Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.02.2014 15.2014.6

Incarto n. 15.2014.6

Lugano 6 febbraio 2014 CJ/cc/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 8 gennaio 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro la comminatoria di fallimento n. __________ emessa dall'Ufficio __________ nell'esecuzione n. 906943 iniziata dall’CO 1 nei confronti della ricorrente a domanda di

PI 1

viste le osservazioni 17 gennaio 2014 dell’escutente e 21 gennaio 2014 dell’Ufficio __________;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a domanda di PI 1, il 2 settembre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1, la cui sede si trovava allora a __________, il precetto esecutivo n. __________ volto all’incasso di fr. 3678.35 oltre interessi e spese esecutive;

che detto atto è stato notificato il 7 novembre 2013 a S__________, indicato sul precetto esecutivo quale amministratore unico della società escussa;

ch’egli non ha interposto opposizione;

che invitato dall’escutente a proseguire l’esecuzione alla nuova sede dell’escussa a Lamone, il 3 gennaio 2014 l’Ufficio__________ ha emesso la comminatoria di fallimento (contrassegnata con il n. __________), notificata a un dipendente di RI 1 il 7 gennaio 2014;

che con tempestivo ricorso dell’8 gennaio 2014 il nuovo amministratore unico dell’escussa ha chiesto l’annullamento dell’esecuzione, lamentando che il precetto esecutivo è stato notificato all’ex amministratore unico, S__________, il quale in dispregio del proprio dovere ha omesso d’interporre opposizione;

che dall’estratto del registro di commercio prodotto con il ricorso si evince che l’escussa ha cambiato sede e amministratore unico il 28 ottobre 2013 (data del giornale);

che la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 7 novembre 2013 nelle mani dell’ormai ex amministratore unico S__________, si rivela così contraria all’art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF e pertanto inefficace (cfr. Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 14 i.f. ad art. 65, con rimandi), il destinatario non risultando avere avuto ancora a quel momento alcun potere ufficiale nella società escussa;

che il precetto esecutivo, validamente emesso dall’CO 1 in base a una domanda d’esecuzione presentata prima del trasferimento della sede della società escussa (cfr. DTF 116 III 1 segg.), è nondimeno pervenuto al nuovo amministratore, tant’è ch’egli ne ha accluso una copia al ricorso;

che in queste circostanze il precetto esecutivo deve essere considerato come validamente notificato all'escussa l’8 gennaio 2014 (data del ricorso) (cfr. DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2);

che nel ricorso il nuovo amministratore dell’escussa si è inequivocabilmente opposto all’esecuzione;

che l’esecuzione risulta pertanto sospesa (art. 78 cpv. 1 LEF), sicché la comminatoria di fallimento, prematura, dev’essere annullata;

che il ricorso va dunque parzialmente accolto;

che non si preleva alcuna tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 3 gennaio 2014 dall’Ufficio __________ è annullata.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di riattivare l’esecuzione n. __________ e di registrare nel suo sistema informatico con la data dell’8 gennaio 2014 l’avvenuta notifica del precetto esecutivo e la simultanea opposizione interposta dall'escussa.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’CO 1 e all’Ufficio __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2014.6
Entscheidungsdatum
06.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026