Incarto n. 15.2014.46
Lugano 24 luglio 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 17 aprile 2014 di
RI 1 (rappresentata dal curatore avv. RA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
ritenuto
in fatto: A. Su istanza di RI 1, con decisione del 27 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato l’amministrazione dell’eredità del defunto R__________, designando quale amministratore il notaio avv. P__________ con l’incarico di allestire in particolare un inventario assicurativo (inc. __________). Avendo RI 1 chiesto il beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 580 CC, l’amministratore della successione si è poi pure occupato di compilare il relativo inventario su delega del Pretore (inc. __________). Il 31 luglio 2012 RI 1 ha accettato la successione con beneficio d’inventario.
B. Il 28 agosto 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona una domanda di esecuzione per l’incasso di fr. 106'693.90 oltre accessori, indicando quale debitore “Eredi fu R__________, , rappresentato dall’amministratore della successione avv. __________ P”.
C. Dando seguito alla predetta domanda, il 10 settembre 2013 l’UEF di Bellinzona ha notificato il precetto esecutivo n. __________ all’avv. P__________, il quale ha interposto opposizione. Avendo quest’ultimo ritirato in seguito l’opposizione con scritto 17 febbraio 2014, su domanda della procedente l’organo esecutivo gli ha trasmesso l’avviso di pignoramento il 3 aprile 2014.
D. Con e-mail del 7 aprile 2014 l’avv. P__________ ha comunicato all’UEF che, chiusa la procedura di beneficio d’inventario, l’eredità è stata accettata dall’unica erede RI 1, rappresentata dal curatore ad hoc avv. RA 1. Alla luce di tale circostanza, pur evidenziando che il suo ruolo è quello di amministratore dei beni della successione, l’avv. P__________ ha chiesto all’organo esecutivo di verificare la correttezza formale della procedura esecutiva, ritenendo che, con ogni verosimiglianza, il rappresentante dell’erede è il curatore ad hoc anziché lui. Preso atto di tale scritto, lo stesso giorno l’UEF ha inviato un nuovo avviso di pignoramento a RI 1 per il tramite del suo curatore.
E. Con ricorso del 17 aprile 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto esecutivo all’amministratore della successione, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell’esecuzione o di annullarla e, in subordine, di restituirle il termine per formulare opposizione. Essa ha pure chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso con ordinanza 23 aprile 2014.
F. Con osservazioni 2 maggio 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come l’UEF con osservazioni 7 maggio 2014.
G. Con scritto 21 maggio 2014 RI 1 ha chiesto un ulteriore scambio di allegati.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’avviso di pignoramento, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
In merito alla richiesta della ricorrente di ordinare un ulteriore scambio di allegati, si osserva preliminarmente che giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2) l’insorgente avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo la ricezione delle osservazioni della controparte dell’UEF, avvenuta in concreto l’8 maggio 2014, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). La richiesta di fissazione di un secondo scambio di allegati, presentata solo il successivo 21 maggio, è pertanto tardiva e in quanto tale irricevibile.
Nel ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo andava notificato a lei, per il tramite di sua madre o del suo curatore, anziché all’amministratore della successione fu R__________. Essa rileva in particolare che nella causa inerente al rilascio del certificato ereditario che la vedeva opposta ad , anch’essa figlia di R e rappresentata in quella vertenza dalla madre PI 1, con sentenza del 5 aprile 2013 (inc. 11.2012.123) – ormai passata in giudicato – la I Camera civile del Tribunale d’appello le ha formalmente riconosciuto la qualità di erede unica. La ricorrente ritiene pertanto che con l’accettazione da parte sua dell’eredità con beneficio d’inventario si sia esaurito il compito dell’amministratore della successione, ragione per cui PI 1, ben sapendo che non esisteva alcuna comunione ereditaria, avrebbe dovuto indicare sulla domanda d’esecuzione l’erede unica, quale debitrice, e il curatore avv. RA 1, quale rappresentante della stessa.
Da parte sua, la resistente è del parere che l’incarico conferito al notaio avv. P__________ non è terminato, sicché l’esistenza di una curatela, in rappresentanza dell’erede minorenne RI 1, rispettivamente il fatto che quest’ultima sia l’unica erede secondo quanto indicato nel certificato ereditario, nulla muta al fatto che – essendo attiva una misura di amministrazione della successione – ogni atto deve correttamente essere notificato all’amministratore, unica persona legittimata sia attivamente che passivamente a notificare o a ricevere atti esecutivi che concernono la successione.
Nelle proprie osservazioni, l’UEF ritiene, infine, di aver agito conformemente all’art. 65 cpv. 3 LEF laddove ha notificato il precetto esecutivo all’amministratore della successione. Rileva inoltre che, una volta esaurito il compito dell’amministratore, ha notificato gli ulteriori atti esecutivi alla ricorrente, nella sua veste di erede unica.
3.1 Giusta l’art. 49 LEF fino alla divisione o alla costituzione di una indivisione o alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa con la specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo dove egli poteva essere escusso al momento della sua morte. Nonostante la mancanza di personalità giuridica, la norma citata riconosce la capacità dell’eredità di essere parte in una procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (cfr. sentenza della CEF 15.2008.61 del 26 agosto 2008 consid. 1; Schmid, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF). Secondo l’art. 65 cpv. 3 LEF, l’esecuzione contro un’eredità non divisa si notifica al rappresentante dell’eredità o, se questi è sconosciuto, ad uno degli eredi. Il creditore non ha quindi scelta: prima di procedere, egli è tenuto ad informarsi presso le autorità competenti dell’eventuale esistenza di un esecutore testamentario (art. 518 CC), di un amministratore (art. 554 CC) o di un rappresentante designato dagli stessi eredi (cfr. DTF 91 III 14; 71 III 163). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire in particolare che l’amministratore ufficiale dell’eredità ai sensi dell’art. 554 CC è esclusivamente legittimato a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi in nome proprio e per conto della successione (cfr. DTF 54 II 197 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 consid. 1.3; Rep. 1970 pag. 72; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 65 LEF), in quanto rappresentante di un patrimonio separato (Sondervermögen) da quello degli eredi (cfr. DTF 79 II 116 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5C.76/2003 già citata, consid. 1.3).
3.2 Nel caso in rassegna, è pacifico che il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato l’amministrazione della successione fu R__________, designando quale amministratore l’avv. P__________. Occorre rilevare in proposito che l’amministrazione di una successione inizia e termina mediante specifica decisione dell’autorità competente e non per legge a causa dell’esistenza, rispettivamente dell’estinzione dei presupposti legali (v. Karrer/Peter/Leu, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 4ª ed. 2011, n. 29 e 31 ad art. 554 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 877). La conclusione dell’amministrazione ufficiale presuppone che i beni della successione siano stati trasferiti all’avente diritto e che il rapporto finale e la nota d’onorario dell’amministratore siano stati approvati dall’autorità competente (Karrer/Peter/Leu, op. cit., n. 32 ad art. 554). Ne consegue che, non avendo il Pretore posto (ancora) termine all’amministrazione della successione, l’avv. P__________ riveste tuttora il ruolo di amministratore, ciò che del resto emerge dalla sua e-mail del 7 aprile 2014 inviata all’UEF (doc. 13) e che ammette pure l’insorgente, ove nel proprio ricorso afferma in particolare che l’incarico dell’avv. P__________ “[…] non è stato formalmente rimosso attraverso una decisione pretorile” (ricorso, pag. 4, ad 6). Visto quanto precede, l’escutente non aveva scelta: era obbligata a far notificare il precetto al rappresentante dell’eredità, ovvero in concreto all’amministratore della successione (v. Franco Lorandi, Erblasser, Erbengemeinschaft, Erbe(n) und Erbschaft als Schuldner, AJP/PJA 2012, pag. 1387 ad dd), e questo indipendentemente dal fatto che la ricorrente avesse accettato l’eredità con beneficio d’inventario. In effetti, fintanto che sussiste il provvedimento dell’amministrazione ufficiale della successione (art. 554 CC), i diritti degli eredi rimangono sospesi (Steinauer, op. cit., n. 879). Ciò significa, in altri termini, che RI 1, pur essendo erede unica, non può (ancora) disporre liberamente dell’eredità. Lo potrà fare solo dopo aver ottenuto dal Pretore del Distretto di Bellinzona la revoca formale del mandato dell’amministratore ufficiale della successione.
Da quanto precede discende che il precetto esecutivo diretto contro la successione fu R__________ è stato regolarmente notificato all’amministratore della stessa giusta l’art. 65 cpv. 3 LEF, ragione per cui l’esecuzione è valida. Il ricorso va dunque respinto. Stessa sorte tocca alla domanda di restituzione del termine per interporre opposizione formulata in via subordinata, la ricorrente non avendone diritto, dal momento che soltanto l’amministratore della successione poteva in concreto interporre opposizione – come d’altronde aveva fatto non appena ricevuto il precetto – e a maggior ragione chiedere, ove necessario, la restituzione del termine per agire in tal senso.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.