Incarto n. 15.2014.127
Lugano 19 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 novembre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° agosto 2014 dall’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 1'894.10 più interessi e spese.
B. A richiesta della procedente, il 9 ottobre 2014 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 21 novembre.
C. Con ricorso consegnato all’Ufficio il 4 novembre 2014, RI 1 contesta tale avviso, allegando di aver interposto opposizione al precetto esecutivo il 16 agosto 2014.
D. Con osservazioni del 10 novembre 2014, PI 1 si è opposta al ricorso, mentre l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. La tempestività del ricorso potrebbe dare adito a perplessità, se non che non è possibile dimostrarne la tardività, l’avviso di pignoramento non risultando essere stato inviato per raccomandata e ad ogni modo la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è nulla, a prescindere dalla presentazione di una valida impugnazione (art. 22 cpv. 1 LEF; DTF 130 III 399, consid. 1.2.2, con rinvii; sentenza del Tribunale federale 7B.29/2002, consid. 2c; sentenza della CEF 15.2009.94 del 24 settembre 2009).
Il ricorrente pretende di aver interposto opposizione con lettera del 16 agosto 2014. In realtà, risulta dall’istruttoria effettuata dall’UE che la madre, __________, a cui il precetto esecutivo è stato notificato, ha interposto immediatamente “opposizione totale” (v. “accertamento del recapito IPLAR” del 6 novembre 2014 relativo all’invio raccomandato n. 98.05.013306.52179091). Per una svista della posta, l’opposizione non è stata trascritta sull’esemplare del precetto esecutivo per la creditrice. Ma contrariamente a quanto allega quest’ultima nelle sue osservazioni, il membro dell’economia domestica dell’escusso a cui viene validamente notificato il precetto esecutivo in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (2° periodo) è abilitato a interporvi opposizione, sotto riserva di un successivo rifiuto di ratifica da parte dell’escusso (Bessenich in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5-6 ad art. 74 LEF ed i rinvii; Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 74 LEF). Nel caso specifico, non sussistono dubbi sulla validità della notifica del precetto esecutivo – peraltro non contestata dall’escutente –, siccome madre e figlio vivono allo stesso indirizzo. E con il ricorso in esame RI 1 ha manifestato di condividere l’opposizione interposta dalla madre. Il ricorso merita quindi accoglimento e l’avviso di pignoramento va annullato, mentre l’opposizione interposta il 13 agosto 2014 dev’essere iscritta nel registro delle esecuzioni dell’Ufficio.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’avviso di pignoramento emesso il 9 ottobre 2014 nell’esecuzione n. __________ dell’CO 1 è annullato. È fatto ordine a quest’ultimo d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta alla predetta esecuzione con la data del 13 agosto 2014.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –.
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.