Incarto n. 15.2014.92
Lugano 2 dicembre 2014
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 agosto 2014 di
RI 1 (rappresentata dal curatore , )
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona nel fallimento aperto nei confronti di
PI 1
procedura che interessa anche
PI 2, ______ (patrocinato dall’ , )
ritenuto
in fatto: A. Con decisione dell’8 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo dal 12 maggio 2014. Sospesa il 4 giugno 2014 per mancanza di attivi, la procedura fallimentare è in seguito proseguita in via sommaria dopo il versamento dell’anticipo delle spese di liquidazione da parte di un creditore (v. FUSC n. 53 del 4 luglio 2014).
B. Con scritto del 23 luglio 2014 (fascicolo “insinuazioni”, n. 11), oltre ad insinuare crediti per complessivi fr. 238'465.– per pigioni, recupero credito e stipendi vantati dal defunto padre R__________, RI 1, rappresentata dal curatore PA 1, ha chiesto all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona di volere immediatamente mettere in atto le misure cautelari previste dall’art. 223 LEF, segnatamente mediante l’apposizione dei sigilli sui locali e il recupero delle chiavi della fallita, ritenendo che quest’ultima continuasse ad operare per il tramite del suo ex amministratore unico PI 2 (fratello di R__________). RI 1 ha inoltre invitato l’UEF a “ […] prendere in consegna ogni oggetto di valore che potesse essere facilmente asportato come pure i libri contabili della società, diffidando nel contempo con le comminatorie di legge il signor PI 2 dal disporre di altri beni di pertinenza della fallita”.
C. Con lettera del 23 luglio 2014 l’UEF ha comunicato a RI 1 di aver rinvenuto i seguenti beni riconducibili alla fallita:
“1. una cucina completa, marca Nov Nova, colore magnolia, in laminato, stimata fr. 5'000.00;
una cucina completa, modello NL501, senza maniglie, colore rosso rubino, laccata lucida, stimata fr. 5'000.00;
una cucina UNIQUE, modello con mobili isola Karat, laccata opaco e con modello pareti Vancouver laccato lucido, completa di elettrodomestici marca Miele e diversi accessori, stimata fr. 15'000.00;
due precetti esecutivi dal valore complessivo di fr. 465'159.35, entramb[i] con opposizione, stimati fr. 1.00”.
L’organo dei fallimenti ha altresì precisato che i predetti beni, già sottoposti a precedenti pignoramenti a carico della fallita, non potevano essere presi in custodia a causa degli elevati costi legati allo smontaggio e rimontaggio degli stessi. Ha infine specificato di non poter apporre i sigilli e ritirare le chiavi dei locali, poiché un’altra società risultava attiva nello stesso stabile occupato precedentemente dalla fallita.
D. Ritenendo che PI 2 stesse operando abusivamente nello stabile in cui era ubicata la fallita, con comunicazione del 28 luglio 2014 RI 1 ha ribadito all’UEF la propria richiesta di procedere con l’apposizione dei sigilli giusta l’art. 223 LEF.
E. In risposta a tale richiesta, con scritto del 28 luglio 2014 l’UEF ha confermato la propria decisione di non apporre i sigilli, rilevando che l’immobile non era intestato alla fallita e nemmeno erano stati sottoscritti contratti di locazione a nome della stessa, sicché – a suo dire – la questione dell’eventuale occupazione abusiva dei locali andava risolta tra i comproprietari dell’immobile.
F. Con scritto del 29 luglio 2014 RI 1 ha invitato nuovamente l’UEF ad apporre i sigilli e ha inoltre formulato diverse domande, al fine di sapere concretamente se la merce presente nei magazzini della fallita fosse stata inventariata, a quale titolo PI 2 occupava i locali e il magazzino della fallita e se costui stesse operando sotto la vigilanza dell’amministrazione del fallimento.
G. Con lettera del 31 luglio 2014 l’UEF ha rilevato che nel verbale d’interrogatorio PI 2 aveva dichiarato che gli unici attivi riconducibili alla fallita e pertanto inventariati sono quelli precedentemente indicati nello scritto del 23 luglio 2014 (sopra consid. C). L’organo dei fallimenti ha pure ribadito che, in mancanza di un contratto di locazione sottoscritto a nome della fallita, la questione di sapere se PI 2 occupa abusivamente i locali della fallita va risolta tra i comproprietari dello stabile. L’UEF ha, infine, affermato di non aver proceduto ad apporre i sigilli né autorizzato PI 2 a proseguire l’attività della fallita.
H. Con ricorso del 18 agosto 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto scritto, chiedendo di far ordine all’UEF di apporre i sigilli giusta l’art. 223 cpv. 1 LEF sugli stabili occupati dalla fallita PI 1 e ubicati sui fondi n. __________ e __________ e di completare l’inventario, segnatamente inventariando tutti i macchinari e mobili d’ufficio, attrezzi di lavoro, veicoli aziendali, così come ogni altro attivo di pertinenza della fallita, e ispezionando accuratamente il negozio ubicato sul fondo n. __________ e il magazzino ubicato sul fondo n. __________.
I. Con osservazioni del 28 agosto 2014 PI 2 si oppone alla posa dei sigilli, mentre si rimette al giudizio della Camera per quanto concerne una verifica dettagliata e approfondita dell’inventario. L’UEF, dal canto suo, postula la reiezione del ricorso con osservazioni 9 settembre 2014.
L. Con replica del 1° ottobre 2014 e duplica del 10 ottobre 2014 le parti ribadiscono in sostanza le proprie posizioni.
Considerato
in diritto: 1. Sulla tempestività del ricorso sarebbe lecito nutrire qualche riserva, perlomeno per quanto concerne la richiesta di apposizione di sigilli, a cui l’UEF ha dato una prima risposta negativa già il 23 luglio 2014 (sopra ad C), ancorché in forma colloquiale. La questione può comunque rimanere aperta, perché è solo nello scritto del 31 luglio 2014 (notificato alla ricorrente il 9 agosto, tenuto conto del termine di giacenza di 7 giorni [art. 138 cpv. 3 lett. a CPC], cfr. tracciamento dell’invio 98.46.101801.06062538 accluso al ricorso) che l’UEF ha manifestato di non intendere completare l’inventario – peraltro allora non ancora depositato formalmente (lo è stato solo il successivo 4 settembre unitamente alla graduatoria) – e, come si vedrà, la decisione sull’apposizione di sigilli si porrà semmai soltanto dopo che l’UEF avrà acclarato la sorte degli attivi inventariati nell’ultimo bilancio della fallita. Inoltrato il 18 agosto 2014, il ricorso è dunque tempestivo.
2.1 Giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF, appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. A tal uopo, vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito o che egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del fallimento, ovvero tutti i beni che non appartengono manifestamente a terzi (Lustenberger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 e segg. ad art. 221 LEF; Vouilloz in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 e segg. ad art. 221 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 35 ad art. 221 LEF). Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva sia contestata devono essere inventariati (DTF 114 III 22 consid. 5a; 104 III 24 consid. 2). L’organo dei fallimenti può dunque rinunciare a inventariare un diritto patrimoniale litigioso soltanto quando sia manifesto che non appartiene al fallito (sentenza della CEF 15.2009.24 del 10 marzo 2009, consid. 3).
2.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che il 20 maggio 2014 PI 2, ex amministratore unico della fallita, aveva dichiarato all’UEF che quest’ultima non possedeva alcun attivo, ad eccezione di un importo di fr. 15.– su un conto corrente presso la banca __________, (cfr. verbale d’interrogatorio 20 maggio 2014, pag. 3). Il giorno seguente, l’UEF ha tuttavia indicato in un verbale complementare che le cucine, che aveva pignorato nell’ambito di una precedente esecuzione a carico della fallita, sono ancora di sua proprietà (cfr. verbale complementare all’interrogatorio 21 maggio 2014). Il 2 giugno 2014 l’organo dei fallimenti ha quindi emesso l’inventario, in cui figurano iscritti i beni già menzionati in precedenza (sopra ad C).
Il 22 agosto 2014 l’UEF ha allestito un ulteriore inventario in cui sono menzionati ancora i predetti beni, oltre all’anticipo di fr. 3'000.– versato da un creditore per la riattivazione della procedura fallimentare dopo la sospensione per mancanza di attivi. Ora, a fronte di quanto inventariato dall’UEF, è lecito chiedersi, come sostiene la ricorrente, in che modo la fallita, la cui iscrizione al Registro di commercio risale al 31 maggio 1996 e il cui scopo sociale era la vendita di arredamenti per cucine, elettrodomestici, arredamenti per bagni e arredamenti in genere (v. estratto RC), abbia potuto operare senza altri beni al di fuori di quelli inventariati, in particolare senza gli strumenti e gli oggetti (scrivanie, sedie, computer, fotocopiatrice, telefoni, ecc.) necessari all’esercizio di un’attività commerciale corrispondente al suo scopo sociale. Né il verbale d’interrogatorio né l’inventario forniscono una risposta a tale quesito. Per contro, dai documenti contabili prodotti dal resistente con le osservazioni al ricorso emerge che almeno fino al 31 dicembre 2013 la fallita era in possesso di diversi beni mobili, tra cui “infrastrutture”, mobilio e macchine d’ufficio, nonché “hardware e software” e un veicolo, nonché crediti verso terzi per più di fr. 600'000.– (doc. 5, pagg. 1-2). Se ne deduce che l’UEF non ha eseguito tutti gli accertamenti imposti dalle circostanze del caso, omettendo in particolare di prendere in custodia i libri contabili della fallita (art. 223 cpv. 2 LEF) e di interrogare puntualmente i suoi organi circa il destino dei beni mobili in suo possesso e dei suoi crediti, la cui esistenza è attestata dal bilancio almeno fino al 31 dicembre 2013.
Alla luce di quanto precede, l’incarto dev’essere rinviato all’UEF, affinché proceda a ulteriori accertamenti volti a completare l’inventario, misura cui il resistente, sia ricordato, non si oppone. A tal uopo, l’organo dei fallimenti dovrà in particolare prendere in custodia i libri contabili della fallita, interrogare nuovamente PI 2, segnatamente sui beni mobili e sui crediti appartenenti alla fallita registrati nei più recenti documenti contabili (cfr. doc. 5), e quindi iscrivere nell’inventario, con il valore di stima, tutti gli attivi in possesso della fallita che non appartengono manifestamente a terzi (sopra consid. 2.1). Giacché l’organo dei fallimenti è tenuto pure ad adottare tutti i provvedimenti opportuni per la conservazione dei beni rinvenuti (art. 221 cpv. 1 LEF i.f.), al momento è prematuro chinarsi sulla censura della ricorrente concernente la mancata posa dei sigilli giusta l’art. 223 cpv. 1 LEF, provvedimento che l’UEF potrà invero prendere qualora nel caso di specie fosse necessario alla custodia dei beni, ricordato che di regola non è permesso apporre sigilli su locali appartenenti o dati in locazione a terzi, a meno che per colpa del terzo non sia possibile, senza particolari difficoltà, dividere i locali del fallito da quelli del terzo (DTF 119 III 78 segg.; Lustenberger, op. cit., n. 7 ad art. 233; Vouilloz, op. cit., n. 7 ad art. 233).
Per le ragioni suesposte il ricorso è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona per nuovi accertamenti nel senso del considerando 3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.