Incarto n. 15.2014.141
Lugano 23 marzo 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 dicembre 2014 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’ambito della liquidazione in via di fallimento della
PI 1, già in
procedura che coinvolge anche
PI 2,
ritenuto
in fatto: A. Il 15 gennaio 2002 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha ordinato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) del Distretto di Locarno di procedere alla liquidazione in via di fallimento dell’PI 1. La procedura è stata in seguito sospesa per mancanza di attivi con decreto del 4 dicembre 2002.
B. Non avendo alcun creditore anticipato le spese per continuare la procedura in via sommaria, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale avvenuta l’11 luglio 2003, l’UEF ha assegnato agli eredi un termine fino al 31 luglio 2003 per chiedere la cessione degli attivi appartenenti alla successione giusta l’art. 230a cpv. 1 LEF, avvertendoli che ove non si fossero avvalsi di tale facoltà il diritto di chiedere la cessione sarebbe potuto essere esercitato dai creditori o da terzi interessati. Nessuno si è annunciato entro quel termine.
C. Con decreto del 30 marzo 2005 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha messo M__________ in stato di accusa e proposto la sua condanna a una pena detentiva per aver in particolare sottratto un quadro che apparteneva alla defunta P__________, intitolato “I Girasoli” e attribuito all’artista Egon Schiele, dipinto che l’autore del furto aveva consegnato a RI 1, a garanzia di un mutuo di fr. 100'000.–, e che il Ministero pubblico aveva poi posto sotto sequestro (inc. __________). Mediante il medesimo decreto è stato pure disposto il dissequestro del quadro a favore di RI 1, quale creditore pignoratizio, e le parti civili sono state rinviate al competente foro civile per la liquidazione di eventuali pretese di risarcimento.
D. Il 6 ottobre 2014, qualificandosi come conoscente e persona di fiducia della defunta, PI 2 ha chiesto all’UEF la cessione di tutti i beni dell’PI 1 contro pagamento di fr. 7'000.–. Con scritto del 17 ottobre 2014 anche RI 1 ha chiesto la cessione dei medesimi attivi, sostenendo di essere sia creditore dell’eredità ripudiata sia terzo interessato nel senso dell’art. 230a LEF, poiché detentore di un bene ereditario, ovvero del dipinto attribuito a Egon Schiele.
E. Il 31 ottobre 2014 l’UEF ha risposto ad PI 2, con riferimento alla giurisprudenza topica, di non ritenere sufficientemente comprovato il suo interesse alla cessione degli attivi. Nel medesimo scritto l’UEF ha invitato RI 1 a far valere il suo diritto alla realizzazione del dipinto entro 30 giorni.
F. In risposta alla predetta comunicazione, il 3 dicembre 2014 RI 1 ha chiesto nuovamente all’UEF la cessione degli attivi dell’eredità, facendo valere in sostanza le stesse argomentazioni esposte nella sua missiva del 17 ottobre 2014. In via subordinata, egli ha pure postulato la realizzazione del pegno.
G. Con scritto del 17 dicembre 2014 l’UEF ha respinto la richiesta di RI 1, rilevando che costui non è creditore della successione né può essere considerato quale terzo interessato, poiché già beneficia di una garanzia reale limitata sul quadro in questione, che gli impone di chiederne la realizzazione. L’organo dei fallimenti ha però accolto la domanda di realizzare il dipinto, rilevando che vi procederà secondo le modalità che avrebbe indicato mediante separata comunicazione, non appena passata in giudicato la sua decisione.
H. Con ricorso del 24 dicembre 2014 RI 1 si aggrava contro tale provvedimento, chiedendone l’annullamento e postulando altresì che questa Camera ordini all’UEF di stipulare tramite ordinanza un contratto di cessione degli attivi appartenenti all’PI 1 in suo favore. In via preliminare, egli sollecita d’altronde il conferimento dell’effetto sospensivo, poi concesso dal presidente di questa Camera con decreto del 7 gennaio 2015.
I. Con osservazioni in lingua tedesca del 17 gennaio 2015, poi ripresentate nuovamente in italiano il 29 gennaio 2015, PI 2 chiede la reiezione del gravame nonché l’accoglimento della sua istanza del 6 ottobre 2014 di cedere a lui gli attivi della successione. Nelle osservazioni del 9 febbraio 2015 l’UEF propone, anch’esso, la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza (art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 17 dicembre 2014 dall’UEF, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). Altrettanto non può dirsi invece per la domanda di PI 2 contenuta nelle osservazioni al ricorso del 17 gennaio 2015 e volta all’accoglimento della sua istanza del 6 ottobre 2014. Detta richiesta si rivela ormai tardiva, non avendo PI 2 impugnato tempestivamente lo scritto del 31 ottobre 2014 con cui l’organo dei fallimenti aveva ritenuto che costui non avesse sufficientemente comprovato un interesse alla cessione degli attivi della successione. E neppure le sue osservazioni al gravame possono essere considerate ai fini di giudizio, ritenuto ch’egli non è parte al procedimento fallimentare né è legittimato a resistere in giudizio, non essendo colpito dalla decisione impugnata, ovvero non potendo più ottenere che i beni della successione siano ceduti a lui anziché all’insorgente.
Da parte sua, l’UEF ritiene anzitutto che il ricorrente non sia creditore della successione, ma unicamente detentore di un pegno. Osserva in proposito che RI 1 non ha mai concesso prestiti alla defunta P__________ né poteva pretendere da quest’ultima la consegna del quadro in questione, ritenuto che si trovava già nelle sue mani. Rileva in particolare che il possesso del dipinto da parte dell’insorgente deriva da un rapporto giuridico distinto e contrario alla volontà della defunta, la quale si è vista sottrarre da M__________ un quadro di sua proprietà, per scoprire anni dopo che era detenuto da un terzo a lei sconosciuto. L’UEF sostiene altresì che a RI 1 neppure può essere attribuita la qualifica di terzo interessato nel senso dell’art. 230a cpv. 1 LEF, poiché la legge prevede quale unica sua tutela il diritto di chiedere la realizzazione del pegno.
2.1 Giusta l’art. 230a cpv. 1 LEF, se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati. I destinatari di tale norma sono, in ordine, gli eredi, i creditori del de cujus e infine i terzi interessati. Le nozioni di “eredi” e “creditori” appaiono chiare; altrettanto non vale invece per il concetto di “terzi interessati”, che non è definito dalla legge né dalla prassi (Vouilloz, op. cit., n. 11 ad art. 230a LEF; Gasser, Die Liquidation nach Artikel 230a SchKG, in: Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, pag. 56). Il previgente art. 133 del Regolamento del 23 aprile 1920 del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), sostituito il 1° gennaio 1997 dall’art. 230a cpv. 1 LEF (Messaggio dell’8 maggio 1991 concernente la revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, FF 1991 III 102), non conteneva l’espressione di “terzi interessati”, ma soltanto di eventuali terzi (“allfällige Dritte”, Gasser, op. cit., pag. 56, n. 17). I lavori preparatori non forniscono, tuttavia, alcuna spiegazione in merito a tale cambiamento (v. FF 1991 III 102).
Secondo Gasser (op. cit., ibidem), qualora si manifesti un solo terzo, il suo interesse deve essere presunto, ritenuto che, non fosse interessato, non si sarebbe annunciato. Invece per Vouilloz (op. cit., ibidem), ove un solo terzo si annunci, il suo interesse dev’essere dimostrato. Quest’ultima opinione appare più convincente, ritenuto che l’art. 230a cpv. 1 LEF, rispetto al previgente art. 133 vRFF, non si limita a indicare che qualsiasi terzo può esigere la cessione dei beni appartenenti alla successione, ma specifica che legittimati a procedervi sono soltanto i terzi interessati (nel testo tedesco: “Dritte, die ein Interesse geltend machen”; nel testo francese: “les tiers qui font valoir un intérêt”). Ne consegue che per “terzi interessati” si devono intendere i terzi che dimostrano un interesse legittimo specifico alla cessione degli attivi successori diverso dal semplice interesse di un terzo qualunque che intende acquisire i beni all’asta o a trattative private. La legge, infatti, prevede che prima di una realizzazione degli attivi aperta a tutti (art. 230a cpv. 4 LEF) l’ufficio dei fallimenti debba offrirne allo Stato la devoluzione (art. 230a cpv. 3 LEF).
2.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti che RI 1 è giunto in possesso del noto dipinto grazie a M__________, il quale lo aveva sottratto alla defunta P__________ e poi dato in pegno al ricorrente, a garanzia di un prestito di fr. 100'000.– che costui gli aveva concesso (cfr. doc. 2). Ne discende che RI 1 è creditore di M__________, ma non della defunta, contro la quale poteva tutt’al più far valere il diritto di pegno sul quadro. Quale mero titolare di un simile diritto, RI 1 non può essere considerato creditore ed esigere dunque, in tale veste, la cessione di tutti i beni appartenenti alla successione in questione. E neppure può ritenersi un terzo interessato, non avendo dimostrato alcun interesse legittimo. Egli si è invero avvalso unicamente del diritto di pegno, diritto che la legge tuttavia già tutela, prevedendo che i richiedenti (in ordine gli eredi, i creditori o i terzi interessati) della cessione dei beni appartenenti all’eredità si dichiarino personalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno (art. 230a cpv. 1 LEF) e che, in mancanza di una cessione, lo Stato debba riprendere i beni con gli oneri che li gravano, ove accetti la devoluzione a suo favore (art. 230a cpv. 3 LEF). In altri termini, non avendo dimostrato un interesse specifico sull’eventuale eccedenza del provento della realizzazione del pegno dopo il soddisfacimento del proprio credito né sui beni non gravati dal pegno, l’insorgente non può pretendere anche la cessione degli attivi appartenenti all’PI 1.
Nemmeno la sentenza del Tribunale federale citata dal ricorrente (7B.51/2000 del 22 marzo 2000) può portare a diversa conclusione, dal momento che in quella fattispecie la parte interessata alla cessione degli attivi della successione era la banca che aveva finanziato l’acquisto degli immobili compresi nella successione mediante concessione di un mutuo ipotecario al defunto, ovvero la creditrice pignoratizia di quest’ultimo. Vantando unicamente un diritto di pegno, senza essere in pari tempo creditore del de cujus, RI 1 non si trova nella stessa situazione evocata in quella sentenza. Neppure può essere d’ausilio il riferimento dottrinale all’esempio del legatario, giacché l’autore citato dal ricorrente (Vouilloz, op. cit., n. 11 ad art. 230a LEF) non fornisce alcuna spiegazione al riguardo, mentre Kostkiewicz (Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2a ed. 2014, n. 1360) neppure ne parla. Ma anche a voler seguire tale opinione, la posizione del legatario non appare “inferiore” a quella del mero titolare di un diritto di pegno su un bene della successione. Il legatario è infatti stato scelto (designato) dal defunto, mentre il titolare di un diritto di pegno che garantisce il credito contro un terzo non ha alcuna relazione personale con il defunto. Le censure del ricorrente sono dunque infondate.
2.3 Per abbondanza giova inoltre rilevare come la richiesta del ricorrente sia comunque tardiva, perché nella pubblicazione sul foglio ufficiale dell’11 luglio 2003 si menzionava già la facoltà di creditori e terzi interessati di esercitare il diritto alla cessione qualora nessun erede se ne fosse avvalso. Anche se – in futuro – il termine impartito agli eredi andrebbe altresì assegnato esplicitamente, nella stessa pubblicazione, ai creditori e ai terzi interessati, riportando il testo dell’art. 230a cpv. 1 LEF così da segnalare l’ordine di preferenza tra eredi, creditori e terzi interessati in caso di richieste multiple (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad art. 230a LEF), nella fattispecie era comunque chiaro ai creditori e terzi interessati che avrebbero potuto chiedere la cessione degli attivi successori ove gli eredi non avessero esercitato tale facoltà nel termine impartito. Nessuno di loro essendosi manifestato all’Ufficio entro un termine ragionevole, si può ritenere che vi abbiano rinunciato, e ciò vale anche per il ricorrente. E in assenza di domande di cessione tempestive, l’ufficio dei fallimenti è tenuto per legge a proporre all’autorità cantonale competente la devoluzione dei beni appartenenti all’eredità giacente con gli oneri che li gravano, ma senza le obbligazioni personali (art. 231 cpv. 3 LEF). Anche per questo motivo il reclamo dev’essere respinto.
2.4 Per quanto attiene a quest’ultima incombenza, a scanso di equivoci va precisato che, diversamente da quanto avvenuto nella fattispecie, l’organo dei fallimenti non doveva impartire alcun termine al ricorrente per domandare la realizzazione del proprio pegno, tale condizione essendo invero prevista soltanto in caso di fallimento di una persona giuridica la cui massa fallimentare comprenda valori gravati da diritti di pegno (art. 230a cpv. 2 LEF), non invece per le eredità giacenti. L’art. 230a cpv. 3 LEF prevede invero la devoluzione degli attivi a favore dello Stato in due casi nettamente distinti: da una parte, se la procedura di cessione a cascata a favore degli eredi, dei creditori o dei terzi interessati non ha luogo (ipotesi prevista al cpv. 1); dall’altra, se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall’ufficio (ipotesi prevista al cpv. 2). Entrambe le ipotesi sono riunite nel terzo capoverso perché conducono alla medesima conseguenza: la cessione degli attivi allo Stato. Nonostante l’utilizzo della congiunzione “e”, le due condizioni previste dall’art. 230a cpv. 3 LEF sono dunque alternative e non cumulative (cfr. sentenza del Tribunale federale 7B.51/2000 del 22 marzo 2000, consid. 1 e riferimenti citati). Nulla osta, pertanto, alla devoluzione dei beni dell’eredità giacente allo Stato, sempreché non la rifiuti (art. 230a cpv. 3 LEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; – .
Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.