Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.07.2014 15.2014.49

Incarto n. 15.2014.49

Lugano 2 luglio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 aprile 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1 (rappresentata da RA 1) PI 2 (rappresentata da RA 2, , e dall’RA 3,) PI 4 (rappresentato dall’RA 3) PI 5

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti di RI 1, il 20 marzo 2014 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Leventina, previo i consueti avvisi di pignoramento, ha proceduto all’interrogatorio dell’escussa. In quell’occasione, essa si è limitata ad affermare di percepire mensilmente un reddito di fr. 1'900.– dalla propria datrice di lavoro __________, __________, e un importo di fr. 1'000.– quale indennità di disoccupazione (cfr. verbale interno delle operazioni di pignoramento 20 marzo 2014).

B. Venuto in seguito a conoscenza dalla datrice di lavoro della debitrice che quest’ultima avrebbe terminato di lavorare il 1° maggio 2014 a seguito di pensionamento anticipato, l’UEF ha invitato l’istituto di previdenza professionale dell’escussa, la società S__________, a comunicargli al più presto se l’assicurata era intenzionata a prelevare tutto o parte del capitale previdenziale.

C. Preso atto dello scritto 11 aprile 2014 con cui S__________ comunicava all’UEF che l’escussa aveva optato per la liquidazione in capitale unica del suo avere di previdenza, mediante apposito formulario (mod. n. 9) datato 15 aprile 2014 l’organo esecutivo ha diffidato l’istituto previdenziale a versargli l’intero capitale, ciò che quest’ultimo ha fatto il 1° maggio 2014, facendo bonificare all’UEF un importo di fr. 177'057.20.

D. Con ricorso del 24 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo l’annulla­mento del pignoramento della liquidazione in capitale unica, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

E. Con ordinanza 2 maggio 2014 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo parziale al gravame, sospendendo la ripartizione del capitale pignorato fino alla decisione sul merito.

F. Con osservazioni 14 maggio 2014 il PI 5 postula la reiezione del ricorso, mentre lo PI 4 e la PI 2 vi si oppongono soltanto parzialmente, chiedendo che l’UEF proceda alla conversione del capitale previdenziale in rendita e a un nuovo calcolo del minimo esistenziale dell’escussa. L’organo esecutivo, da parte sua, postula la reiezione del ricorso con osservazioni 20 maggio 2014.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Nel ricorso, l’insorgente si duole di una violazione dell’art. 93 LEF, sostenendo che per costante giurisprudenza la liquidazione in capitale unica della prestazione professionale LPP non può essere pignorata “ipso facto”, ma va convertita in rendita corrente mensile e al debitore, unitamente al suo coniuge, occorre garantire il minimo vitale. Essa elenca inoltre quelle che considera le proprie spese mensili indispensabili, comprese le imposte, da computare nel suo minimo d’esistenza. Il PI 5, da parte sua, si limita ad “appoggiare” la decisione impugnata, chiedendone la conferma. Lo PI 4 e la PI 3, pur contestando che nel minimo esistenziale dell’escussa possano entrare in linea di conto i debiti d’imposta, in sostanza aderiscono al ricorso. L’UEF, infine, ritiene di aver agito correttamente laddove cautelativamente ha ordinato all’assicurazione S__________ di versare l’intero importo del capitale di libero passaggio di pertinenza dell’escussa, fermo restando che, stabilito l’effettivo importo scoperto delle procedure esecutive giunte o che giungeranno allo stadio del pignoramento o del sequestro, si dice intenzionato a restituire l’eccedenza all’escussa, “come già effettuato in casi analoghi”.

2.1 Giusta l’art. 99 LEF, in caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio. Ove appaia giustificata dall’urgenza, tale misura, destinata a salvaguardare il pignoramento, può anche essere adottata a titolo provvisionale prima che l’escusso sia stato avvisato del pignoramento (cfr. DTF 115 III 44 consid. 2). Qualora le circostanze lo esigano, è in particolare consentito all’ufficio d’ese­cuzione di preparare il pignoramento e di salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2).

2.2 Nel caso in rassegna, in occasione del suo interrogatorio del 20 marzo 2014 l’escussa non ha riferito all’UEF che sarebbe andata in pensione a partire dal 1° maggio 2014 e che avrebbe inoltre ritirato il proprio avere di previdenza professionale mediante liquidazione in capitale piuttosto che chiedere il versamento di una rendita vitalizia mensile. L’organo esecutivo è giunto a conoscenza di tali circostanze soltanto dopo aver svolto ulteriori accertamenti presso la datrice di lavoro dell’escussa e l’istituto di previdenza professionale cui è assicurata. Ha quindi cautelativamente ordinato all’istituto di versargli l’intera liquidazione in capitale. Conformemente alla giurisprudenza sopra evocata (supra consid. 2.1), tale provvedimento corrisponde a una misura conservativa a garanzia del pignoramento, giustificata in concreto dall’urgenza, ovvero dal fatto che il capitale sarebbe stato versato all’escussa a breve e sottratto quindi al pignoramento. In tale ottica, la misura si rivela corretta. Le argomentazioni sollevate dalla ricorrente e dirette contro il pignoramento del capitale previdenziale risultano invece premature, l’organo esecutivo essendosi invero limitato ad adottare un provvedimento d’urgenza, senza ancora aver stabilito se occorre pignorare l’intero capitale previdenziale o soltanto una parte né aver sentito al riguardo l’escussa. Ne discende che il ricorso è su questo punto irricevibile, ferma restando la possibilità per la debitrice d’impugnare in futuro il calcolo del minimo esistenziale che l’organo esecutivo sarà chiamato a effettuare in base alle indicazioni di questa Camera (v. sotto consid. 3.2).

  1. Dalle osservazioni dell’UEF al ricorso si evince che lo stesso sembra intenzionato a pignorare il capitale bloccato senza limiti se non l’importo dei crediti che sono o saranno a beneficio del pignoramento. Ora, tale modo di procedere non è conforme a quanto prescrive la giurisprudenza.

3.1 Occorre anzitutto ricordare che le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili (ovvero dopo il verificarsi dell’evento assicurato), sono limitatamente pignorabili ai sensi dell’art. 93 LEF (cfr. art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF a contrario; DTF 121 III 290, consid. 3, 120 III 73, consid. 2c). Il Tribunale federale ha parificato, sotto questo profilo, i versamenti in capitale alle rendite in modo da garantire lo scopo di protezione sociale perseguito dal legislatore (DTF 117 III 23-24 consid. 4a e 4b, 115 III 45, consid. 1b; 113 III 10 consid. 1-3). Siccome il debitore non può essere costretto a comprare una rendita con l’importo ricevuto a titolo di capitale di previdenza, l’Ufficio deve stabilire l’importo (ipotetico) della rendita vitalizia immediata che l’escusso, in base alla sua età, potrebbe comprare presso un assicuratore sulla vita mediante il capitale di previdenza, così poi da limitarne il pignoramento per un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) alla parte della rendita ipotetica eccedente il minimo di esistenza (cfr. DTF 113 III 10, consid. 5; sentenza della CEF 15.2008.64 del 29 agosto 2008, consid. 8, RtiD I 2009 730 n. 64c).

3.2 Nel caso di specie l’UEF dovrà quindi stabilire al più presto il minimo d’esistenza dell’escussa in base alla sua situazione attuale. A tal uopo, l’organo esecutivo chiederà alle parti e/o alla stessa S__________ o a un altro assicuratore di sua scelta d’indicargli la rendita vitalizia immediata mensile che RI 1, tenuto conto della sua età al momento del versamento della prestazione previdenziale, potrebbe comprare con un capitale di fr. 177'057.20. Se la somma della rendita vitalizia così determinata e della rendita AVS dell’escussa non supera il suo minimo di esistenza, il pignoramento andrà dichiarato infruttuoso. Nel caso contrario, il pignoramento, per i gruppi esistenti, andrà limitato a dodici volte la parte della somma delle due rendite che eccede il minimo esistenziale (cfr. sentenza della CEF 15.2008.64 del 29 agosto 2008, consid. 9). Ne consegue che il capitale previdenziale potrà essere interamente pignorato soltanto nella misura in cui la rendita AVS della debitrice sia sufficiente a coprire il suo minimo d’esistenza.

  1. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –; –; –; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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