Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.01.2015 15.2014.101

Incarto n. 15.2014.101

Lugano 13 gennaio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 29 settembre 2014 di

RI 1 (patrocinata dall’ PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Mendrisio nel fallimento aperto nei confronti di

PI 1

procedura che interessa anche

PI 2,

ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 27 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Mendrisio-Sud ha pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo da quello stesso giorno.

B. Aperta la procedura fallimentare in via sommaria, il 29 ottobre 2013 l’UEF di Mendrisio ha avvertito gli interessati che i mobili di spettanza della massa fallimentare sarebbero stati realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto possibile, sia a incanto pubblico come a trattative private, se la maggioranza dei creditori noti non avesse inoltrato all’UEF opposizione scritta entro il termine del 28 novembre 2013.

C. Con circolare del 29 luglio 2014 l’UEF ha comunicato ai creditori insinuati di aver ricevuto dalla creditrice RI 1 un’offerta di fr. 1'000.– per l’acquisto in blocco di 4 canestri mobili “Rampage Portable FT220 Backboard” e 2 canestri mobili di proprietà della fallita, offerta che ha considerato favorevole alla massa. In mancanza di opposizione a realizzare i beni della fallita a trattative private, mediante il medesimo scritto l’organo dei fallimenti ha assegnato ai creditori un termine sino al 10 agosto 2014 per presentare un’offerta superiore, precisando che in tale evenienza tutti i creditori offerenti sarebbero stati convocati a una licitazione privata per l’aggiudicazione dei predetti beni, mentre in caso contrario i beni sarebbero stati aggiudicati all’RI 1 per l’importo di fr. 1'000.–.

D. Avendo il creditore PI 2 presentato l’8 agosto 2014 un’offerta di fr. 1'050.– per l’acquisto dei beni in questione e successivamente pure anticipato tale importo, con scritto 26 agosto 2014 l’UEF ha convocato quest’ultimo e l’RI 1 a una licitazione privata da svolgersi presso l’organo dei fallimenti il 9 settembre 2014 alle ore 08:30.

E. Su richiesta di PI 2, l’UEF ha in seguito posticipato la licitazione privata al 19 settembre 2014 alle ore 08:30, comunicandolo allo stesso mediante e-mail del 3 settembre 2014 e all’RI 1 per telefono.

F. Giacché alle ore 08:30 del 19 settembre 2014 era presente soltanto PI 2 alla licitazione privata, l’UEF ha aggiudicato a quest’ultimo i beni in questione per un importo di fr. 1'050.–. Pochi minuti dopo l’aggiudicazione si sono pure presentati i rappresentanti dell’RI 1.

G. Con ricorso del 29 settembre 2014 l’RI 1 si aggrava contro la predetta aggiudicazione, chiedendone l’annul­­lamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.

H. Con ordinanza 6 ottobre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

I. Con osservazioni del 16 ottobre 2014 PI 2 postula la reiezione del gravame, mentre nelle proprie del 23 ottobre 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dall’aggiudica­­zione avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

  1. La ricorrente si duole che l’UEF le abbia comunicato per via telefonica anziché per iscritto lo spostamento della data della licitazione privata, ciò che – a sua detta – ha verosimilmente dato origine a un’incomprensione circa l’ora dell’asta, essa essendo invero convinta che dovesse aver luogo alle 08:45 invece che alle 08:30 del 19 settembre 2014. Da parte sua, il resistente sostiene che non v’è stato alcun fraintendimento, ritenuto che subito dopo l’aggiudicazione, avvenuta alle ore 08:35, sono giunti i rappresentanti dell’RI 1, i quali si sono limitati a obiettare che erano in ritardo solo di alcuni minuti e che si trovavano di sotto a bere il caffè. Il resistente rileva altresì che V__________, funzionario dell’UEF incaricato di procedere alla licitazione privata, potrà confermare di aver spiegato in quell’oc­casione ai rappresentanti dell’RI 1 che l’o­rario era noto anche a loro, che il ritardo non era giustificato e che dunque l’aggiudicazione è valida.

2.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’e­­secuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la legge non disponga altrimenti. Tale disposizione costituisce una mera prescrizione d’or­­dine, la cui violazione non comporta l’invalidità della comunicazione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 4 ad § 12; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 7 ad art. 34 LEF; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 34 LEF). Ciononostante, la comunicazione mediante lettera raccomandata o tramite consegna brevi manu con ricevuta deve permettere al funzionario dell’Ufficio di addurre in ogni tempo la prova dell’avvenuta notifica (DTF 121 III 12 consid. 1; sentenza del Tribunale federale 7B.75/2006 consid. 2.2.2). In mancanza di tale prova, che spetta all’autorità di fornire, la comunicazione si ha invero per non avvenuta (cfr. DTF 105 III 43 consid. 2a; Erard, ibidem).

2.2 Nel caso in rassegna, l’UEF ha comunicato all’RI 1 la posticipazione della licitazione privata soltanto per via telefonica, ciò che non è conforme all’art. 34 cpv. 1 LEF. Ora, sebbene non comporti ancora l’invalidità della comunicazione, tale modo di procedere preclude comunque all’organo dei fallimenti la possibilità di dimostrare senza equivoco la comunicazione dell’ora esatta della (spostata) licitazione privata. In effetti, neppure l’audizione come teste del funzionario V__________ – prova richiesta dal resistente – potrebbe escludere nel caso specifico che vi sia stato un fraintendimento tra questi e l’RI 1 circa l’ora della licitazione, fraintendimento che l’UEF avrebbe potuto agevolmente evitare se avesse comunicato alla ricorrente la posticipazione dell’asta per iscritto secondo le forme previste dall’art. 34 LEF anziché per via telefonica, come del resto aveva fatto nei confronti di PI 2 (v. e-mail del 3 settembre 2014 presente agli atti). Non essendo possibile stabilire con certezza se l’RI 1 ha effettivamente compreso che la licitazione privata era prevista alle ore 08:30 invece che alle 08:45 del 19 settembre 2014 – prova che incombeva all’organo dei fallimenti di fornire – ed escludere così l’esistenza di un malinteso, l’aggiudicazione dev’essere annullata. L’UEF è pertanto invitato a indire una nuova licitazione privata, comunicandone luogo, data e ora alle parti interessate mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 34 LEF).

  1. Da quanto precede discende che il ricorso è accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1 Di conseguenza è annullata l’aggiudicazione di 4 canestri mobili “Rampage Portable FT220 Backboard” e 2 canestri mobili avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2.

1.2 È fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio d’indire una nuova licitazione privata.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –.

Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2014.101
Entscheidungsdatum
13.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026