Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.09.2014 15.2014.67

Incarto n. 15.2014.67

Lugano 29 settembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 23 giugno 2014 di

RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano nell’ambito del fallimento di

PI 1

ritenuto

in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decisione 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo dall’8 maggio 2014 alle ore 10:00.

B. Non avendo rinvenuto attivi da inventariare e stimando il passivo in circa fr. 171'000.–, con istanza 3 giugno 2014 l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Lugano ha chiesto al Pretore di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di attivi.

C. Statuendo con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha ordinato la sospensione della procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la continuazione, previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. 112 del 13 giugno 2014.

D. Con ricorso del 24 [recte: 23] giugno 2014 RI 1 si aggrava contro l’operato dell’UF, postulando, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione di sospensione della procedura di fallimento, nonché la retrocessione dell’incarto all’Ufficio affinché proceda a ulteriori accertamenti ed emani una nuova decisione.

E. Con ordinanza 24 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

F. Con osservazioni del 20 agosto 2014 l’UF si è rimesso al giudizio di questa Camera. Replicando il 28 agosto 2014, il ricorrente ha ribadito la propria posizione.

Considerato

in diritto: 1. Nel ricorso, l’insorgente rimprovera all’UF di aver chiesto al Pretore di sospendere la procedura di fallimento senza aver proceduto agli opportuni e necessari accertamenti sulla situazione finanziaria della società fallita. Egli sostiene in particolare che l’organo dei fallimenti si è limitato a interrogare il signor __________, già amministratore unico di PI 1, il quale ha prodotto soltanto i bilanci e il conto economico relativi al 2012, ma non quelli degli ultimi anni. L’insorgente è dunque del parere che, procedendo in tal modo, l’UF non ha appurato correttamente la fattispecie, sicché i creditori della fallita non sono in grado di determinarsi con sufficiente cognizione di causa sull’eventualità di chiedere la continuazione della procedura, anticipando le relative spese. Nella replica, il ricorrente rileva inoltre che l’UF avrebbe dovuto chiedere un bilancio aggiornato e i rapporti di revisione, nonché interrogare l’ufficio di revisione della fallita per verificare i motivi del mancato deposito dei bilanci.

  1. Il ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza è ammissibile unicamente per contestare atti d’imperio di un’autorità d’esecuzione forzata, ovvero atti materiali che hanno per oggetto la continuazione o la fine di una procedura di esecuzione forzata e che producono degli effetti verso l’esterno (sentenza del Tribunale federale 5A_308/2011 dell’8 settembre 2011, consid. 1.1; DTF 129 III 401 consid. 1.1; 128 III 157 consid. 1c; sentenza della CEF 15.2014.62 del 31 luglio 2014, consid. 3.1). L’istanza dell’ufficio dei fallimenti volta alla sospensione della procedura di fallimento giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF non costituisce secondo tale definizione provvedimento impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF (v. decisione dell’Autorità di vigilanza lucernese dell’8 aprile 1997, BlSchK 1999 pag. 13; Schober, in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 10 ad art. 230 LEF; Lustenberger, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 230 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 12 ad art. 230 LEF). Trattasi invero di una mera richiesta presentata al giudice del fallimento, il quale decide autonomamente se sono dati i presupposti di legge per sospendere la procedura di fallimento (BlSchK 1999 citata sopra, pag. 14), e in particolare se gli accertamenti dell’ufficio dei fallimenti sono sufficienti e affidabili.

  2. Ora, nel caso in rassegna, il ricorrente si aggrava proprio contro l’istanza dell’UF volta alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi, chiedendone l’annullamento. Non costituendo quest’ultima una decisione ai sensi dell’art. 17 LEF (sopra, consid. 2), il ricorso si rivela irricevibile.

  3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio fallimenti di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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