una valida giustificazione per il ricorso alla notifica in via edittale (v. sentenza della CEF 15.2008.71 del 5 dicembre 2008). Il ricorrente, d’al­­tronde, non ha fornito alcun indizio a sostegno della propria allegazione, secondo cui l’UE avrebbe dovuto conoscere la sua situazione medica, a suo dire “nota”. Per tacere del fatto che l’es­­sere ospedalizzato non gli precludeva di ritirare o far ritirare la sua posta e d’informare l’UE sulla degenza.

  1. Il ricorrente sostiene che, vista la sua malattia, la comminatoria di fallimento contraddirebbe il principio di buona fede e che non è chiaro “chi abbia firmato per questa procedura e se fosse legittimato a farlo”. Sennonché il ricorrente non indica alcun motivo per dubitare della legittimazione di chi ha presentato la domanda d’ese­­cuzione e di proseguimento a nome dell’PI 1, anzi egli ammette di aver ricevuto la fattura menzionata sugli atti esecutivi e di averla trasmessa alla sua cassa malati (senza allegare che quest’ultima l’abbia poi pagata). Non occorre quindi attardarsi oltre sulla questione.

  2. Nel merito, il ricorrente si duole anzitutto di non aver ricevuto la comminatoria di fallimento, salvo allegarne al ricorso l’originale a lui destinato. La censura è quindi manifestamente infondata, se non addirittura temeraria. Quanto all’argomento per cui “far fallire una persona, per di più gravemente malata” per soli fr. 373.40 sarebbe “del tutto sproporzionato” non risulta sufficientemente motivato. La legge, comunque sia, non fissa un importo minimo per la pronuncia del fallimento, anche perché più la somma posta in esecuzione è modesta, maggiore è la possibilità per l’e­scusso di pagarla per evitare il fallimento. Nulla muta al riguardo il fatto che la comminatoria di fallimento sia stata emanata a domanda di un prestatore di cure, ciò che secondo il ricorrente contraddirebbe il principio di buona fede. La malattia, invero, non svincola l’escusso malato dall’obbligo di pagare i propri debiti né lo pone al riparo di esecuzioni, tranne nel caso di sospensione previsto dall’art. 61 LEF, che come si vedrà (sotto consid. 4) in concreto non si verifica. Sta poi al paziente informarsi sulle possibilità di ottenere il rimborso delle spese mediche dalla cassa malati o da enti statali, non al creditore né alle autorità esecutive. Nella misura in cui è ricevibile, su questi punti il ricorso è dunque infondato.

  3. Il ricorrente chiede che la procedura esecutiva venga sospesa in virtù dell’art. 61 LEF a causa della sua malattia, allegando l’esi­­stenza di una grave sproporzione tra il credito posto in esecuzione e il danno consecutivo a un fallimento, oltretutto perché tale conseguenza “potrebbe aggravare ulteriormente la sua malattia”.

4.1 Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (DTF 105 III 104 seg.; 74 III 39; CEF 15.2013.64 del 17 settembre 2013 consid. 1 con rinvii). Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di sapere se la sospensione si giustifichi anche nei casi in cui essa permetterebbe al debitore di ristabilire la sua situazione finanziaria, mentre la continuazione della procedura esecutiva lo condurrebbe alla rovina (DTF 105 III 106 consid. 4; sentenza 7B.183/2006 del 30 ottobre 2006, consid. 4.2).

4.2 Nel caso in esame, il primo motivo di sospensione non risulta all’evidenza adempiuto, dal momento che il ricorrente è già rappresentato dall’avv. PA 1 ed è noto alla Camera che lo è stato in altre procedure dalla sorella, avv. __________ (v. inc. 14.2014.166). Ma neppure egli pretende che la propria insolvibilità sia stata causata dalla malattia, ciò che del resto appare inverosimile, giacché nei suoi confronti sono stati rilasciati 85 attestati di carenza di beni per quasi fr. 80'000.– già a partire dal 1990, mentre dai certificati medici acclusi al ricorso si evince che i ricoveri sono iniziati al più presto nel 1999. Che poi una sospensione dell’esecuzione in questione gli permetta di ristabilire la sua situazione finanziaria in tempi ragionevoli pare escluso – e nemmeno lui sostiene che ciò sia possibile – proprio per la situazione esecutiva di cui si è appena detto. Ad ogni modo la cancellazione della sua ditta individuale dal registro di commercio il 10 aprile 2015 “in quanto non tenuta all’iscrizione” e i numerosi e duraturi periodi d’incapacità lavorativa attestati dal dott. __________ non depongono a favore di una ripresa dell’attività lucrativa, neppure a medio termine. Infine, i certificati medici acclusi al ricorso non corroborano l’allegazione secondo cui la pronuncia del suo fallimento “potrebbe aggravare ulteriormente la sua malattia”, a prescindere dalla rilevanza della circostanza per l’applica­­zione dell’art. 61 LEF. Infondato, il ricorso deve quindi essere respinto e la domanda di concessione dell’effetto sospensivo diventa così senza oggetto.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Visto l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare la conformità di queste norme con le norme costituzionali superiori, poiché il ricorrente, interamente soccombente, non avrebbe comunque diritto a ripetibili anche se fossero state previste dalla legge (cfr. art. 106 cpv. 1 CPC, ritenuto conforme alla CEDU, v. Gregor Geisser, Ausservertragliche Haftung privat tätiger Unternehmen für ’Menschenrechtsverletzungen’ bei internationalen Sachverhalten Möglichkeiten und Grenzen der schweizerischen Zivilgerichtsbarkeit im Verhältnis von Völkerrecht und Internationalem Privatrecht, in: Etudes suisses de droit international vol. 141, 2013, n. 421), per tacere del fatto ch’egli non ha sufficientemente motivato la propria richiesta (v. un caso analogo in DTF 140 III 390 consid. 5).

  2. La concessione del gratuito patrocinio sotto forma di anticipo da parte dello Stato degli onorari del patrocinatore d’ufficio è subordinata all’indigenza del richiedente, alle possibilità di successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e 13 LAG [RL 3.1.1.7]) e all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC). Nel caso specifico, il ricorso, parzialmente irricevibile, non presentava d’acchito possibilità d’accoglimento, tanto da non essere stato notificato alla controparte. La domanda va quindi respinta, senza che si possa con ciò concludere a un ingiustificato intralcio al diritto di accesso alla giustizia garantito dall’art. 6 n. 1 CEDU (decisioni CEDU del 9 ottobre 2012 in re Roger Gähwiler c. Suisse e del 14 ottobre 2010 in re Pedro Ramos Luis Miguel c. Suisse citate da Corboz in: Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 32 ad art. 64 LTF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. L’istanza di conferimento del gratuito patrocinio è respinta.

  3. L’istanza di concessione dell’effetto sospensivo è dichiarata senza oggetto.

  4. Notificazione a:

–; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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