Incarto n. 15.2013.94
Lugano 24 ottobre 2013 CC/fp/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo sul ricorso 9 settembre 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ promosse nei confronti di
PI 1
da
PI 2 PI 3 entrambi rappresentati dall’RA 1, Bellinzona PI 4, rappresentato dall’ PI 5 rappresentato da RA 3
viste le osservazioni 13 settembre 2013 di PI 1, 13 settembre 2013 del PI 4 e 24 settembre 2013 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, , __________ promosse nei confronti di PI 1, in data 5 luglio 2013 l’CO 1 ha pignorato il natante motorizzato “”, targato TI __________, in possesso del debitore;
che in sede di pignoramento l’escusso ha dichiarato che il natante appartiene a sua moglie RI 1;
che il 31 luglio 2013 l’Ufficio di esecuzione ha emesso il verbale di pignoramento, con il quale ha in particolare ingiunto al debitore e a sua moglie di produrre entro dieci giorni i mezzi di prova a sostegno della proprietà del natante (cfr. verbale di pignoramento, pag. 4);
che con dichiarazione scritta 6 agosto 2013 indirizzata all’Ufficio RI 1 ha rivendicato la proprietà del natante, senza tuttavia fornire mezzi di prova;
che con scritto 30 agosto 2013 l’organo esecutivo, preso atto della scadenza infruttuosa del termine assegnato al debitore e a RI 1 per produrre i mezzi di prova richiesti, ha comunicato loro che avrebbe fissato ai creditori il termine di cui all’art. 107 LEF per contestare la rivendicazione;
che con separati scritti 4 settembre 2013 l’Ufficio ha notificato ai creditori la rivendicazione fatta valere da RI 1, impartendo loro un termine di dieci giorni per eventualmente contestare detta pretesa;
che con ricorso 9 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro lo scritto 30 agosto 2013 dell’organo esecutivo, nonché contro l’assegnazione ai creditori del termine ex art. 107 LEF, postulando l’annullamento del pignoramento del natante, in quanto di sua proprietà;
che con scritto 10 settembre 2013 il PI 4 ha contestato la pretesa di RI 1 e così pure la PI 2 e lo PI 3 con scritto 17 settembre 2013;
che con osservazioni 13 settembre 2013 l’escusso chiede che il ricorso di RI 1 venga accolto;
che con osservazioni 13 settembre 2013 il PI 4 postula invece la reiezione del gravame, rilevando in particolare che, essendo il bene pignorato in possesso esclusivo del debitore, l’Ufficio ha applicato correttamente la procedura prevista dall’art. 107 LEF;
che con osservazioni 24 settembre 2013 l’organo di esecuzione forzata, viste le particolarità della fattispecie, si rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza;
che la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento (cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF);
che meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da pignorare non comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l’ufficio ad aprire la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2);
che scopo della procedura disciplinata dagli art. 106 e segg. LEF è proprio quello di far accertare eventuali diritti di proprietà, diritti di pegno od ogni altro diritto o pretesa di terzi incompatibile con il pignoramento o di cui bisogna tener conto nella realizzazione dei beni (cfr. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, n. 1121);
che questioni di merito inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella competenza del giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (cfr. DTF 108 III 122, consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né dell’autorità di vigilanza;
che, nel caso in rassegna, non è manifesto che il natante pignorato appartenga alla ricorrente, né quest’ultima ha, del resto, almeno tentato di comprovare la sua pretesa, ma si è anzi limitata a dichiarare di essere proprietaria del bene in questione;
che, a ogni modo, in sede di ricorso l’insorgente non si confronta direttamente con i provvedimenti adottati dall’Ufficio, ma invoca mere questioni di merito che sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza;
che la ricorrente non contesta in particolare che il natante sia in possesso esclusivo del debitore, sicché l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha dato avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art. 107 LEF, assegnando ai creditori un termine di dieci giorni per opporsi alla pretesa fatta valere da RI 1;
che per quanto attiene al seguito della procedura di rivendicazione, viste le contestazioni formulate dal PI 4, dalla PI 2 e dallo PI 3, l’Ufficio dovrà ora impartire alla rivendicante il termine di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto dinanzi al giudice del merito, unica sede in cui RI 1 potrà legittimamente sottoporre questioni di merito e far accertare il suo eventuale diritto di proprietà sul natante;
che, alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va dunque respinto;
che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 106 e segg. LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – ; – ; – .
Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.