Incarto n. 15.2015.32
Lugano 25 agosto 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 16 aprile 2015 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro le decisioni (avvisi di pignoramento) emesse il 23 marzo 2015 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Con precetti esecutivi n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la società di assicurazione malattie e infortuni PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 600.20 e di fr. 148.80 per i premi LAMal del dicembre rispettivamente del novembre 2013 oltre alle spese di diffida e di amministrazione. Ai precetti esecutivi l’escusso ha interposto opposizione.
B. Con decisioni del 9 settembre 2014 e del 25 ottobre 2014 (ai sensi dell’art. 52 LPGA) la PI 1 ha accertato l’esistenza dei crediti appena citati, stabiliti in fr. 653.50 e fr. 182.10 tenuto conto delle spese esecutive, rigettando contestualmente per tali importi le opposizioni interposte da RI 1 ai summenzionati precetti esecutivi.
C. Avendo la creditrice chiesto il proseguimento delle esecuzioni, il 23 marzo 2015 l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento.
D. Con ricorso 16 aprile 2015 RI 1 chiede di annullare gli avvisi di pignoramento, argomentando che nell’ottobre del 2014 ha ricevuto “per semplice lettera di posta prioritaria” la decisione del 25 ottobre 2014 con la quale la procedente “abrogava” l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________. Mai invece, a suo dire, egli ha ricevuto la decisione riferita all’altra esecuzione (n. __________), depositata nel fascicolo dell’UE. Il ricorrente si duole inoltre che la procedente non abbia dato seguito “alla regolare procedura di continuazione dell’esecuzione”, siccome non ha presentato alcuna istanza di rigetto dell’opposizione conformemente all’art. 82 LEF. Per questo motivo, quindi, dando seguito alle richieste di prosecuzione delle esecuzioni in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria competente, l’ufficio ha ingiustamente avallato il “vessatorio” comportamento della procedente.
E. Entro il termine impartitole il 21 aprile 2015, la PI 1 non ha presentato osservazioni al ricorso, mentre l’UE di Mendrisio ha chiesto che il ricorso venga respinto con osservazioni 19 maggio 2015.
Considerato
in diritto:
Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica degli avvisi di pignoramento impugnati, che l’escusso allega di essersi visto recapitare, per lettera semplice, l’8 aprile 2015, il ricorso, interposto giovedì 16 aprile 2015, è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF), non potendosi dimostrare, in assenza d’invio per raccomandata, che il ricorrente ha ricevuto gli atti contestati prima dell’8 aprile.
Prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’esecuzione (art. 88 LEF), l’ufficio di esecuzione, e su ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi giusta l’art. 22 LEF (sentenza della CEF 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (tra altre: sentenze della CEF 15.2004.5 del 29 marzo 2004, consid. 1.1, e 15.2007.11 del 16 aprile 2007, consid. 2). Per quanto riguarda gli altri vizi non così gravi da giustificare la nullità della decisione di rigetto (compreso il difetto di una motivazione sufficiente, v. sentenza della CEF 14.2014.104 del 24 settembre 2014 consid. 1.3 con rinvii), l’assicurato non può contestarli con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), ma solo impugnando tempestivamente la decisione di rigetto presso l’autorità competente.
Nel rimproverare all’UE di avere proseguito le esecuzioni senza che le opposizioni fossero state rigettate dall’autorità giudiziaria competente “conformemente all’art. 82 LEF”, il ricorrente trascura il fatto che nell’ordine giuridico svizzero l’opposizione a un precetto esecutivo può essere rigettata non solo con una decisione emessa in procedura sommaria (art. 80-84 LEF) – sulla base, peraltro, non solo di un riconoscimento di debito o di un atto autentico (art. 82 LEF) ma pure di una decisione giudiziaria o amministrativa esecutiva (art. 80 LEF) – ma pure in una procedura giudiziaria o amministrativa di merito, sulla scorta di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’opposizione (art. 79 LEF). E siccome le casse malati sono abilitate per legge a emanare esse stesse decisioni amministrative sui propri crediti nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato (art. 49 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1]), come pure a statuire sulle opposizioni degli assicurati contro le proprie decisioni (giusta l’art. 52 LPGA), esse possono anche, a titolo accessorio, rigettare in via definitiva le opposizioni (giusta l’art. 74 LEF) interposte al precetto esecutivo (art. 79 LEF; sentenza del Tribunale federale K 144/99 del 28 marzo 2001, consid. 3; DTF 128 III 41 consid. 2; 121 V 110 consid. 2).
Ne discende che nei casi in cui, come nella fattispecie, nessuna procedura decisionale o ricorsuale è iniziata prima dell’inoltro dell’esecuzione tendente all’incasso di premi scoperti, l’opposizione interposta dall’assicurato al precetto esecutivo, che in pratica viene trattata come una richiesta di emissione di una decisione formale nel senso dell’art. 51 cpv. 2 LPGA (o come un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA ove la cassa abbia già in precedenza adottato una decisione), dà inizio a una procedura amministrativa in cui la cassa malati è abilitata ad accertare in modo vincolante l’esistenza e l’importo del proprio credito e rigettare l’opposizione LEF con una decisione unica (sentenza della CEF 14.2011.190 dell’11 gennaio 2012, RtiD 2012 II 895 seg. n. 56c [massima], consid. 4.4). La conformità di tale regolamentazione al diritto costituzionale svizzero è data dalla possibilità per l’assicurato, al termine della fase amministrativa del procedimento, di adire un giudice con pieno potere di cognizione, impugnando la decisione su opposizione con un ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 56-57 LPGA; Jaques, La mainlevée de l´opposition formée contre la poursuite introduite par une caisse-maladie, in: Jusletter 17 novembre 2003, n. 28). Nel caso concreto, quindi, nulla può essere rimproverato all’UE per avere considerato le decisioni emesse e prodotte dall’escutente (in virtù dell’art. 49 LAMal come indicato nella loro motivazione) come titoli di rigetto definitivo delle opposizioni interposte dal reclamante.
4.1 Dagli atti si evince che le decisioni 9 settembre 2014 e 25 ottobre 2014 sono state trasmesse al destinatario per “Posta A Plus”. L’escusso riconosce esplicitamente di aver ricevuto la seconda decisione nell’ottobre del 2014. Non allega – e non vi sono indizi – che tale notifica fosse irregolare (nel senso dell’art. 49 cpv. 3 LPGA). Inoltre, egli non documenta, e del resto neppure afferma, di aver presentato contro tale decisione opposizione alla Cassa entro il termine di 30 giorni dalla notificazione indicato nella stessa decisione. Di conseguenza la domanda di proseguire l’esecuzione n. __________ risulta fondata su una decisione di rigetto dell’opposizione validamente passata in giudicato. L’UE ha pertanto operato correttamente emettendo conformemente all’art. 89 LEF l’avviso di pignoramento del 23 marzo 2015 nell’ambito di questa esecuzione.
4.2 Diversa è la questione per l’esecuzione n. __________.
a) In questo caso il ricorrente pretende di non aver mai ricevuto la decisione del 9 settembre 2014 e la PI 1 non ha contestato tale affermazione, rimanendo silente in questa procedura. Ora, secondo la giurisprudenza l’onere della prova (o, secondo il Tribunale federale, della verosimiglianza preponderante in materia di assicurazioni sociali) della notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 15.2004.5 del 29 marzo 2004, consid. 2.1 con numerosi rinvii, in cui però si esige dalle casse malati la prova piena della notifica delle loro decisioni di rigetto). Ne discende che se la notificazione o la data sono contestate e che sussiste effettivamente un dubbio al riguardo, occorre fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell’atto (DTF 129 I 10 consid. 2.2).
b) D’altronde il solo fatto che sulla decisione figuri l’indicazione della sua spedizione con invio semplice “A-Post plus” non costituisce prova dell’effettiva consegna dell’atto all’escusso né del deposito nella sua casella postale o buca delle lettere. La cassa malati non ha infatti prodotto l’attestazione “track & trace” relativa a tale invio, la quale avrebbe potuto rendere verosimile, ancorché in modo refragabile, l’entrata della decisione nella sfera di conoscenza del destinatario (v. sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, RSPC 2010 n. 882 pag. 140 consid. 2.3-2.5; 8C_198/2015 del 30 aprile 2015, consid. 3.2). Può quindi essere lasciato aperto il quesito di sapere se una simile attestazione sarebbe sufficiente a presumere validamente notificata la decisione con cui la cassa malati rigetta anche l’opposizione all’esecuzione da essa promossa, ciò che, in caso di risposta positiva, creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle sentenze di rigetto emesse dal giudice del rigetto o dal giudice civile, per cui si esige una ricevuta firmata dal destinatario (art. 138 cpv. 1 CPC).
c) Secondo la giurisprudenza, neppure il fatto che l’escusso abbia necessariamente avuto conoscenza dell’esecuzione, dal momento che vi ha interposto opposizione, permette di presumere che la decisione di rigetto è stata notificata l’ultimo giorno del termine di giacenza postale ove non sia stata ritirata (DTF 130 III 396 segg., sentenza della CEF 15.2005.59 del 13 giugno 2005).
d) Infine, non è neppure di rilievo il fatto che il ricorrente abbia avuto conoscenza, indirettamente, dell’esistenza della decisione della cassa malati quando ha ricevuto gli avvisi di pignoramento del 23 marzo 2015, a suo dire l’8 aprile 2015. A quel momento, infatti, egli disponeva ancora di un termine ragionevole per formulare opposizione alla decisione (cfr. DTF 122 I 99 consid. 3a/aa), comunque non inferiore al termine di 30 giorni previsto dalla legge (art. 52 cpv. 1 LPGA). Ne consegue che, per gli art. 54 cpv. 1 lett. a LPGA e 11 OPGA (RS 830.11), la decisione non era ancora esecutiva al momento in cui la PI 1 ha presentato la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________, sicché l’UE non avrebbe dovuto darvi seguito. Su questo punto il ricorso merita dunque accoglimento.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso dall’CO 1 il 23 marzo 2015 nell’esecuzione n. __________.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –__________.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.