Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.2014 15.2014.72

Incarto n. 15.2014.72

Lugano 16 settembre 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 22 maggio 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ (gruppo n. __________) promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1 PI 2 PI 3

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni soprammenzionate promosse nei confronti di RI 1, il 13 maggio 2014 l’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a suo carico:

Guadagno

debitore fr. 7'660.55

coniuge fr. 0.00

Totale fr 7'660.55

Minimo di esistenza

Importo di base fr. 1'200.00

Canone di locazione fr. 1'200.00

Contributi alimentari fr. 2'750.00

Cassa malati fr. 0.00

Trasferte auto privata fr. 0.00

Totale fr 5'150.00

B. Accertata la pignorabilità del reddito, con scritto 13 maggio 2014 l’UEF ha diffidato la __________, datrice di lavoro dell’escusso, a versargli l’importo mensile eccedente il minimo esistenziale di quest’ultimo. Lo stesso giorno l’organo esecutivo ha notificato copia di tale scritto al debitore, unitamente al calcolo del suo minimo di esistenza.

C. Con ricorso del 22 maggio 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo il riesame del calcolo del minimo d’esistenza e la revoca della notificazione di pignoramento di salario alla datrice di lavoro.

D. Con osservazioni del 16 luglio 2014 l’UEF si rimette al giudizio di questa Camera. I creditori sono invece rimasti silenti.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 12 consid. 3; 106 III 13 consid. 2), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

  2. Il ricorrente contesta anzitutto all’UEF di aver considerato nel calcolo del minimo esistenziale soltanto il canone di locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento di N__________ (ZH), ove svolge la propria attività lavorativa, ma non quello di fr. 2'750.– dell’ap­partamento che condivide con “una persona invalida al 100%” al proprio domicilio di A__________. Egli rileva al riguardo di aver affittato tale appartamento non per esigenze personali ma per poter aiutare la “persona invalida” di cui si occupa nelle faccende quotidiane (corrispondenza, spesa, accompagnamento, ecc.). Nelle osservazioni al ricorso, l’organo esecutivo rileva in proposito che appare insolito che l’escusso abbia mantenuto il proprio domicilio ad A__________, ove, in realtà, condivide l’abitazione con sua moglie, pur avendo stipulato con essa una convenzione di separazione. L’UEF si chiede pertanto se in tale ipotesi debba essere ancora ritenuta valida la predetta convenzione oppure se le parti di fatto non debbano considerarsi ricongiunte con la conseguenza che ai fini del calcolo del minimo esistenziale andrebbe aumentato l’importo di base, ammesso un canone di locazione adeguato alle circostanze e dedotto l’importo riconosciuto a titolo di contributi alimentari a favore della moglie.

  3. Prima di esaminare le censure sollevata dal ricorrente, occorre soffermarsi sulle osservazioni dell’UEF, ritenuto che le ipotesi prospettate da quest’ultimo possono condurre a risultati assai diversi.

4.1 Dagli atti emerge che il 22 aprile 2014 l’escusso ha dichiarato all’organo esecutivo di lavorare e soggiornare nel Canton Zurigo dal lunedì al venerdì e di rientrare al proprio domicilio di A__________ durante i fine settimana (cfr. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 22 aprile 2014, pag. 2). Sentito nuovamente dall’UEF il 10 giugno 2014, RI 1 ha specificato che, pur essendo separato dalla moglie, continua ad abitare nell’appartamento di A__________ con quest’ultima, la quale percepisce una rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili. Egli ha proposto di considerare nel minimo di esistenza solo il costo di locazione dell’alloggio di A__________ e non quello di N__________ (v. verbale interno delle operazioni di pignoramento del 10 giugno 2014, pag. 2).

4.2 Alla luce di tali circostanze, ai fini del calcolo del minimo esistenziale, che deve tenere conto delle circostanze concrete del caso al momento dell’esecuzione del pignoramento, RI 1 non può essere assimilato a un debitore che vive da solo, bensì a uno che forma una comunione domestica con sua moglie. Ne consegue che il computo effettuato dall’organo esecutivo dev’es­sere rettificato. L’importo di base applicabile nel caso in rassegna è invero di fr. 1'700.– anziché di fr. 1'200.– (v. punti II/1.2 e II/1.3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009 [detta in seguito “Tabella”]). Neppure possono essere computati i contributi di mantenimento di fr. 1'500.– mensili (cfr. ricevute di pagamento agli atti), che RI 1 versa alla moglie in base alla convenzione di separazione stipulata con lei il 18 luglio 2011 (v. il documento denominato “Trennungsvereinbarung”), i coniugi vivendo attualmente nella stessa economia domestica (v. punto II/5 della Tabella). Occorre inoltre computare, oltre al canone di locazione per l’appartamen­to di N__________, quello per l’abitazione coniugale, ancorché non nella misura auspicata dal debitore (v. sotto consid. 5). Ai fini della determinazione dell’eccedenza pignorabile, dev’es­sere infine considerata anche la rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili percepita dalla moglie.

  1. Secondo la giurisprudenza, nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 114 III 14 consid. 2a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013, consid. 4.1a). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione a occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari. Tuttavia il canone deve essere ridotto a una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 e 16 consid. 2a e 4; sentenza della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 4.1). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 128 III 337 consid. 3b; 119 III 73 consid. 3c; punto II/1.1 della Tabella), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 528 consid. 3) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (cfr. DTF 109 III 52 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art. 93 LEF).

5.1 Nel caso in esame, dagli atti emerge che il ricorrente abita con sua moglie ad A__________ in un appartamento di 4,5 locali e 106 mq, il cui canone locatizio ammonta a fr. 2'300.– mensili, cui si aggiungono fr. 300.– di spese accessorie e fr. 150.– per la locazione di un parcheggio per l’auto (cfr. contratti di locazione 26 settembre 2013). Tenuto conto delle necessità e delle possibilità dell’escusso e della moglie, di cui egli non ha addotto né comprovato particolari esigenze di tipo logistico, non v’è dubbio che il canone locatizio sia eccessivo e debba essere ridotto a una misura normale per una coppia.

5.2 Come testé ricordato, la riduzione deve in linea di massima applicarsi nel rispetto dei termini contrattuali. Al riguardo il contratto stipulato dall’insorgente il 26 settembre 2013 prevede che la locazione può essere disdetta “con un preavviso di 3 mesi, per il 31 ottobre di ogni anno, la prima volta per il 31 ottobre 2018” (cfr. contratto di locazione 26 settembre 2013). Sta però di fatto che al momento della sottoscrizione del contratto di locazione contro il ricorrente erano già stati rilasciati 7 attestati di beni ed erano in corso diverse procedure di pignoramento, che a breve sarebbero anch’esse sfociate in ulteriori attestati di carenza beni. Non avendo, quindi, il ricorrente osservato l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (cfr. DTF 109 III 52 seg.), l’UEF, a cui l’incarto va comunque rinviato su altri punti (sotto consid. 8), computerà da subito nel minimo esistenziale le spese di locazione corrispondenti a un canone locatizio normale adeguato alla situazione personale dell’escusso e della moglie.

  1. L’insorgente si duole inoltre che l’UEF non abbia tenuto conto del premio di cassa malati di fr. 382.05.

6.1 Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3a; 120 III 17 consid. 2c; 112 III 23 consid. 4). A tal uopo, l’ufficio d’esecuzione non può attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da quest’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti. Ciò vale anche per i premi d’assicurazione malattie di base obbligatoria (sentenza CEF 15.2014.5 del 25 febbraio 2014, consid. 2 e riferimenti citati; punto II/3 della Tabella).

6.2 Nel caso presente, l’UEF non ha incluso nel minimo vitale del ricorrente il premio di cassa malati, poiché quest’ultimo non ne aveva dimostrato l’effettivo pagamento al momento del pignoramento, per tacere del fatto che è proprio il mancato pagamento dei premi di cassa malati che ha, tra l’altro, condotto al pignoramento di salario. Sennonché, a complemento del ricorso, con scritto 30 giugno 2014 l’insorgente ha trasmesso all’organo esecutivo copia dell’estratto bancario che attesta il bonifico di fr. 382.05 a favore di __________ in data 27 giugno 2014. Se ne può dedurre che l’escusso ha manifestato per atti concludenti l’intenzione di ricominciare a pagare i premi della cassa malati. Ritenuto, tuttavia, che il pagamento di un solo premio ancora non significa che il debitore provvederà a pagare anche i premi futuri, per garantire gli interessi di tutte le parti si offrono due soluzioni: o l’UEF, con l’esplicito accordo dell’escusso, paga i premi direttamente alla cassa malati con il provento della trattenuta, oppure il calcolo del minimo esistenziale viene modificato in modo da consentire all’escusso di pagare i premi di persona, con l’obbligo di far pervenire all’organo d’esecuzione, ogni mese, la prova dell’avvenuto pagamento, pena il ristabilimento dell’originario pignoramento senza computazione del premio di cassa malati (sentenza della CEF 15.2009.140 del 14 gennaio 2010, consid. 4.2). L’UEF sceglierà l’opzione più opportuna quando procederà a ricalcolare il minimo esistenziale del ricorrente (v. sotto consid. 8).

  1. RI 1 lamenta infine che l’UEF non ha computato le spese di trasferta di fr. 600.– per il tragitto dal domicilio di A__________ all’abitazione di N__________, ove soggiorna per motivi lavorativi.

7.1 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2).

7.2 Nel caso di specie, con il ricorso è stata versata agli atti una dichiarazione scritta della datrice di lavoro dell’escusso, secondo cui quest’ultimo necessita di un veicolo privato per esercitare la sua professione, ragione per cui l’azienda gli rimborsa le spese occasionate dagli spostamenti professionali, ma non quelle per recarsi al lavoro. Tale documento, però, dimostra tutt’al più che l’insorgente ha bisogno dell’autovettura privata per assolvere le sue mansioni lavorative, ma non necessariamente per effettuare le trasferte tra A__________ e N__________. Qualora possa lasciare il veicolo privato nei pressi della sua residenza zurighese, RI 1 potrebbe invero servirsi dei trasporti pubblici per spostarsi tra le sue due residenze nei fine settimana. Orbene, in tale evenienza, quattro biglietti di 2a classe validi per autobus e treno di andata e ritorno da A__________ a N__________ ammontano a complessivi di fr. 560.– (www.ffs.ch/ticketshop/b2c/angebotReisende.do). L’abbonamento generale annuale delle FFS di 2a classe, che consentirebbe di effettuare gli stessi spostamenti, costa invece fr. 3'550.–, ovvero fr. 295.85 al mese, pari all’incirca alla metà dei fr. 600.– pretesi dal ricorrente. A fronte di tali circostanze, anche su tale aspetto occorrono ulteriori accertamenti da parte dell’UEF alfine di determinare le spese indispensabili di trasferta che possano essere riconosciute all’escusso (sotto consid. 8.1)

  1. Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, l’incarto dev’essere rinviato all’UEF, affinché proceda a ulteriori accertamenti e a un nuovo calcolo del minimo esistenziale, il riparto degli importi già incassati essendo nel frattempo sospeso.

8.1 A tal uopo, ai fini del computo l’organo di esecuzione terrà conto della rendita d’invalidità di fr. 485.– mensili percepita dalla moglie dell’escusso, verificando – ciò che non pare aver fatto finora – se la stessa non riscuote altri redditi (prestazioni complementari, indennità di assicurazione privata, ecc.), e computerà l’importo di base per coniugi di fr. 1'700.–, tralasciando i contributi alimentari di fr. 1'500.– mensili che RI 1 versa alla moglie. L’UEF aggiungerà inoltre il costo normale per la locazione di un appartamento ad A__________ o nei dintorni, adeguato alla situazione dell’escusso e della moglie (sopra consid. 5.2). Gli incombe ancora determinare, con il concorso dell’escusso, le modalità di pagamento dei futuri premi di cassa malati e di accertare le sue spese di trasferta da A__________ a N__________ secondo le indicazioni esposte da questa Camera (sopra consid. 6 e 7).

8.2 Oltre a quanto ordinato sopra, l’UEF è invitato a verificare se il canone di locazione di fr. 1'200.– dell’appartamento di N__________, da qualificare come costo per l’ottenimento del reddito di cui è chiesto il pignoramento, sia adeguato per una persona sola alla luce del mercato locativo in quella regione, l’incarto essendo silente su tale questione.

8.3 L’organo esecutivo è chiamato infine a determinare altresì la congruenza dell’importo di fr. 1'250.– che l’escusso versa mensilmente alla figlia maggiorenne __________ a titolo di contributo di mantenimento. In particolare, dagli atti non è dato di sapere se la figlia maggiorenne vive al di fuori dell’economia domestica del debitore, quale attività formativa o professionale stia svolgendo e quali siano i suoi redditi e le sue spese correnti mensili. Va ricordato in proposito che il figlio maggiorenne, ove stia svolgendo una prima formazione scolastica o professionale (p. es. apprendistato), resta in linea di massima a carico del genitore escusso qualora ciò possa ragionevolmente essergli imposto dato l’insieme delle circostanze (art. 277 cpv. 2 CC; DTF 111 II 410, consid. 2a), ma il figlio, nella misura in cui sia compatibile con la sua formazione, deve dedicare tutte le sue risorse e possibilità al proprio mantenimento (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell’11 ottobre 2005, consid. 4.4.1). Nel minimo esistenziale del debitore si può computare al massimo la quota scoperta delle spese indispensabili di mantenimento del figlio (sentenza CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014, consid. 3.1/b). Ne consegue che l’UEF dovrà accertare la situazione finanziaria della figlia maggiorenne dell’escusso alfine di stabilire se dal profilo del diritto esecutivo l’importo di fr. 1'250.– versato da que­st’ul­timo possa essere considerato una spesa indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 Di conseguenza l’incarto è rinviato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, affinché proceda ad ulteriori accertamenti e si determini nuovamente sul pignoramento del salario di RI 1 nel senso del considerando 8.

1.2 La ripartizione delle quote di salario finora incassate dall’Ufficio è sospesa fino all’adozione della decisione di cui al dispositivo n. 1.1.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; – ; –; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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