Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2014 15.2014.133

Incarto n. 15.2014.133

Lugano 2 dicembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 26 novembre 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, o meglio contro i conteggi emessi il 4 novembre 2014 relativi al saldo delle esecuzioni n. 6__________ e 7__________ promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. 6__________ emesso il 5 marzo 2009 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Bellinzona, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 60'000.–, composto di cinque rate di fr. 12'000.– oltre a interessi del 10% dal 1° luglio 2004, rispettivamente dal 1° luglio 2005, 2006, 2007 e 2008, invocando quale titolo di credito gli interessi pattuiti in un contratto di mutuo del 26 giugno 2003. Con sentenza dell’8 luglio 2009 (inc. EF.2009.296), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa – decisione poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2009.69 del 7 settembre 2009) – e il 22 settembre 2009, avendo l’escussa nel frattempo promosso azione di disconoscimento di debito, l’UEF ha proceduto al pignoramento provvisorio della quota di comproprietà di un terzo dell’e­­scussa sulla particella n. __________ RF di __________ (BE). Il 21 gennaio 2010, l’UEF ha eseguito il pignoramento complementare, sempre provvisorio, di una cartella ipotecaria al portatore di RI 1 gravante il medesimo fondo. Statuendo con sentenza del 25 settembre 2012 (inc. OA.2009.169), il Pretore del Distretto di Bellinzona ha integralmente respinto l’azione di disconoscimento di debito e l’appello proposto dall’escussa ha avuto la stessa fine (sentenza della seconda Camera civile del Tribunale d’appello 12.2012.187 del 17 febbraio 2014). Contro questa sentenza l’e­­scussa ha presentato ricorso di diritto civile al Tribunale federale e il 2 giugno 2014 la presidente della prima Corte di diritto civile ha respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso (inc. 4A_189/2014). L’11 settembre 2014 l’escutente ha presentato la domanda di realizzazione.

B. Il 31 ottobre 2012, PI 1 ha fatto emettere dall’UEF un altro precetto esecutivo (n. 7__________) nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 12'000.– più interessi del 10% dal 1° luglio 2009, e di fr. 126'000.– più interessi del 10% dal 1° luglio 2010, corrispondente agli interessi dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009 e al rimborso del mutuo del 26 giugno 2003. Con sentenza del 16 settembre 2013 (inc. SO.2013.72) il Pretore del Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa – decisione poi confermata da questa Camera (sentenza 14.2013.164 del 22 agosto 2014). Il 22 settembre 2014, RI 1 ha inoltrato azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione. Il 15 ottobre 2014, l’escu­­tente ha presentato la domanda di proseguire l’esecuzione e il 16 ottobre 2014 l’UEF ha emesso l’avviso di pignoramento provvisorio.

C. In precedenza, il 29 settembre 2014, RI 1 ha chiesto all’UEF di concederle una dilazione del pagamento del credito fatto valere con l’esecuzione n. 6__________ nel senso dell’art. 123 LEF e a tale scopo di rilasciare un conteggio dettagliato del capitale e degli interessi del credito nonché dell’importo delle rate mensili. Il 4 novembre 2014, l’UEF ha comunicato all’escussa che l’importo totale del credito ammontava a tale data a fr. 112'496.45 (capitale fr. 60'000.–; interessi fr. 50'049.45; spese del precetto esecutivo e di rigetto fr. 1'500.–; spese del verbale di pignoramento fr. 447.–; spese d’incasso fr. 500.–). A fronte di un successivo scritto dell’escussa del 17 novembre 2014, con cui essa ha contestato il computo d’interessi sugli interessi invocando il divieto dell’anatocismo, l’UEF ha confermato il suo precedente calcolo con scritto dell’indomani.

D. Sempre il 17 novembre 2014, RI 1 ha pure contestato il conteggio dell’importo totale (di fr. 210'664.55) del credito indicato sull’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’esecuzione n. 7__________, una volta ancora richiamandosi al divieto dell’anatocismo. L’indomani l’UEF ha confermato integralmente il conteggio contestato.

E. Con ricorso del 26 novembre 2014, RI 1 contesta i due conteggi, postulandone – previo conferimento dell’effetto sospensivo – la rettifica a fr. 62'447.– (anziché fr. 112'496.45) per quanto riguarda l’esecuzione n. 6__________ e a fr. 186'000.– (anziché fr. 210'664.55) per quanto attiene all’esecuzione n. 7__________. Visto l’esito dell’odierno giudizio si è rinunciato a far notificare il ricorso alla controparte per osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev’essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia. Nel caso in rassegna, si evince dallo scritto 17 novembre 2014 (plico A accluso al ricorso) del padre dell’escussa, , che il conteggio del 4 novembre 2014 relativo al saldo dell’esecuzione n. 6 le è giunto il successivo 13 novembre. Interposto solo il 26 novembre, il ricorso è tardivo e pertanto irricevibile. Lo scritto 18 novembre 2014 dell’Ufficio, che conferma il conteggio del 4 novembre, non è infatti un provvedimento impugnabile (DTF 113 III 29, consid. 1), non configurando lo stesso una decisione nel senso dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, consid. 1, con rimandi).

  1. Il ricorso è pure tardivo e irricevibile per quanto riguarda l’avviso di pignoramento provvisorio emesso il 16 ottobre 2014 nell’ese­­cuzione n. 7__________, che l’escussa ha ricevuto al più tardi il 12 novembre 2014, data in cui ha firmato la procedura a favore del padre citata (ma non allegata) nello scritto 17 novembre 2014 prodotto con il ricorso (plico B).

  2. Per abbondanza giova comunque rilevare come nel merito i provvedimenti impugnati andrebbero confermati. I conteggi criticati si attengono infatti fedelmente ai dati contenuti nei rispettivi precetti esecutivi (v. sopra ad A e B), che sono stati confermati dalle sentenze di rigetto dell’opposizione, ormai esecutive (sopra ad A e B). Le censure che fa ora valere la ricorrente avrebbero dovuto essere sollevate in sede di rigetto dell’opposizione o di disconoscimento di debito. L’UEF non ha alcuna competenza per discostarsi dalla somma indicata nel precetto esecutivo o nella sentenza divenuti definitivi. E l’eventuale violazione del divieto (detto dell’anatocismo) di prelevare interessi per ritardo nel pagamento degli interessi “moratori” (art. 105 cpv. 3 CO) o convenzionali pattuiti in un contratto di mutuo (art. 314 cpv. 3 CO) non rientra tra i motivi che secondo la giurisprudenza potrebbero giustificare di ritenere nulle le sentenze di rigetto dell’opposizione (cfr. DTF 137 I 275 consid. 3.1; sentenza della CEF 14.2014.194 del 22 giugno 2014, consid. 6.2).

  3. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Con l’emanazione della sentenza di merito, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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