Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.02.2014 15.2014.5

Incarto n. 15.2014.5

Lugano 25 febbraio 2014 CC/cj/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2013 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da

PI 1 PI 2 rappresentato dalla RA 1 PI 3 rappresentato dall’RA 2

Viste le osservazioni 15 gennaio 2014 dell’CO 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse da PI 1, dal PI 2 e dallo PI 2, il 10 ottobre 2013 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di RI 1:

Introiti

Debitore fr. 3'061.00

Totale mensile fr 3'061.00

Minimo di esistenza

Minimo base fr. 1'200.00

Locazione fr. 1'050.00

Trasferte fr. 80.00

Totale deduzioni fr 2'330.00

Trattenuta fr. 731.00

B. Con ricorso 23 dicembre 2013 l’escusso si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo in sostanza di riconoscere nel computo del minimo esistenziale anche le spese di cassa malati e di AVS. Egli sostiene in particolare che all’ufficio di esecuzione non deve interessare se tali spese siano effettivamente pagate o meno.

C. Con osservazioni 15 gennaio 2014 l’CO 1 postula la reiezione del gravame, rilevando che il ricorrente non ha dimostrato di aver pagato gli importi di cui chiede il riconoscimento, sicché non è possibile tenerne conto nel calcolo del minimo di esistenza.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’uf­ficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Tuttavia, in virtù dell’art. 22 LEF, l’escusso può in ogni tempo contestare le decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza suo e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF). In concreto, a prescindere dalla sua dubbia tempestività, il gravame può nondimeno essere esaminato sotto il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

  1. Secondo consolidata giurisprudenza, nel calcolo del minimo vitale entrano in considerazione soltanto gli importi effettivamente pagati (cfr. DTF 121 III 20 consid. 3a; 120 III 16 consid. 2c; 112 III 19 consid. 4; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 23, n. 64; Ochsner, Le minimum vital, SJ 2012 II pag. 127; Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93 LEF; Ochsner, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 105 ad art. 93 LEF). A tal uopo, l’ufficio di esecuzione non può attenersi

unicamente alle dichiarazioni dell’escusso, ma deve esigere da que­st’ultimo la produzione dei giustificativi dei pagamenti (Ochsner, op. cit., ibidem; Vonder Mühll, ibidem). Come già ricordato al ricorrente in occasione di una precedente procedura (CEF inc. 15.2007.38 dell'8 giugno 2007, ciò vale anche per i premi dell’assicurazione di base obbligatoria della cassa malati e i contributi AVS, spese che sono riconosciute nel minimo esistenziale qualora non siano già state dedotte dal salario dell’escusso (cfr. pto II/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009).

Nel caso in rassegna, il ricorrente non ha prodotto all’Ufficio alcun giustificativo che comprovi il pagamento dei premi di cassa malati o dei contributi AVS. In questa sede, egli si è limitato ad allegare al ricorso copia della polizza d’assicurazione di base della sua cassa malati valida dal 1° gennaio 2014, documento che tuttavia non dimostra ancora l’effettivo pagamento dei premi. Ad ogni modo, l’in­sorgente non solo non ha dimostrato di provvedere al pagamento delle spese di cui chiede il riconoscimento nel calcolo del minimo

esistenziale, ma addirittura ritiene che all’ufficio di esecuzione non debba interessare se paga o meno tali spese, ciò che è irragionevole oltre che contrario alla giurisprudenza. Stando così le cose, l’orga­no esecutivo ha agito correttamente laddove non ha tenuto conto dei premi di cassa malati e dei contributi AVS nella determinazione del minimo vitale dell’escusso. Il ricorso va dunque respinto.

  1. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22a, 93 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –; –; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il giudice delegato Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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