Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2015 15.2014.128

Incarto n. 15.2014.128

Lugano 26 febbraio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 18 novembre 2014 di

RI 1 RI 2 (patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 7 novembre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente RI 1 dalla

PI 1 () (rappr. dal dott. RA 1, __________ (__________) e patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Statuendo sull’istanza della PI 1, con decisione del 14 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il dispositivo della sentenza n. 980/2011 del 20 dicembre 2011 del Tribunale di __________ nella parte in cui condanna RI 1 in via solidale con gli altri imputati al pagamento a favore delle parti civili rappresentate dal dott. RA 1 di una provvisionale di € 120'000'000.– e decretato a favore della PI 1, a concorrenza di fr. 145'398'000.–, il sequestro dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui RI 1 risulta proprietario, specificatamente la relazione bancaria n. __________ intestata alla fondazione S__________ presso __________ di __________. Il 27 dicembre 2012, la moglie del debitore, RI 2, ha interposto opposizione al decreto di sequestro, la quale è stata dichiarata tempestiva dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione incidentale del 16 ottobre 2013 (inc. SO.2013.64). Il reclamo inoltrato contro tale decisione dalla sequestrante è stato respinto dal vicepresidente di questa Camera il 16 marzo 2014 (inc. 14.2013.185), mentre il 27 novembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato dalla stessa contro la sentenza cantonale (inc. 5A_331/2014). A oggi il Pretore non ha ancora deciso sull’opposizione al sequestro.

B. Nel frattempo, sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano a convalida del sequestro, la PI 1 ha escusso RI 1 per l’in­­casso di fr. 145'016'000.–, più interessi del 5% dal 20 dicembre 2011, e di fr. 5'000.–. L’escusso ha interposto tempestiva opposizione.

C. Con decisione del 23 settembre 2014 (inc. SO.2013.255) ora passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato parzialmente senza oggetto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente in seguito all’av­­venuto ritiro dell’opposizione limitatamente a fr. 144'840'000.– oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2011, mentre per l’im­­porto residuo ha respinto l’istanza. Il 13 ottobre 2014 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento dell’esecuzione e il 7 novembre 2014 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso l’avviso di pignoramento.

D. Con ricorso del 18 novembre 2014, RI 1 e RI 2 hanno chiesto l’annullamento dell’avviso di pignoramento e la sospensione della procedura esecutiva fino al passaggio in giudicato della decisione del Pretore sull’opposizione al sequestro.

E. Con osservazioni 4 dicembre 2014 la PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

Considerato

in diritto: 1. I ricorsi di RI 1 e di RI 2, ancorché presentati come atto unico, sono da considerare distinti stante la diversa posizione processuale dei ricorrenti nell’esecuzione, ma le cause possono essere congiunte per ragioni di economia processuale (in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm) ed evase con una sola sentenza, pur conservando comunque la loro individualità, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante la sentenza della CEF 15.98.225/231 del 16 febbraio 1999, consid. 1a).

  1. Interposti all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, avvenuta l’11 novembre 2014 (doc. B), i ricorsi in esame sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

  2. Sul piano formale, i ricorrenti argomentano che RI 1 è legittimato al ricorso quale debitore, mentre RI 2 lo è perché il pignoramento del conto bancario intestato alla S__________ mette a repentaglio i suoi diritti sul patrimonio della fondazione, di cui lei è prima beneficiaria. Nel merito, a mente dei ricorrenti l’ufficio avrebbe dovuto attendere l’esi­­to della procedura di opposizione al sequestro prima di emettere l’avviso di pignoramento, di cui chiedono pertanto l’annullamen­­to. Nell’ipotesi, però, in cui l’atto esecutivo non fosse annullato, i ricorrenti postulano la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione definitiva sull’opposizione al sequestro.

  3. Nelle sue osservazioni la PI 1 contesta la legittimazione dei ricorrenti, facendo valere che i beni riconducibili a RI 1 in Svizzera sono già oggetto di sequestro civile e penale, sicché il loro pignoramento non farebbe sorgere alcun pregiudizio attuale e concreto in capo al debitore, anche perché egli ha sempre sostenuto che quanto depositato sul conto intestato alla fondazione sia riconducibile alla moglie. D’altronde, dai procedimenti penali svizzeri e italiani si evince, a mente dell’escutente, che i beni sequestrati siano riconducibili a RI 1, per cui RI 2 non avrebbe alcun interesse legittimo a ricorrere contro l’avviso di pignoramento.

  4. Legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gillié­ron, Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17 LEF). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all’ese­­cuzione, quando non pretende di rappresentare l’escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 consid. 1b) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 consid. 4; Co­met­ta, Commentario alla LPR, 1998, n. 3.3.1 ad art. 7 LPR).

5.1 Nella fattispecie, sebbene RI 2 non sia parte nella procedura esecutiva promossa contro RI 1, in concreto lei fa valere interessi autonomi che a priori sono meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti. La ricorrente afferma infatti di essere la prima beneficiaria della fondazione il cui conto, in quanto già sequestrato, verrebbe ora pignorato nella procedura esecutiva a convalida del sequestro. La sua affermazione trova peraltro riscontro nel regolamento della S__________ (doc. F accluso al ricorso). Che nel merito la sua pretesa sia – come sostiene l’escutente – infondata non è di rilievo per la questione della legittimazione processuale, che non si confonde con la questione – di merito – della legittimazione attiva o passiva. Per essere legittimato al ricorso è sufficiente che il ricorrente pretenda di esercitare un diritto proprio che pare leso dal provvedimento impugnato (cfr. DTF 139 III 507 consid. 1.2). Come visto, è proprio il caso di RI 2, la cui legittimazione processuale è pertanto data.

5.2 Pure legittimato al ricorso è lo stesso RI 1, anche se sostiene che i beni da pignorare siano della moglie. Infatti egli risulta essere beneficiario del patrimonio della fondazione in caso di premorienza di RI 2, motivo per il quale è evidente il suo interesse a non vedere i beni intestati alla fondazione sottoposti a pignoramento, a prescindere dal­­l’esi­sten­za del sequestro penale, siccome non ancora definitivo.

  1. Giusta l’art. 278 cpv. 5 LEF, durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione i termini di convalida previsti dall’art. 279 LEF rimangono sospesi. A contrario si può dedurre dalla norma che nulla impedisce al creditore di escutere anticipatamente il debitore a convalida del sequestro durante la sospensione dei termini stabiliti da questa norma, fermo restando che se egli fonda la sua pretesa su una decisione estera il rigetto dell’opposizione e il pignoramento non potranno avvenire prima che l’exequatur della decisione in Svizzera sia definitiva (FF 2009 pag. 1472 ad 2.7.3.2 e pag. 1482 ad 4.1; sentenza della CEF 14.2013.104 del 19 novembre 2013, consid. 6.3 e 5.3; Reiser in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 2a ad art. 279; D. Staehelin in: Dasser/Oberhammer (cu­ratori), Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 95 ad art. 47 CLug; Kren Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, in: BlSchK 2012, pag. 228; Hofmann/Kunz, in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 129 ad art. 43 e n. 206 ad art. 47 CLug). L’eventuale annullamento del sequestro nell’ambito della procedura di opposizione (art. 278 LEF) provoca semmai la nullità (giusta l’art. 22 LEF) dell’esecuzione a convalida promossa al foro del sequestro (sentenza della CEF 15.2014.21 del 27 marzo 2014, consid. 2, con numerosi rinvii). L’ufficio esecuzione non può dunque sospendere l’esecuzione prima di ricevere la decisione che annulla il sequestro. Esso deve pertanto, come ha correttamente fatto in concreto, se richiesto dal creditore in possesso di una decisione di rigetto definitivo dell’opposizione passata in giudicato emettere l’avviso di pignoramento e poi procedere all’esecuzione dello stesso.

Il pignoramento di beni già sequestrati, del resto, non peggiora la situazione dell’escusso. Senza contare che a lui come al terzo che ha sollevato opposizione spetta il diritto di chiederne al giudice del sequestro l’evasione sollecita (ricordato l’obbligo di pronuncia “senza indugio” di cui all’art. 278 cpv. 2 LEF). E degli interessi dell’eventuale terzo proprietario dei beni pignorati si tiene comunque conto tramite l’istituto della procedura di rivendicazione (art. 106 segg. LEF). Per i principi sopra esposti, d’altronde, neppure si giustifica una sospensione dell’ese­­cuzione da parte dell’autorità di vigilanza fino a quando il Pretore avrà deciso sull’opposizione al sequestro. Questo anche perché il rimedio del ricorso permette all’autorità di vigilanza unicamente di concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando o annullando in tutto o in parte il provvedimento impugnato, una sospensione dell’esecuzione potendo a questo punto entrare in considerazione soltanto di fronte a uno dei motivi indicati dagli art. 57-62 o 123 LEF, il che non è il caso nella fattispecie.

  1. Da quanto precede discende che i ricorsi devono essere respinti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è respinto.

  1. Il ricorso di RI 2 è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2014.128
Entscheidungsdatum
26.02.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026