Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2014 15.2014.29

Incarto n. 15.2014.29

Lugano 24 giugno 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 5 marzo 2013 [recte: 2014] di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 (patrocinata dall’ PA 2,)

ritenuto

in fatto: A. Il 9 dicembre 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno una domanda di esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 61'246.40 oltre interessi del 5% dall’8 novembre 2013, a convalida del sequestro che il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha ordinato il 6 dicembre 2013 contro RI 1, A__________ e __________.

B. Dando seguito alla predetta domanda, l’8 gennaio 2014 l’UEF ha emesso il precetto esecutivo n __________ e l’ha inviato al domicilio dell’escussa in Italia mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La raccomandata è stata ritirata il 29 gennaio 2014 presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, Italia (cfr. doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF). Contro il precetto non è stata interposta alcuna opposizione.

C. Con ricorso del 5 marzo 2014 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto esecutivo, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità dell’esecuzione e di procedere a una nuova notifica e, in subordine, di restituirle il termine per formulare opposizione o di considerare l’opposizione come tempestivamente avvenuta il giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF.

D. Con scritto 7 marzo 2014 l’UEF ha invitato l’Ufficio postale di __________ a indicargli le modalità di notifica e il nome del destinatario che ha firmato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto esecutivo n. __________. In risposta, l’Ufficio postale ha comunicato che la raccomandata “è stata consegnata dall’operatore di sportello il giorno 29/01/2014 a persona delegata dalla sig.a RI 1, di cui abbiamo agli atti regolare delega sottoscritta dalla sig.ra RI 1” (cfr. doc. J allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF).

E. A complemento del ricorso, con scritto 14 marzo 2014 RI 1 ha prodotto all’UEF un nuovo documento (doc. K) e chiesto la concessione dell’effetto sospensivo, istanza accolta dal presidente di questa Camera con ordinanza del 21 marzo 2014.

F. Con osservazioni 8 aprile 2014 PI 1 postula la reiezione del ricorso, così come l’UEF nelle sue osservazioni dell’11 aprile 2014.

G. Constatato che l’UEF aveva trasmesso alle parti copia delle proprie osservazioni per posta semplice anziché per raccomandata, con ordinanza 2 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha assegnato alle stesse un termine di 10 giorni per comunicare l’eventuale ricezione da parte loro delle osservazioni. Con scritto 4 giugno 2014 PI 1 ha confermato di aver ricevuto le osservazioni, così come RI 1 con scritto 16 giugno 2014, con cui ha pure formulato alcune considerazioni riguardo alle stesse.

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente occorre rilevare che le allegazioni della ricorrente contenute nel proprio scritto 16 giugno 2014 e inerenti alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF – che essa ha confermato di aver ricevuto – non possono essere prese in considerazione ai fini di giudizio, poiché sono manifestamente tardive. L’insorgente avrebbe dovuto esercitare il diritto di replica immediatamente dopo aver ricevuto le osservazioni dell’organo esecutivo, in termini di tempo non superiori a quelli di ricorso (cfr. Flavio Cometta, Commentario alla LPR, 1998, n. 1.1.2c ad art. 12). E con l’ordinanza del 2 giugno 2014 il presidente di questa Camera non ha ordinato un ulteriore scambio di allegati scritti, giusta l’art. 12 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR; RL 3.5.1.2), ma ha soltanto assegnato alle parti un termine per comunicare se avessero ricevuto le osservazioni dell’UEF. L’allegato del 16 giugno 2014 è quindi irricevibile.

  1. Nel ricorso, l’insorgente sostiene che il precetto esecutivo emesso nei suoi confronti è stato notificato a una terza persona anziché a lei. Essa rileva in particolare che l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto porta una firma illeggibile che non è da ascriversi a lei, bensì a un terzo che non è stato possibile identificare. Osserva inoltre che il giorno dell’asserita notifica, ovvero il 29 gennaio 2014, essa neppure si trovava al proprio domicilio, ma risiedeva nella sua casa di vacanza nelle Marche, sicché – a sua detta – l’UEF ha indicato in modo errato sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore che l’atto è stato notificato di persona all’escussa. Afferma la ricorrente di essersi aspettata che il patrocinatore della controparte avrebbe informato l’UEF circa il fatto – a lui noto già dal 7 gennaio 2014 – che essa fosse patrocinata dall’avv. PA 1. La ricorrente ritiene in conclusione che siano state palesemente disattese le formalità per la notifica degli atti esecutivi previste dagli art. 64 e 72 LEF. Da parte sua, la resistente è del parere che il precetto esecutivo è stato validamente notificato, poiché dallo scritto 21 marzo 2014 delle Poste Italiane emerge che la raccomandata che lo conteneva è stata ritirata il 29 gennaio 2014 dalla figlia dell’escussa sulla scorta di una “regolare delega” per il ritiro degli invii postali. Nelle sue osservazioni l’UEF giunge alla stessa conclusione.

2.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato all’estero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66). Salvo se eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con l’accordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione all’estero è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad art. 72 LEF). Nei rapporti tra la Svizzera e l’Italia vige la Convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi nella misura in cui non vertono su debiti di diritto pubblico (Jeanneret/Lembo, ibidem). Avendo l’Italia rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, consid. 7.1; sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, consid. 4, RtiD 2011 I 741 n. 48c). Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, L’entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 430) quella in via postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, 3a ed. 2006, n. 202). La prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, all’organo esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5c).

2.2 Nel caso in rassegna, dagli atti emerge che la raccomandata n. , mediante la quale l’UEF ha inviato il precetto esecutivo in questione al domicilio dell’escussa in Italia, è stata consegnata il 29 gennaio 2014 dall’operatore di sportello dell’Ufficio postale di __________ ad A, figlia della debitrice, alla quale essa aveva conferito “regolare delega” sottoscritta per il ritiro degli invii postali (cfr. doc. J allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF). Ne discende che la raccomandata è giunta nelle mani di una persona legittimata a ritirarla per l’escussa, “secondo i regolamenti del paese di destinazione" (v. indicazione figurante nell’avviso di ricevimento di Swiss Post, sotto la rubrica riservata alla firma e alla data da inserire dal destinatario, doc. I allegato alle osservazioni 11 aprile 2014 dell’UEF). Contrariamente a quanto pretende l’insor­gente, il precetto esecutivo contenuto nella predetta raccomandata non è quindi stato notificato a un terzo estraneo all’escussa, bensì a una persona – la propria figlia – che al momento della consegna la rappresentava validamente secondo la regolamentazione postale italiana. Non v’è d’altronde dubbio che l’atto consegnato fosse il precetto esecutivo e non il decreto e verbale di sequestro perché il numero del precetto (__________) è indicato sull’avviso di ricevimento (doc. I accluso alle osservazioni 20 marzo 2014 dell’UEF), mentre tale indicazione non figura sull’avviso di ricevimento del decreto e verbale di sequestro (doc. D).

2.3 Non possono neppure dirsi violati gli art. 64 e 72 LEF. Tali norme sono invero inapplicabili alla notificazione di atti esecutivi all’estero, la quale invece è retta dall’art. 66 cpv. 3 LEF e dalle formalità previste dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato di destinazione dell’atto (cfr. sopra consid. 2.1). In particolare, la notificazione per posta in Italia non può che sottostare alle forme del diritto (postale) italiano. All’atto della consegna, l’agente postale italiano non è quindi tenuto a rispettare le esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a colui che procede alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari del precetto esecutivo in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve consegnarlo al destinatario o alla persona legittimata a riceverlo e allestire l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto secondo i regolamenti vigenti nel proprio paese, come avvenuto nel caso di specie (sopra consid. 2.2). L’art. 72 LEF non può ostacolare una notifica regolare secondo la Convenzione dell’Aia (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_293/2013 del 21 agosto 2013 e il riferimento alla sentenza 4P.87/1999 del 15 giugno 1999 consid. 2b/aa, in: SJ 2000 I p. 89).

2.4 Incombe alla parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione degli atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza (cfr. sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, consid. 6b), fermo restando che la parte, pur domiciliata all’estero, non può essere costretta a designarsi un rappresentante (fatte salve le ipotesi degli art. 232 cpv. 2 n. 6 e 272 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico spettava pertanto all’avv. PA 1 informare l’CO 1 del fatto che rappresentava RI 1, giacché avrebbe dovuto aspettarsi un’esecuzione a convalida del sequestro, di cui ha avuto conoscenza prima del 10 gennaio 2014 (cfr. doc. G accluso al ricorso).

2.5 Da quanto precede discende che la notificazione del precetto in questione è avvenuta in modo regolare. Il ricorso va dunque respinto.

  1. In via subordinata la ricorrente chiede di restituirle il termine di opposizione, rispettivamente di considerare l’opposizione come tempestivamente avvenuta il giorno in cui l’atto di ricorso è pervenuto all’UEF. Secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, la restituzione di un termine della LEF è subordinata alla condizione che il richiedente sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa. L’istanza dev’essere scritta e motivata (art. 33 cpv. 4 2° periodo LEF; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 14 ad art. 33 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 33 LEF). Nel caso di specie, la ricorrente non allegando alcun motivo d’impedimento, la sua richiesta è irricevibile. L’opposizione formulata nel ricorso, inoltrato il 5 marzo 2014, è d’altronde manifestamente tardiva (art. 74 cpv. 1 LEF), la notifica del precetto esecutivo risalendo al 29 gennaio 2014 (doc. I).

  2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La richiesta di restituzione del termine di opposizione è irricevibile.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.


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Titolo

Notificazione del precetto esecutivo in Italia per posta. Diritto applicabile. Formalità e validità della notifica.

Articoli citati

LEF 33 cpv. 4; 66 cpv. 3; 72 cpv. 2 LEF; 10 lett. a CLA65

Tipo sentenza

Nuovo

Riassunto

Come la notifica in via rogatoria secondo la Convenzione dell’Aia del 1965 quella in via postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (consid. 2.1).

All’atto della consegna, l’agente postale estero (nella fattispecie italiano) non è tenuto a rispettare le esigenze previste dall’art. 72 cpv. 2 LEF, che impone a colui che procede alla notificazione di attestare su ambedue gli esemplari del precetto esecutivo in qual giorno e a chi questa sia stata fatta, ma deve consegnarlo al destinatario o alla persona legittimata a riceverlo e allestire l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto secondo i regolamenti vigenti nel proprio paese (consid. 2.3).

Incombe alla parte che intende farsi rappresentare da un mandatario per la ricezione degli atti esecutivi ad essa destinati conferirgli espressamente una procura in quel senso e fare in modo che l’ufficio d’esecuzione ne venga a conoscenza (consid. 2.4).

L’istanza di restituzione di un termine (nel caso specifico di opposizione) sprovvista di motivazione è irricevibile (consid. 3).

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