Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.08.2013 15.2013.70

Incarto n. 15.2013.70

Lugano 26 agosto 2013 EC/fp/mc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 19 giugno 2013 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’RA 1 e meglio contro la decisione 7 giugno 2013 di non modificare l’elenco oneri e la graduatoria cresciuti in giudicato nella procedura relativa al fallimento di

PI 1, __________ __________

procedura fallimentare interessante anche quali creditori:

  1. PI 2 ;
  2. PI 3 ;
  3. PI 4 ;
  4. PI 5 ;
  5. PI 6 ;
  6. PI 7 ;
  7. PI 8 ;
  8. PI 9 ;
  9. PI 10 ;
  10. PI 11 ;
  11. PI 12 ;
  12. PI 13 ;
  13. PI 14 , 11, 12, 13 rappr. da: RA 1 ;
  14. PI 15 ;
  15. PI 16 ;
  16. PI 17 ;
  17. PI 18 ;
  18. PI 20 ;
  19. PI 21 ;

viste le osservazioni 5 luglio 2007 di PI 5__________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 10 agosto 2012 l’RA 1 ha pubblicato l’aper­tura del fallimento di PI 1, decretato il 12 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, fissando al 10 settembre 2012 il termine per l’insinuazione dei crediti.

B. Il 6 settembre 2012 PI 5 ha insinuato i seguenti crediti nei confronti della società fallita:

“a) CHF 180'000.00 debito incorporato nel seguente titolo ipotecario:

CHF 180'000.00 nom. cartella ipotecaria al portatore n. 4979 del 28.02.2011 gravante in 2° rango la part. n. __________ RFD di __________ proprietaria fondiaria: PI 1

  • 3 anni di interessi al 10% + interessi anno corrente fino alla data del fallimento,

b) CHF 13'798.00 fatture della __________ nei confronti della PI 1, cedute dalla __________ al sottoscritto, come da copia cessione allegata”.

C. Il 28 settembre 2012 RI 1, nella sua funzione di amministratore unico della fallita, ha riconosciuto i crediti insinuati da PI 5. L’Ufficio ha pertanto iscritto nell’elenco oneri riferito alla part. n. __________ RFD di __________ sub ipoteche convenzionali l’im­porto complessivo di fr. 243'600.00 per capitale e interessi a favore di PI 5 e garantito dalla cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00, gravante in secondo rango la particella di proprietà della fallita. Nella graduatoria fallimentare ha poi iscritto in terza classe un credito di fr. 13'798.00 a favore di PI 5. Graduatoria e elenco oneri sono stati depositati l’11 febbraio 2013.

D. Il 4 aprile 2013 RI 1 si è presentato all’Ufficio asserendo che l’importo iscritto nell’elenco oneri a favore di PI 5 sarebbe errato in quanto lo stesso avrebbe a suo tempo “comperato la cartella ipotecaria dal signor W__________ per fr. 40'000.00”.

E. Il 4 giugno 2013 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di effettuare delle verifiche supplementari riguardo alle insinuazioni dei crediti poiché la graduatoria e l’elenco oneri non corrisponderebbero alla realtà. Egli ha chiesto di rettificare di conseguenza entrambi gli atti. In particolare non corrisponderebbe alla realtà che PI 5 vanta dei crediti nei confronti della fallita per oltre fr. 190'000.00. Infatti la fallita avrebbe avuto un debito nei confronti di I__________ SA, che le teneva la contabilità, di fr. 13'798.00, e che sembrerebbe essere stato ceduto tramite il suo amministratore unico __________ W__________ a PI 5. Allo stesso PI 5 sembrerebbe essere stata anche ceduta la cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00 che I__________ SA deteneva a garanzia del predetto credito. RI 1, quale amministratore unico della PI 1, che non capirebbe bene l’italiano, al momento in cui ha riconosciuto il credito insinuato intendeva riconoscere quale debito unicamente l’importo di fr. 13'798.00 per fatture arretrate ma non anche l’importo di fr. 180'000.00, corrispondente al valore nominale della cartella ipotecaria data a garanzia, ossia non a un debito effettivo della società. RI 1 ha rilevato che anche nell’ipotesi in cui elenco oneri e graduatoria fossero passati in giudicato, essi sarebbero nulli perché sarebbero stati commessi degli atti fraudolenti.

F. Il 7 giugno 2013 l’CO 1 ha comunicato a RI 1 che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati in giudicato e pertanto non possono essere modificati d’ufficio.

G. Con ricorso 19 giugno 2013 RI 1 ripropone le medesime richieste e argomentazioni già contenute nello scritto del 4 giugno 2013.

H. Con osservazioni 7 luglio 2013 PI 5 si è opposto al gravame asseverando che il ricorrente ha riconosciuto l’insinuazione di credito e non ha contestato l’elenco oneri al momento del suo deposito. PI 4 e l’Ufficio fallimenti si sono rimessi al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto:

  1. Fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una volta passati in giudicato, la graduatoria e l’elenco oneri, che ne costituisce parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF), non possono più di regola essere modificati (cfr. DTF 56 III 22; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 7 ad art. 261; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art. 257; Bürgi, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 4 ad art. 257), salvo casi eccezionali (Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 261), segnatamente se un credito è stato ammesso o scartato in modo manifestamente errato per un’inavvertenza dell’ammini­strazione del fallimento, se un rapporto giuridico si è modificato o fatti nuovi sono intervenuti dopo il deposito (DTF 138 III 437 consid. 4; STF 5A_705/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.2) oppure l’am­missione del credito è stata ottenuta con un’insinuazione fraudolenta (DTF 87 III 84-85 consid. 2).

1.1. In concreto nessuna di queste eccezioni appare realizzata. In particolare non si evince dagli atti che PI 5 abbia ottenuto l’i­scrizione delle proprie pretese nell’elenco oneri e nella graduatoria grazie ad un atto illecito e neppure trattansi di pretese iscritte in modo chiaramente errato. Il ricorrente non contesta infatti che PI 5 detenga la cartella al portatore gravante in secondo grado il fondo della fallita – la quale dovrà in ogni caso essere consegnata all’Ufficio in sede di realizzazione del fondo – né che il credito di fr. 13'798.00 gli sia stato ceduto da I__________ SA. Non è d’altronde credibile la sua affermazione, non sostenuta dal benché minimo indizio oggettivo, secondo cui I__________ SA avrebbe ceduto la cartella ipotecaria a PI 5 a garanzia del suo credito di fr. 13'798.00, giacché in sede di verifica delle insinuazioni egli aveva riconosciuto entrambi i crediti, peraltro chiaramente menzionati nell’in­sinuazione l’uno separatamente dall’altro (sub lett. a per il primo e lett. b per il secondo), e con successiva dichiarazione sottoscritta il 4 aprile 2013 presso l’CO 1, ha attestato, ancora diversamente da quanto in seguito asserito nella lettera del 4 giugno 2013 e nel ricorso, che PI 5 avrebbe acquistato la nota cartella ipotecaria per fr. 40'000.00 dall’ammini­stra­tore unico di I__________ SA, senza tuttavia menzionare alcuna garanzia a favore del credito di fr. 13'798.00, ipotesi peraltro inverosimile dato l’importo asseritamente pagato dal cessionario. In ogni caso l’unica persona legittimata a sollevare la censura ricorsuale sarebbe la stessa I__________ SA e non la fallita, siccome quest’ultima nemmeno allega di aver trasmesso la cartella ad I__________ SA a garanzia unicamente del credito di fr. 13'798.00.

1.2. L’Autorità di vigilanza deve, di principio, forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri. Nel caso in esame le pretese di PI 5 sono state iscritte nella graduatoria e nell’elenco oneri relativo alla particella di proprietà della fallita senza provocare alcuna contestazione: non essendo stati impugnati l’elenco oneri e la graduatoria i crediti di PI 5 sono divenuti definitivi. Nessun motivo di nullità pare d’altronde dato. Per questo motivo corretto è stato l’operato dell’RA 1 che il 7 giugno 2013 ha comunicato al ricorrente che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati in giudicato e pertanto non possono più essere modificati.

  1. Ne discende che il ricorso va respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 246, 247 cpv. 2 LEF; 58 RUF; 125, 249 RFF; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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