Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.12.2014 15.2014.110

Incarto n. 15.2014.110

Lugano 10 dicembre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 11 settembre 2014 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, o meglio contro la decisione di calcolo del minimo esistenziale emessa il 9 settembre 2014 nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 1 (patrocinata dal PA 1, __________) PI 2 (rappr. dal RA 1 PI 3, (rappr. dalla RA 2, __________)

ritenuto

in fatto: A. Nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ promosse dalla moglie separata PI 1, dalla PI 2 e dal PI 3 contro RI 1, il 9 settembre 2014 l’UEF di Locarno ha proceduto a pignorare la parte del reddito dell’escusso che eccede il suo minimo esistenziale, determinato in fr. 2'459.– mensili secondo il seguente calcolo:

Guadagno

Debitore/debitrice fr. 4'700.00

Coniuge fr. 0.00

Totale fr. 4'700.00

Minimo d’esistenza

Minimo base fr. 1'200.00

Figli minorenni fr. 0.00

Affitto/interessi ipotecari fr. 520.00

Spese accessorie fr. 300.00

Cassa malattia fr. 339.00

Spesa ricerca lavoro fr. 100.00

Totale fr 2'459.00

B. Con ricorso dell’11 settembre 2014 l’escusso si aggrava contro tale provvedimento, sostenendo che non rispecchia la sua reale situazione, nella misura in cui non tiene conto del fatto che la sua convivente è al suo completo carico né delle spese effettive della cassa malati e delle trasferte per la ricerca di un lavoro. Contesta anche il reddito attribuitogli, facendo osservare di aver inoltrato una domanda di assistenza sociale in seguito alla penalità di 21 giorni inflittagli dalla cassa disoccupazione per il mese di agosto.

C. Con osservazioni del 20 ottobre 2014 l’Ufficio ha postulato la reiezione del gravame. Il ricorso non risulta essere stato notificato ai procedenti.

Considerando

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. Giusta l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia. Le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 13).

  2. Nel ricorso, l’insorgente afferma che con lui vive anche la sua “compagna”, la quale non avendo attualmente entrate è al suo completo carico.

3.1 Ora, secondo la giurisprudenza l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi (DTF 130 III 765 consid. 2; sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.2), ovvero fr. 850.– (cfr. punto I/3 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF, allegata alla circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ciò vale tuttavia soltanto nella misura in cui il convivente sia in grado di far fronte con i propri redditi all’altra metà delle spese comuni. In caso contrario, il contributo da porre a carico dell’e­scusso deve essere aumentato nella debita proporzione, fermo restando che il minimo di base del debitore non potrà superare in ogni caso l’importo riconosciuto per una persona sola, vale a dire fr. 1'200.– o fr. 1'350.– qualora abbia un figlio a carico, nato fuori dall’unione con il convivente (sentenza della CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.4). Lo stesso principio vale per analogia per le spese abitative (sentenza della CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007, consid. 1.2).

3.2 Nella fattispecie, la decisione dell’UEF di computare nel minimo esistenziale dell’escusso l’importo base previsto per una persona sola (fr. 1'200.– mensili) e spese di locazione per fr. 820.– sfugge a critica, perché come visto era il massimo che gli si poteva riconoscere, ammettendo che la convivente non abbia risorse proprie. A differenza da quanto sostiene, RI 1 non ha infatti alcun dovere legale di mantenimento nei confronti della sua “compagna” attuale.

  1. Il ricorrente contesta inoltre il premio di cassa malati computato dall’UEF (pari a fr. 339.– mensili) producendo un conteggio del 15 agosto 2014, da cui si evince che tale premio ammonta a fr. 406.45. Sennonché, nuovamente interrogato dall’UEF il 23 settembre 2014, egli ha ammesso di non pagare i premi in questione (cfr. doc. E accluso alle osservazioni dell’UEF), ciò che conferma del resto l’estratto conto allestito dalla cassa malati il 22 settembre 2014 (doc. F), da cui risulta uno scoperto di fr. 3'291.85. Orbene, oltre all’esistenza e al carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio d’esecuzione deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 93 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93 LEF). Nel caso di specie, l’importo di fr. 339.– computato dall’UEF a titolo di premi della cassa malati andrebbe quindi stralciato dal minimo esistenziale dell’escusso, ma vi osta il divieto di modificare il provvedimento impugnato in un senso diverso da quanto richiesto dal ricorrente e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]). Che l’UEF possa, come suggerisce nelle sue osservazioni, procedere a tale decurtazione nella procedura in esame per via di una revisione del pignoramento è dubbio, perché ciò presupporrebbe l’esisten­za di una circostanza nuova (art. 93 cpv. 3 LEF). Una revisione potrebbe invece entrare in linea di considerazione ove l’escusso ricominciasse a pagare integralmente i premi oppure ottenesse i sussidi che ha chiesto. Per quanto riguarda il ricorso in rassegna, ad ogni modo, non si giustifica neppure su questo punto alcuna modifica del provvedimento impugnato.

  2. Quanto alle sue spese per la ricerca di un lavoro, RI 1 non ha accluso al ricorso alcun giustificativo (attestazioni delle ricerche di lavoro, dichiarazioni della cassa disoccupazione, ricevute di pagamento del carburante, ecc.) e in occasione dell’interrogatorio del 23 settembre 2014 egli si è limitato a produrre una ricevuta di pagamento del Restaurant __________ del 19 aprile 2014 per fr. 160.– (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF), inidonea a dimostrare quanto afferma. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.

  3. Da ultimo, il ricorrente si duole di un accertamento errato del suo reddito, alludendo a una penalità di 21 giorni inflittagli dalla cassa disoccupazione per il mese di agosto 2014 (doc. D accluso alle osservazioni dell’UEF). A prescindere dal fatto che tale circostanza è irrilevante per il pignoramento in questione, la cui notifica alla cassa disoccupazione è avvenuta successivamente nel settembre del 2014, siffatta censura non necessita di ulteriori approfondimenti, dal momento che l’UEF ha pignorato unicamente l’eccedenza del reddito conseguito dall’escusso. Ciò significa che, indipendentemente dall’esatto importo percepito dal debitore, verrà pignorato soltanto l’ammontare che eccede il minimo esistenziale accertato in fr. 2'459.–. L’escusso non è dunque pregiudicato in alcun modo dall’eventuale accertamento erroneo del proprio reddito.

  4. Alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto. Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –; –; –.

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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