Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.03.2016 15.2015.102

Incarto n. 15.2015.102

Lugano 4 marzo 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 novembre 2015 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 novembre 2015 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 agosto 2014 dall’CO 1, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'240.82 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2011, invocando quale titolo di credito gli “arretrati alimenti non pagati per il figlio __________ dal 2011”.

B. Con decisione del 21 novembre 2014 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione interposta da RI 1 al summenzionato precetto esecutivo. Contro tale sentenza PI 1 ha interposto reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, che con decisione dell’8 giugno 2015 lo ha parzialmente accolto, rigettando l’opposizione in via provvisoria per fr. 11'240.50 più interessi del 5% dal 6 maggio 2013 (inc. 14.2015.242).

C. Avendo la creditrice chiesto il proseguimento dell’esecuzione, il 3 novembre 2015 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Contro tale atto RI 1 ha inoltrato ricorso il 10 novembre 2015, postulandone l’annullamento.

E. Con osservazioni del 28 novembre 2015 PI 1 si è opposta al ricorso. Pure l’UE ha chiesto che il gravame venga respinto nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2015, cui è seguita la replica spontanea di RI 1 del 1° gennaio 2016.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 3 novembre 2015 dall’CO 1, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Il ricorrente si duole di aver già pagato il dovuto alla procedente tramite l’ufficio stipendi della __________, atteso che da aprile 2014 il predetto servizio le versa direttamente € 450.– mensili. Il ricorrente si lamenta poi di non aver mai ricevuto la sentenza della CEF dell’8 giugno 2015, malgrado avesse controllato la posta ogni due giorni. Da parte sua PI 1 contesta le allegazioni del ricorrente, rilevando in particolare che quanto versato dall’ufficio stipendi del Comune di Lugano riguarda il mantenimento corrente del figlio __________, mentre l’esecuzione da lei promossa si riferisce agli alimenti arretrati maturati dal giugno del 2011 all’aprile del 2014.

  2. Nella sua replica spontanea, RI 1 contesta il conteggio dei pagamenti da lui effettuati eseguito dalla Camera nella sentenza dell’8 giugno 2015 (sopra ad B), fa valere che l’escussa riceverebbe mensilmente da € 50.– a € 70.– in più del dovuto grazie al “franco forte” e contesta le modalità di notifica della decisione del Tribunale dei minorenni di Milano del marzo del 2013. Sono queste tutte allegazioni doppiamente irricevibili: da una parte perché si riferiscono a fatti verificatisi prima della presentazione del ricorso e a prove allora già disponibili (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) – detti pseudonova – da ritenersi tardivi poiché formulati dopo la scadenza del termine di ricorso (v. sopra consid. 1 e sentenza della CEF 15.2010.32/61 del 21 ottobre 2010, RtiD 2011 II 767 n. 46c consid. 3.2/a); dall’altra perché sono censure di merito che esulano dal potere di cognizione delle autorità esecutive (v. sotto, consid. 5).

  3. Prima che si dia seguito a una domanda di proseguimento dell’e­­secuzione (art. 88 LEF), l’ufficio d’esecuzione, e in caso di ricorso l’autorità di vigilanza, devono d’ufficio verificare che un’eventuale opposizione al precetto esecutivo sia stata rigettata, con decisione esecutiva, o sia stata ritirata dall’escusso, pena la nullità dei successivi atti esecutivi conformemente all’art. 22 LEF (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3, 15.2015.32 del 25 agosto 2015 consid. 2 e 15.2001.232/290 del 23 gennaio 2002, confermata dal Tribunale federale nella decisione 7B.29/2002 del 14 marzo 2002, consid. 2c). Le autorità di esecuzione devono quindi, sempre d’ufficio, respingere la domanda di prosecuzione dell’esecuzione allorquando constatano l’esistenza di un grave vizio della procedura di rigetto – come l’assenza di un dispositivo chiaro o un’insufficiente designazione delle parti (DTF 131 I 63 consid. 2.2) – tale da determinare la nullità della decisione di rigetto. In particolare, esse devono considerare inopponibile all’escusso la decisione che non gli fosse stata notificata (v. la già citata sentenza della CEF 15.2015.78 del 22 febbraio 2016 consid. 3 e i rinvii).

4.1 La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni giudiziarie è fat­ta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ri­cevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Dandosi un invio postale raccoman­dato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Tale finzione presuppone quindi che la parte sia già a conoscenza dell’esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 138 III 227 consid. 3.1; 130 III 399 consid. 1.2.3; sentenza CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015 consid. 4).

4.2 Nel caso concreto, non si disconosce che il reclamante non ha ritirato la busta raccomandata, inviatagli l’11 giugno 2015, contenente la decisione della CEF, che parzialmente rigetta l’opposi­­zione da lui interposta, sicché la stessa è stata rispedita al mittente. Sennonché RI 1 doveva aspettarsene la ricezione nel senso dell’appena citato art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, siccome egli aveva in precedenza ricevuto il reclamo presentato da PI 1 il 9 dicembre 2014 contro la decisione 21 novembre 2014 del Pretore, come dimostra il fatto che RI 1 ha presentato le proprie osservazioni a tale reclamo il 28 gennaio 2015. In conseguenza di ciò, la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione emanata dalla CEF deve reputarsi irrefragabilmente avvenuta in virtù della finzione stabilita dall’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Nulla ostava, dunque, all’emissione del­l’avviso di pignoramento impugnato.

  1. L’Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckli in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 1 segg. ad art. 17 LEF; Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c; DTF 109 III 100 consid. 2).

5.1 L’escusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell’esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenza della CEF 15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2).

5.2 Ora, la contestazione sollevata da RI 1, secondo cui egli avrebbe già pagato il dovuto alla procedente tramite l’ufficio stipendi della __________, concerne una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’im­­porto versato (art. 12 cpv. 2 LEF), mentre di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere conto soltanto se il creditore li ha riconosciuti e ne ha ammesso l’effetto estintivo – ciò che in concreto non è il caso di PI 1 – o se glielo ordina un giudice (sentenza della CEF 15.2010.92 del 10 settembre 2010). Il reclamante avrebbe quindi semmai dovuto eccepire l’estinzio­­ne del credito posto in esecuzione nella procedura di rigetto dell’opposizione (cfr. art. 81 LEF), oppure, ove i pagamenti siano successivi all’udienza del 18 novembre 2014, con un’azio­ne di annullamento dell’esecuzione al giudice competente conformemente agli art. 85 o 85a LEF. Nella presente procedura di ricorso, la censura è invece irricevibile.

  1. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.


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