Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.02.2014 15.2013.85

Incarto n. 15.2013.85

Lugano 3 febbraio 2014 EC/ww/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Walser, vicepresidente, Jaques ed Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 4 settembre 2013 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

viste:

– le osservazioni 25 settembre 2013 dell’PI 1;

– le osservazioni 6 settembre e 14 ottobre 2013 dell’CO 1;

– il rapporto informativo 11 settembre 2013 della Polizia __________;

– la presa di posizione 20 novembre 2013 di RI 1 al rapporto informativo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con precetto esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1’724.70 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 22 maggio 2013, risulta che esso è stato notificato il 12 giugno 2013 all’escussa, la quale non ha interposto opposizione.

B. Avendo chiesto la creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 22 agosto 2013 l’ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento, spedito all'escussa per posta A.

C. Con ricorso 4 settembre 2013 RI 1 ha chiesto che venga annullata la procedura esecutiva in questione, argomentando che mai le sarebbe stato notificato il precetto esecutivo.

D. Delle osservazioni della PI 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E. Con rapporto informativo dell’11 settembre 2013 l’agente della Polizia Intercomunale con sede a __________, incaricato dell’intimazione del precetto esecutivo, ha dichiarato di aver consegnato “con forte probabilità” il precetto esecutivo all’escussa presso gli uffici di polizia, in quanto egli è in possesso di una fotocopia di un documento di legittimazione di RI 1, circostanza che confermerebbe l’avvenuta consegna.

F. Con ordinanza presidenziale 7 novembre 2013 a RI 1 è stato fissato un termine di 10 giorni per prendere posizione sul rapporto informativo dell’11 settembre 2013 e sulle osservazioni 14 ottobre 2013 dell’CO 1, con particolare riferimento all’attestazione sottoscritta dall’agente di polizia contenuta nel precetto esecutivo, secondo cui l’atto le è stato notificato il 12 giugno 2013, e alla circostanza che l’agente è in possesso di una fotocopia della sua licenza di condurre.

G. Il 20 novembre 2013, dando seguito alla precitata ordinanza, RI 1 ripropone l’argomentazione contenuta nel ricorso, evidenziando che il 12 giugno 2013 essa ha iniziato il proprio lavoro __________ alle ore 07.55, dove è rimasta fino alle ore 16.06. A mente della ricorrente le sarebbe pertanto stato impossibile ritirare il precetto negli orari d’ufficio, visto “il tragitto trafficato ben noto a tutti”. In merito alla circostanza che l’agente notificante è in possesso di una fotocopia della sua licenza di condurre, l’escussa espone che ciò si potrebbe spiegare con eventi passati, ad esempio il ritiro l’anno precedente di un precetto esecutivo, in occasione dei quali la licenza di condurre potrebbe essere stata fotocopiata.

Considerato

in diritto:

  1. L’atto di ricorso è stato sottoscritto dall’avv. __________ per conto della ricorrente, la quale però, nel suo scritto del 20 novembre 2013, afferma di non averle conferito al proposito alcuna procura. Ne ratifica l’operato, tuttavia, chiedendo esplicitamente l’accogli­men­to del ricorso. Esso risulta pertanto ricevibile e la presente sentenza va intimata a RI 1 personalmente.

  2. La forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art. 161 cpv. 1 LEF) – esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 11-13 ad art. 72). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 seg.; Georges Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).

  3. Come pubblico documento nel senso dell'art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun, Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p. 171, n. 7.87). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, pag. 231–233; CEF 2 aprile 2004, inc. 15.2003.166 consid. 3; CEF 30 agosto 2002, inc. 15.2002.93, consid. 2a).

  4. Nel caso in esame, l’agente di polizia non ha potuto ricordare con certezza le modalità della notifica del precetto, limitandosi a dichiarare, nello scritto dell’11 settembre 2013, che vi è una “forte probabilità” che egli abbia consegnato il precetto all’escussa presso gli uffici di polizia, perché è in possesso di una fotocopia della licenza di condurre di lei. Ora, tale circostanza non è in sé sufficiente a dissipare i dubbi che traspaiono dalla dichiarazione dell’agente in merito all’effettiva consegna del precetto esecutivo all’escussa, giacché la fotocopiatura del documento sarebbe potuta avvenire anche in occasione di precedenti notifiche di atti esecutivi (come ad esempio i precetti esecutivi notificati dalla stessa polizia nelle esecuzioni n. __________1266 e __________7193 rispettivamente il 24 ottobre 2012 e il 14 gennaio 2013). Dubbi ulteriormente corroborati dalla circostanza che gli sportelli degli uffici della polizia __________ sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e che, come emerge dal tabulato delle presenze al lavoro dell’escus­sa acclusi allo scritto 20 novembre 2013, essa la mattina del 12 giugno 2013 ha iniziato il lavoro alle ore 07.55 terminandolo alle ore 11.25. Ora, sebbene non impossibile, a ben vedere nel limitato lasso di tempo di 35 minuti difficilmente RI 1 avrebbe potuto timbrare l’uscita al rilevatore delle presenze presso il proprio dato di lavoro, raggiungere l’auto e salirvi, recarsi __________, parcheggiare l’auto e presentarsi allo sportello prima della chiusura. Questo se si considera che in base alle indicazione di google maps il tempo per percorrere i circa 16 chilometri di tragitto dal luogo di lavoro allo sportello della polizia è di circa 21 minuti e ciò potendo sempre viaggiare alla velocità massima consentita, cosa che era esclusa in quella circostanza visto il traffico notoriamente intenso su quel tratto di strada durante le ore di punta. Sussistendo fondati motivi per dubitare dell'effettiva consegna del precetto esecutivo all'escussa, il ricorso merita accoglimento su questo punto.

  5. La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9 consid. 2; Angst, op. cit., n. 23 ad art. 64 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 28-30 ad art. 64-66 LEF). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 Amonn/Walther, Grundriss des Schuld­be­treibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, § 12, n. 27-28).

5.1. Nel caso specifico, la ricorrente ha avuto indirettamente conoscenza degli elementi essenziali del precetto esecutivo attraverso l’avviso di pignoramento (identità del procedente e ammontare del credito). Se ciò sia sufficiente per considerare sanata la carente notifica del precetto esecutivo (così come viene ammesso nei casi in cui all’escus­so si consegna la comminatoria di fallimento: sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 2.2; Jeanneret/ Lembo, op. cit., n. 33-34 ad art. 64 LEF; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3) può rimanere indeciso nella fattispecie. Sta di fatto che l’effetto sospensivo concesso al ricorso, che retroagisce alla data di emissione dell’atto impugnato (Erard, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 7 ad art. 36), ha anche paralizzato il decorso del termine d’opposizione. E con lo successivo scritto 20 novembre 2013, in cui la ricorrente dimostra di conoscere perfettamente il contenuto del precetto esecutivo, essa ha manifestato chiaramente di volervi interporre opposizione.

5.2. In tali condizioni, in assenza di un interesse degno di protezione non si giustifica di ordinare una nuova notificazione del precetto esecutivo (cfr. DTF 112 III 81 consid. 2; Jeanneret/Lem­bo, ibidem; Angst, ibidem; Gilliéron, ibidem), bastando la registrazione dell’opposi­zi­one formulata dalla ricorrente con lo scritto 20 novembre 2013.

  1. Alla luce di quanto considerato il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, nel senso del considerando 5.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è annullato l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2013 nell’esecuzione n. __________.

1.2. È ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 20 novembre 2013 all’esecuzione n. __________.

  1. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– RI 1, __________, __________; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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