Incarto n. 15.2015.25
Lugano 19 maggio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 13 marzo 2015 di
RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’emissione e la notifica del precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 __________ (Francia) (patrocinato dall’avv. RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2011, PI 1 e la S__________ Sàrl da una parte, e in via solidale la M__________ SA, la S__________ SA, RI 1 e Y__________ dall’altra hanno firmato una transazione denominata “Protocole transactionnel”, con cui è stato riconosciuto a favore di PI 1 e della S__________ Sàrl un credito di € 5'090'448.–, che alla firma della transazione risultava scoperto nella misura di € 2'459'115.–. Il saldo doveva essere versato in quattro rate, l’ultima delle quali, di € 600'000.–, entro il 20 dicembre 2014. Essa risulta tuttora scoperta.
B. Il 17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la “procédure de sauvegarde” nei confronti della M__________ SA e della S__________ SA.
C. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 645'540.– oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2014 indicando quale titolo di credito il “protocole transactionnel” del 7 luglio 2011. Il precetto esecutivo è stato notificato il 6 marzo 2015 ad RI 1, il quale ha interposto opposizione.
D. Con ricorso del 13 marzo 2015, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che venga constatata la nullità del precetto esecutivo, e in via subordinata che i suoi effetti siano sospesi fino all’emanazione della sentenza definitiva di accoglimento del piano di salvaguardia delle società M__________ SA e S__________ SA o della sentenza di liquidazione delle medesime. Il reclamante postula inoltre che la domanda di esecuzione formulata da PI 1 sia giudicata temeraria e che la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.– siano poste a carico di lui.
E. Con decreto del 20 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
F. Con osservazioni del 3 e del 15 aprile 2015 rispettivamente PI 1 e l’UE di Lugano si sono opposti al ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 febbraio 2015 dall’UE di Lugano e notificato all’escusso il 6 marzo 2015 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
In realtà, la questione è un’altra. Secondo il diritto esecutivo svizzero, il debitore, se è una persona fisica, dev’essere escusso al suo domicilio in Svizzera (art. 46 cpv. 1 LEF). Tale foro è imperativo, anche ove il rapporto giuridico tra creditore e debitore sia subordinato alla Convenzione di Lugano (cfr. DTF 136 III 566; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 1 ad § 10), fatti salvi i fori esecutivi speciali previsti dagli art. 48 a 52 LEF (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 46 LEF; Jeanneret/Strub in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 46 LEF). Una proroga di foro è quindi esclusa, tranne nell’ipotesi contemplata all’art. 50 cpv. 2 LEF, che riguarda però solo i debitori domiciliati all’estero (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46). Ora, RI 1 non contesta di essere domiciliato in Svizzera. La proroga di foro prevista nella transazione non è dunque di rilievo per quanto concerne l’esecuzione in rassegna, per tacere del fatto ch’essa comunque non riveste il carattere specifico richiesto dalla giurisprudenza perché una proroga di foro possa essere considerata valida nel senso dell’art. 50 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2005.81 del 22 luglio 2005, consid. 1.1 e i rinvii). Essendo RI 1 pacificamente domiciliato nel circondario (ormai l’intero Cantone) dell’Ufficio di esecuzione cantonale unico (art. 1 cpv. 1 LALEF), l’UE principale di Lugano era competente per emettere il precetto esecutivo contestato (art. 1 cpv. 3 LALEF). L’obiezione del reclamante va così respinta.
3.1 La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa e senza che l’ufficio di esecuzione o l’autorità di vigilanza debba decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione. Ora, chi sia in concreto legittimato a far valere il credito posto in esecuzione è una questione di merito, come visto sottratta al potere di cognizione sia dell’UE che dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). Andrà semmai posta al giudice di merito o al giudice del rigetto dell’opposizione.
3.2 Vero è che la giurisprudenza riserva il caso “del tutto eccezionale” dell’esecuzione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b). Le autorità esecutive sono però legittimate a constatare la nullità dell’esecuzione solo in presenza di un abuso manifesto dei mezzi offerti dal diritto esecutivo, mentre sfuggono alla loro cognizione censure di diritto materiale rivolte alla pretesa litigiosa in sé (sentenza della CEF 15.2014.98/109 del 12 febbraio 2015, consid. 6, e i rimandi). Orbene, nel caso specifico la ricorrente si limita a qualificare l’esecuzione come temeraria e improntata alla malafede invocando il preteso difetto di legittimazione attiva, senza allegare circostanze che possano far ritenere abusivo da parte di PI 1 l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. La critica è dunque irricevibile. In siffatte circostanze, cade nel vuoto anche la richiesta di porre a carico dell’escutente la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.–, per tacere del fatto che tali sanzioni sono previste solo nei confronti della parte o del suo rappresentante, qualora in una procedura di ricorso abbiano agito in malafede o in modo temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF) e non contro chi a detta dell’escusso avrebbe promosso un’esecuzione ingiustificata. La questione avrebbe semmai potuto porsi per il ricorso interposto, invero con leggerezza, dallo stesso RI 1, ma non appaiono dati gli estremi stabiliti dalla legge.
Al riguardo va rammentato che un fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare la sospensione delle esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l’art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2; 137 III 572 consid. 2; sentenza della CEF 15.2011.26 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 793 seg. consid. 2). Ciò vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP). Nel caso specifico, il ricorrente ammette implicitamente che la decisione francese non è stata riconosciuta in Svizzera, ma ritiene che la CEF sia competente per riconoscerla in questa sede. Perde di vista, tuttavia, che dal 1° gennaio 2011 tale competenza è passata alle Preture (art. 37 cpv. 3 LOG e 335 cpv. 3 CPC), mentre alla CEF è rimasta solo la competenza di statuire sui reclami contro le decisioni emesse dai Pretori in questa materia (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Per di più, non sono ammessi riconoscimenti di decisioni estere in via pregiudiziale in una procedura giudiziaria – come quella in rassegna – che non sia quella stabilita dagli art. 166 segg. LDIP (DTF 135 III 39, consid. 2.4; 134 III 371 segg., consid. 5.1.2). Il ricorso vede così segnata definitivamente la sua sorte.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.