Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.05.2015 15.2015.25

Incarto n. 15.2015.25

Lugano 19 maggio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 13 marzo 2015 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’emissione e la notifica del precetto esecutivo emesso il 27 febbraio 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1 __________ (Francia) (patrocinato dall’avv. RA 1, __________)

ritenuto

in fatto: A. Il 7 luglio 2011, PI 1 e la S__________ Sàrl da una parte, e in via solidale la M__________ SA, la S__________ SA, RI 1 e Y__________ dall’altra hanno firmato una transazione denominata “Protocole transactionnel”, con cui è stato riconosciuto a favore di PI 1 e della S__________ Sàrl un credito di € 5'090'448.–­, che alla firma della transazione risultava scoperto nella misura di € 2'459'115.–. Il saldo doveva essere versato in quattro rate, l’ul­­tima delle quali, di € 600'000.–, entro il 20 dicembre 2014. Essa risulta tuttora scoperta.

B. Il 17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la “procédure de sauvegarde” nei confronti della M__________ SA e della S__________ SA.

C. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 645'540.– oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2014 indicando quale titolo di credito il “protocole transactionnel” del 7 luglio 2011. Il precetto esecutivo è stato notificato il 6 marzo 2015 ad RI 1, il quale ha interposto opposizione.

D. Con ricorso del 13 marzo 2015, RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che venga constatata la nullità del precetto esecutivo, e in via subordinata che i suoi effetti siano sospesi fino all’emanazione della sentenza definitiva di accoglimento del piano di salvaguardia delle società M__________ SA e S__________ SA o della sentenza di liquidazione delle medesime. Il reclamante postula inoltre che la domanda di esecuzione formulata da PI 1 sia giudicata temeraria e che la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.– siano poste a carico di lui.

E. Con decreto del 20 marzo 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.

F. Con osservazioni del 3 e del 15 aprile 2015 rispettivamente PI 1 e l’UE di Lugano si sono opposti al ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 27 febbraio 2015 dall’UE di Lugano e notificato all’e­­scusso il 6 marzo 2015 il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Il ricorrente pretende anzitutto che con la clausola contenuta nel­l’art. 15 della transazione del 7 luglio 2011 – secondo cui “Le présent pro­tocole transactionnel est régi par le droit français. En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent protocole, le Tribunal de Grande Instance de __________ sera seul compétent” (doc. B pag. 8) – le parti abbiano stabilito una proroga di foro esecutivo a favore del Tribunal de Grande Instance de Gras­se, sicché l’UE di Lugano non era competente territorialmente per emettere il precetto esecutivo, da ritenersi quindi “nullo o annullabile”. PI 1, dal canto suo, obietta che la competenza del Tribunal de Grande Instance de __________ è data unicamente in caso di difficoltà d’interpretazione e/o di esecuzione del protocollo transattivo, ciò che non si verifica nella fattispecie.

In realtà, la questione è un’altra. Secondo il diritto esecutivo svizzero, il debitore, se è una persona fisica, dev’essere escusso al suo domicilio in Svizzera (art. 46 cpv. 1 LEF). Tale foro è imperativo, anche ove il rapporto giuridico tra creditore e debitore sia subordinato alla Convenzione di Lugano (cfr. DTF 136 III 566; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs­­rechts, 9a ed. 2013, n. 1 ad § 10), fatti salvi i fori esecutivi speciali previsti dagli art. 48 a 52 LEF (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 46 LEF; Jeanneret/Strub in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 1 ad art. 46 LEF). Una proroga di foro è quindi esclusa, tranne nell’ipotesi contemplata all’art. 50 cpv. 2 LEF, che riguarda però solo i debitori domiciliati all’e­stero (Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 46). Ora, RI 1 non contesta di essere domiciliato in Svizzera. La proroga di foro prevista nella transazione non è dunque di rilievo per quanto concerne l’ese­­cuzione in rassegna, per tacere del fatto ch’essa comunque non riveste il carattere specifico richiesto dalla giurisprudenza perché una proroga di foro possa essere considerata valida nel senso dell’art. 50 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 15.2005.81 del 22 luglio 2005, consid. 1.1 e i rinvii). Essendo RI 1 pacificamente domiciliato nel circondario (ormai l’intero Cantone) dell’Ufficio di esecuzione cantonale unico (art. 1 cpv. 1 LALEF), l’UE principale di Lugano era competente per emettere il precetto esecutivo contestato (art. 1 cpv. 3 LALEF). L’obiezione del reclamante va così respinta.

  1. In secondo luogo, il ricorrente fa valere che in base alla transazione i pagamenti erano da effettuare alla S__________ Sàrl, sicché PI 1 non era legittimato ad agire in via esecutiva. A mente dell’escusso, domanda d’esecu­­zione e precetto esecutivo sarebbero così “temerari e improntati alla malafede”. Per PI 1, invece, l’art. 4 seconda frase della transazione gli conferisce personalmente, in caso di mancato pagamento di una o più rate, il diritto di agire nei confronti di uno o più condebitori.

3.1 La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa e senza che l’ufficio di esecuzione o l’autorità di vigilanza debba decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione. Ora, chi sia in concreto legittimato a far valere il credito posto in esecuzione è una questione di merito, come visto sottratta al potere di cognizione sia dell’UE che dell’autorità di vigilanza (sentenze 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1 e 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 consid. 2.4). Andrà semmai posta al giudice di merito o al giudice del rigetto dell’opposizione.

3.2 Vero è che la giurisprudenza riserva il caso “del tutto eccezionale” dell’esecuzione manifestamente abusiva (art. 2 cpv. 2 CC), ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecu­­zione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b). Le autorità esecutive sono però legittimate a constatare la nullità dell’esecuzione solo in presenza di un abuso manifesto dei mezzi offerti dal diritto esecutivo, mentre sfuggono alla loro cognizione censure di diritto materiale rivolte alla pretesa litigiosa in sé (sentenza della CEF 15.2014.98/109 del 12 febbraio 2015, consid. 6, e i rimandi). Orbene, nel caso specifico la ricorrente si limita a qualificare l’esecuzione come temeraria e improntata alla malafede invocando il preteso difetto di legittimazione attiva, senza allegare circostanze che possano far ritenere abusivo da parte di PI 1 l’uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo. La critica è dunque irricevibile. In siffatte circostanze, cade nel vuoto anche la richiesta di porre a carico dell’escutente la tassa di giustizia e una multa di fr. 1'000.–, per tacere del fatto che tali sanzioni sono previste solo nei confronti della parte o del suo rappresentante, qualora in una procedura di ricorso abbiano agito in malafede o in modo temerario (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF) e non contro chi a detta dell’escusso avrebbe promosso un’esecuzione ingiustificata. La questione avrebbe semmai potuto porsi per il ricorso interposto, invero con leggerezza, dallo stesso RI 1, ma non appaiono dati gli estremi stabiliti dalla legge.

  1. Il ricorrente, in ultimo luogo, sostiene che dalla data della sentenza di apertura della procedure de sauvegarde delle società condebitrici M__________ SA e S__________ SA è fatto per legge divieto alle stesse di pagare qualunque credito (art. L622-7 del Codice di commercio francese). La sentenza sospende poi anche ogni azione contro le persone fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino alla sentenza che decide sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28 cpv. 1 e 2). Per questo motivo il ricorrente, nella sua qualità di debitore solidale con le due note società, ritiene di non potere essere oggetto di provvedimenti esecutivi fino alla sentenza definitiva che chiuderà la procédure de sauvegarde. Da parte sua, PI 1 ricorda che con la transazione RI 1 si è impegnato a rinunciare a ogni privilegio di estraneità (inclusi i privilegi derivanti da procedure speciali) e a non contestare l’esecuzione delle decisioni che gli sarebbero state notificate in Svizzera.

Al riguardo va rammentato che un fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera – e in particolare la sospensione delle esecuzioni individuali (art. 206 LEF cui rinvia l’art. 170 LDIP; DTF 138 III 631 consid. 5.1) – solo dopo esservi stato riconosciuto tale nel senso dell’art. 166 LDIP (DTF 139 III 238 consid. 4.2; 137 III 572 consid. 2; sentenza della CEF 15.2011.26 del 12 aprile 2011, RtiD 2011 II 793 seg. consid. 2). Ciò vale anche per le decisioni straniere di omologazione di un concordato o di un analogo procedimento (art. 175 LDIP). Nel caso specifico, il ricorrente ammette implicitamente che la decisione francese non è stata riconosciuta in Svizzera, ma ritiene che la CEF sia competente per riconoscerla in questa sede. Perde di vista, tuttavia, che dal 1° gennaio 2011 tale competenza è passata alle Preture (art. 37 cpv. 3 LOG e 335 cpv. 3 CPC), mentre alla CEF è rimasta solo la competenza di statuire sui reclami contro le decisioni emesse dai Pretori in questa materia (art. 48 lett. e n. 2 LOG). Per di più, non sono ammessi riconoscimenti di decisioni estere in via pregiudiziale in una procedura giudiziaria – come quella in rassegna – che non sia quella stabilita dagli art. 166 segg. LDIP (DTF 135 III 39, consid. 2.4; 134 III 371 segg., consid. 5.1.2). Il ricorso vede così segnata definitivamente la sua sorte.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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