Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.01.2013 15.2013.9

Incarto n. 15.2013.9

Lugano 28 gennaio 2013 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 14 gennaio 2013 di

RI 1 patrocinata dall’avv. PA 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro la notifica del precetto esecutivo n. 1599298 nell’ambito dell’esecuzione promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1,

viste le osservazioni:

  • 21 gennaio 2013 di PI 1;

  • 22 gennaio 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

A. Il 2 gennaio 2013, l’Ufficio di esecuzione di Lugano, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 43'000.- oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, con la causale: “Sinistro no. __________ __________ P__________, del 13.9.2012”. L’escussa, al quale l’atto è stato notificato il 3 gennaio 2013, vi ha validamente interposto opposizione.

B. L’avvio della procedura esecutiva è stata preceduta dallo scritto 19 dicembre 2012, con il quale PI 1 si è rivolta alla A__________, , sollecitando una presa di posizione in merito al medesimo sinistro. Ricordato che l’evento in questione risale al 13 settembre 2012 e, ciò nonostante, di non avere ancora ottenuto nessuna presa di posizione dell’assicurazione, benché “la giurisprudenza nonché la legge federale in materia di assicurazioni” richiedano che la risposta sia “tempestiva nel limite del possibile”, PI 1 ha asserito di avere contattato a più riprese la responsabile per i sinistri per il Ticino, signora RI 1, la quale le ha confermato che la pratica “... corrisponde all’iter normale assicurativo di A”. Ritenendo questa presa di posizione arbitraria, PI 1 ha ritenuto di trovarsi “dinnanzi ad un chiaro caso di denegata giustizia”. Ciò posto, essa ha confermato l’intenzione di procedere per vie legali nei confronti della persona in causa (RI 1) “per abuso d’ufficio, abuso di potere, amministrazione infedele nell’ambito della procedura di sinistro a margine”, puntualizzando che questa presa di posizione sarebbe rimasta tale indipendentemente dall’esito della risoluzione del sinistro. Infine, prima di procedere tramite il Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Ministero pubblico di Lugano, essa ha chiesto alla stessa A__________ una immediata presa di posizione.

C. Con scritto del 14 gennaio 2013 A__________ Centro sinistri, premesso di essere stata informata dalla sua collaboratrice del procedimento esecutivo nel frattempo promosso contro la sua persona, ha anzitutto dato atto che la pretesa posta in esecuzione riguarda il sinistro no. __________ di P__________ del 13 settembre 2012 e che la pratica è ancora pendente. Essa ha quindi soggiunto di avere sottoposto a RI 1 la lettera 19 dicembre 2012, come pure di avere verificato il caso, per confermare che il sinistro è stato trattato in conformità alle norme vigenti. A__________ ha dipoi definito “le minacce rivolte alla nostra collaboratrice decisamente inopportune e fuori luogo”, obiettando che in ogni modo debitrice di eventuali prestazioni assicurative è la stessa compagnia di assicurazioni e certamente non la signora RI 1, per cui la promozione della procedura esecutiva in rassegna è senza dubbio arbitraria.

D. Con tempestivo ricorso del 14 gennaio 2013 RI 1 chiede l’annullamento del precetto esecutivo notificatole il 3 gennaio 2013, che ritiene manifestamente abusivo. Premesso di essere impiegata presso l’A__________ con l’incarico della liquidazione di sinistri e di avere effettivamente trattato il caso in questione fino a dicembre 2012, essa rileva che la stessa compagnia di assicurazione sua datrice di lavoro le ha sottoposto lo scritto 19 dicembre 2012 della PI 1 e ha esaminato il suo operato nel trattamento del relativo evento. Trattandosi però di informazioni riservate, prosegue la ricorrente, essa non è nella possibilità di fornire ulteriori dati sul sinistro senza l’accordo degli interessati; si dichiara nondimeno disponibile alla trasmissione dell’incarto tramite la sua datrice di lavoro e previo accordo delle parti. RI 1 assevera dipoi di essere non solo turbata, ma finanche spaventata dalla veemenza degli attacchi personali a lei rivolti, avendo essa agito nell’ambito professionale e in conformità alle norme riguardanti il trattamento dei sinistri. Manifesta quindi sconcerto per la notifica del precetto esecutivo relativo a un credito che con ogni evidenza non la concerne, debitrice di eventuali prestazioni assicurative riguardanti il sinistro indicato nello stesso precetto essendo tutt’al più la A__________, motivo per cui la promozione della procedura esecutiva nei suoi confronti va considerata manifestamente abusiva. Alla luce del tenore dei rimproveri, del tutto ingiustificati, rivolti ripetutamente contro la sua persona dalla precettante o da chi per essa, specie nello scritto 19 dicembre 2012, l’esecuzione è da ritenersi avviata a puro scopo di angheria. Quanto all’iscrizione del precetto esecutivo nell’apposito registro delle esecuzioni, puntualizza la ricorrente, essa costituisce per lei un serio problema, ove si consideri che è attualmente alla ricerca di un appartamento, operazione che comporta la produzione del relativo estratto a conferma della sua solvibilità; per cui essa si riserva in ogni modo di procedere nei confronti degli autori di tali angherie e minacce in altra sede, a prescindere dalla presente procedura ricorsuale. Richiamata la giurisprudenza che stabilisce a quali condizioni una procedura esecutiva può essere considerata abusiva, al punto da ottenere l’annullamento del relativo precetto esecutivo, RI 1 reitera nel sostenere che il credito posto in esecuzione con riferimento all’incarto sinistri della Allianz Suisse (“sinistro no. __________ P__________, del 13.09.2012”) non ha nulla a che vedere con la sua persona. Si tratta a non averne dubbio di una esecuzione con esclusivo intento vessatorio, dovendosi escludere anche l’errore, dato che è evidente che in casi del genere è l’assicurazione e non il suo dipendente a dovere rispondere nei confronti del creditore della relativa prestazione assicurativa. E ciò senza riguardo al modo di trattazione del sinistro da parte del collaboratore della compagnia assicurativa. Che la procedura esecutiva in discussione sia stata avviata a scopo vessatorio e per ledere la sua personalità, sempre secondo l’insorgente, lo si evince proprio dai toni dello scritto 19 dicembre 2012, in cui essa è stata accusata ingiustamente e comunque in modo improprio di abuso d’ufficio, abuso di potere, amministrazione infedele, per tacere delle minacce di procedere penalmente nei suoi confronti; espressioni che nulla hanno a che vedere con la causale indicata nel precetto esecutivo. La natura della procedura esecutiva promossa dalla controparte risultando abusiva ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, sono quindi date – secondo la precettata – le premesse per procedere all’annullamento del precetto esecutivo in questione con effetto ex nunc.

E. Con osservazioni del 21 gennaio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, asserendo che il ricorso al precetto esecutivo costituisce un diritto di ogni persona fisica o giuridica nell’esercizio dei propri diritti civili. Premesso di avere annunciato alla A__________ un sinistro il 13 settembre 2012, essa obietta che per negligenza professionale RI 1 non ha proceduto “secondo le normative delle Condizioni Generali di Assicurazione e alla giurisprudenza in materia di assicurazione in caso di malattia”, di modo che la sua iniziativa sarebbe basata proprio sulla responsabilità oggettiva della persona in causa. RI 1, sempre stando alla procedente, non ha agito professional­mente, è stata negligente, cosa da non rapportare alla stessa assicurazione, la quale non appena in possesso della sua richiesta di presa di posizione in merito, ha celermente risposto “non prendendo a carico il sinistro”. RI 1, secondo l’escutente, non ha ottemperato al suo mandato ed è quindi colpevole di negligenza professionale, tesi che essa si propone di portare fino al Tribunale delle assicurazioni.

F. Dal canto suo, con osservazioni del 22 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ritiene di avere agito conformemente alla LEF, rimettendosi comunque al giudizio dell’autorità di vigilanza.

Considerando

In diritto:

  1. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (STF 5A.476/ 2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.1; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149 cons. 2a). All’ufficio di esecuzione rispettivamente all’au­torità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.1; STF 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l'escusso o per frivolezza (STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; Comet­ta, Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991, p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69; CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua altri fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie o con un’esecuzione che sin dall’inizio non intende manifestamente proseguire (CEF 30 novembre 2011, inc. 15.2011.94 cons. 1 e CEF 2 aprile 2011, inc. 15.2011.16, cons. 3 e 4).

  2. Ciò posto, in questa sede non spetta alla Camera né decidere né verificare se la pretesa vantata dalla procedente sia fondata, questione che rientra nell’esclusiva competenza del giudice del merito, segnatamente – per quanto qui di rilievo – del giudice civile, rispettivamente, dandosene il caso, del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Non vi è pertanto spazio per esaminare la (diffusa) argomentazione di merito – e di esclusivo merito si tratta – presentata dalla resistente, che dà per acquisita la tesi secondo cui farebbe chiaramente difetto la sua legittimazione passiva di fronte al credito oggetto della contestata procedura esecutiva, dato che nulla le potrebbe essere rimproverato e dato che, quand’anche ciò fosse il caso, l’unica persona che potrebbe essere chiamata a pagare sarebbe la sua datrice di lavoro, ovvero la A__________. D’altronde, non risulta dagli atti che la procedura esecutiva in esame sia stata manifestamente avviata per ritorsione, a scopo vessatorio o per ledere la personalità dell’escussa, né che la procedente non sia seriamente intenzionata a proseguire l’esecuzione fino al suo termine; anzi essa ha chiarito nelle sue osservazioni di ritenere l’escussa personalmente responsabile nei suoi confronti e di voler portare la vertenza “fino al Tribunale delle assicurazioni”. Ora, emettere un giudizio sulla controversia significherebbe in buona sostanza anticipare il giudizio di merito, ciò che travalica, come visto, la competenza dell’autorità di vigilanza, il cui spazio di manovra in questo specifico contesto è molto limitato, come rilevato nel considerando precedente.

  3. Dato quindi che la diatriba così come illustrata nei rispettivi allegati riguarda con ogni evidenza il merito della pretesa creditoria sfociata nella procedura esecutiva contestata dall’escussa, come pure più in generale il comportamento della precettante (ritenuto ingiustificato alla luce sempre però delle medesime obiezioni riguardanti la correttezza della strategia messa in atto dallo stesso soggetto), e dato che non sono ravvisabili (altri) indizi che possano far (d’acchito) apparire il ricorso da parte della resistente al precetto esecutivo come una manovra volta a perseguire scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione (si tratta del resto della prima esecuzione di cui l’escutente si è fatta promotrice, spiegandone peraltro le ragioni), il reclamo deve essere disatteso.

  4. Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 16 LPR, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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