Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.08.2015 15.2015.30

Incarto n. 15.2015.30

Lugano 10 agosto 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 31 marzo 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro il calcolo del minimo di esistenza eseguito il 25 marzo 2015 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

PI 1, __________ Confederazione Svizzera, Berna Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto: A. Il 5 settembre 2014, RI 1 ha contestato la trattenuta di fr. 228.– mensili ordinata dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona il 25 agosto 2014 alla sua cassa pensione A__________ a favore del gruppo n. __________, chiedendo di ridurla a fr. 70.– mensili. A fronte di entrate sue e della moglie di complessivi fr. 3'933.–, egli ha affermato di avere “uscite mensili fisse” totali di fr. 2'839.–, comprese le rate di un prestito e per acquisti alla , all’ e alla __________, così come i costi dell’ab­­bo­namento __________, la differenza, pari a fr. 1'094.–, non bastando a suo dire a fare fronte alle proprie necessità di cibo e vestiario, agli imprevisti vari né al pagamento delle imposte e delle sedute di cure molto costose cui è sottoposto.

B. Con scritto del 10 settembre 2014, l’UE di Bellinzona ha comunicato a RI 1 che non era possibile interporre opposizione a un pignoramento ma solo inoltrare un ricorso all’autori­­tà di vigilanza, ha dettagliato le spese comprese nel minimo vitale di base, ha ricordato che il rimborso di prestiti e le imposte non rientrano nel minimo d’esistenza, mentre gli importi risultanti da vendite a rate possono essere computati solo se il venditore si è validamente riservato la proprietà, e gli ha indicato la procedura per ottenere il riconoscimento di spese per cure speciali.

C. Sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi dall’UE di Bellinzona il 16 dicembre per il primo e il 19 novembre 2014 per gli altri due, la PI 1, la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino procedono contro RI 1 per l’incas­so rispettivamente di fr. 793.75, 319.30 e 2'062.65 oltre agli accessori.

D. Il 15 gennaio 2015 RI 1 ha interposto ricorso contro il pignoramento del 25 agosto 2014, affermando di essere “rimasto enormemente indietro con le fatture” e lamentando che la trattenuta dell’UE non gli lasciava “possibilità di risanamento generale della situazione”. Indirizzato all’autorità di vigilanza a “Bellinzona”, lo scritto non è mai pervenuto a questa Camera.

E. Il 25 marzo 2015 l’UE ha confermato in fr. 228.– la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

F. Con scritto del 31 marzo 2015, RI 1 ha trasmesso all’UE copia del ricorso del 15 gennaio 2015, richiedendo l’emis­sione di una decisione.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – ben oltre il termine di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF) dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 25 agosto 2014 dall’UE di Bellinzona, il ricorso sarebbe irricevibile (art. 17 LEF). Poiché, tuttavia, il ricorrente invoca una violazione del proprio minimo d’esistenza, suscettibile d’innescare “un vero e proprio collasso”, occorre verificare d’ufficio, giusta l’art. 22 LEF, che il provvedimento impugnato – come pure quello successivo del 25 marzo 2015 – non ledano in modo manifesto il minimo di esistenza suo e della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (v. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Nel caso specifico, il ricorrente si duole che il pignoramento in corso non gli permetta di far fronte a tutte le fatture, segnatamente per i premi della cassa malati e per le imposte, e chiede pertanto la soppressione della trattenuta di parte della sua rendita pensionistica e AVS. Sennonché l’art. 93 LEF non mira al risanamento della situazione finanziaria dell’escusso, ma solo a garantirgli quanto assolutamente necessario al suo sostentamento attuale. Al riguardo, per costante giurisprudenza del Tribunale federale tra le spese indispensabili non rientrano le imposte (DTF 140 III 340 consid. 4.4 con rinvii; Tabella, n. III). Per quanto attiene ai premi della cassa malattia obbligatoria, quelli correnti sono stati computati nel minimo di esistenza per fr. 36.15 mensili (v. sopra ad E) e il ricorrente non allega né dimostra di pagare di più, mentre le fatture arretrate, come le altre fatture scoperte, non sono spese vitali (la controprestazione è già stata fornita all’escusso) e quindi non possono essere aggiunte al minimo d’esistenza ma, se poste in esecuzione, possono essere rimborsate con la quota dei redditi che eccede il minimo d’esi­stenza (nella fattispecie fr. 228.– mensili). Infondato, il ricorso va respinto.

  3. Non rientra nelle incombenze istituzionali della Camera indicare al ricorrente indirizzi di uffici cantonali competenti per prestargli assistenza in vista del risanamento dei suoi debiti.

  4. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; – ; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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