Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.08.2013 15.2013.79

Incarto n. 15.2013.79

Lugano 30 agosto 2013 EC/fp/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 agosto 2013 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del debitore del 24 luglio 2013 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dalla stessa ricorrente e da

__________, __________

nei confronti di

PI 1

viste le osservazioni 20 agosto 2013 dell’CO 1;

ricordata la decisione 6 agosto 2013 con cui il Presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo, nel senso che nelle more della procedura il minimo d'esistenza dell'escusso è di fr. 2'268.– mensili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 21 gennaio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di PI 1, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 2'779.80, sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 3'600.00

Totale mensile fr. 3'600.00

Minimo di esistenza

Minimo di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 530.00

CM, ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte

  • Pfd fr. 461.00

Ass.

  • soc. fr. 100.00

Lav. nott. + a turni fr. 150.00

Totale deduzioni fr. 2'779.80

che l’Ufficio ha pertanto pignorato la parte del reddito dell'escusso eccedente il suo minimo di esistenza stabilito in fr. 2'780.00;

che a seguito della conclusione da parte di PI 1 di un nuovo contratto di locazione a decorrere dal 1° luglio 2013 e delle mutate condizioni lavorative, il 24 luglio 2013 l’Ufficio ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinandolo in fr. 2'888.00 sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 2'846.00

Totale mensile fr. 2'846.00

Minimo di esistenza

Minimo di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 1’250.00

CM, ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte fr. 100.00

Totale deduzioni fr. 2'888.00;

che a seguito della nuova determinazione del minimo di esistenza mensile in fr. 2'888.00, l’Ufficio ha stabilito che non risulta più alcuna eccedenza di salario pignorabile;

che con ricorso 2 agosto 2013 l'escutente, moglie di PI 1, ha chiesto di accertarne il minimo di esistenza in fr. 2'268.00;

che a mente della ricorrente non si giustificherebbe il riconoscimento di un canone locatizio di fr. 1'250.00 mensili, atteso che contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio i figli non pernotterebbero dal padre da oltre quattro anni;

che il debitore non solo non ospiterebbe i figli ma anche quando va a trovarli presso l’abitazione della madre in Italia egli vi si tratterrebbe solo per breve tempo;

che PI 1, al quale il ricorso è stato intimato in data

7 agosto 2013, non ha presentato osservazioni;

che con osservazioni 20 agosto 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Von­der Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13);

che per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale, essendo solo in questo modo infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 consid. 3b e rif. ivi);

che il principio secondo il quale il debitore il cui reddito è pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza che gli spetta vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 527 consid. 2);

che nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abi­tazione adeguata alle sue necessità e possibilità;

che l’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. consid. 4.6 con riferimenti);

che il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 consid. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6);

che la decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1° gennaio 2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 segg.) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52-53; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basi­lea/Gi­nevra/Monaco 2005, n. 117 ad art. 93);

che in concreto il costo per il nuovo alloggio dell’escusso di fr. 1'250.00 mensili appare sproporzionato al suo reddito di fr. 2'846.00;

che il contratto di locazione è stato stipulato con inizio al 1° luglio 2013, ossia quando contro PI 1 erano già pendenti le esecuzioni promosse dalla ricorrente;

che l’escusso non ha allegato alcun elemento oggettivo che attesti l’effettiva necessità del repentino cambiamento di appartamento per poter esercitare il diritto di visita sui figli;

che anzi da alcune pagine sparse del ricorso congiunto presentato dalle parti al Tribunale di __________ per ottenere la loro separazione giudiziale, trovate nell'incarto dell'Ufficio, risulta che esse hanno verosimilmente convenuto che PI 1 possa incontrarsi con i figli un sabato ogni due settimane, prelevandoli all’uscita della scuola e riaccompagnandoli presso il domicilio della madre entro le 17.30 dello stesso giorno, senza possibilità di portarli al proprio domicilio in Svizzera per passare la notte tra il sabato e la domenica;

che in ogni caso l’escusso non ha contestato l'affermazione della creditrice contenuta nel ricorso secondo cui sarebbero oltre quattro anni che i figli non pernottano da lui;

che in assenza di ogni documento attestante che PI 1 necessitava di un appartamento più grande per esercitare il proprio diritto di visita riguardo ai due figli avuti con l’escussa, non si può tenere conto del nuovo contratto di locazione né del relativo canone di locazione di fr. 1'250.00 mensili pattuito in pendenza delle esecuzioni promosse dalla ricorrente;

che ne consegue che l’Ufficio poteva riconoscere unicamente fr. 530.00 mensili a titolo di canone locatizio, importo che l’escusso ha pagato fino alla data del pignoramento e peraltro corrispondente ai costi di un monolocale per una persona sola in un comune nelle vicinanze di Lugano;

che sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 si presenta come segue:

Introiti

Debitore fr. 2'846.00

Totale mensile fr. 2'846.00

Minimo di esistenza

Minimo di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 530.00

CM, ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte fr. 100.00

Totale deduzioni fr. 2'168.00;

che avendo però la ricorrente chiesto che il minimo vitale dell'escusso venisse ridotto a soli fr. 2'268.00, stante il divieto di attribuire più di quanto richiesto dalle parti (art. 22 LPR) in accoglimento del ricorso occorre ordinare all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'268.00 mensili;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'268.00 mensili.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; – __________, __________; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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