Incarto n. 15.2013.58
Lugano 29 luglio 2013 EC
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Jaques e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2013 di
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 5 marzo 2013 nelle varie esecuzioni promosse contro
PI 1
viste le osservazioni 6 giugno 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 5 marzo 2013 l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti del debitore, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 2’800.00, sulla base del seguente conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 3'200.00
Totale mensile fr. 3'200.00
Minimo di esistenza
Importo di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 800.00
Cassa malati fr. 370.00
Trasferte fr. 190.00
Pasti fuori domicilio fr. 240.00
Totale fr. 2'800.00
L’Ufficio ha pertanto pignorato fr. 400.00 mensili presso il datore di lavoro dell’escusso.
B. Con ricorso 12 marzo 2013 l’avv. PA 1 e RI 2 hanno chiesto che il minimo esistenziale di PI 1 venga determinato in fr. 1'300.00 mensili. Essi postulano la riduzione dell’importo di fr. 800.00 riconosciuto a titolo di canone di locazione a fr. 300.00 mensili perché il debitore vivrebbe nell’appartamento di tre locali e mezzo locato dalla madre. A mente dei ricorrenti abitando PI 1 a __________ e lavorando a __________, egli non necessiterebbe dell’autovettura per recarsi al lavoro. In luogo dell’importo di fr. 240.00 riconosciutogli per le trasferte, gli potrebbero essere conteggiati unicamente ca fr. 50.00 mensili, corrispondenti al prezzo dell’abbonamento dei mezzi pubblici. Anche volendo riconoscere al debitore la necessità di utilizzare l’autovettura, essendo il tragitto lavoro casa andata e ritorno di massimi 10 chilometri, la spesa sarebbe addirittura inferiore. Per lo stesso motivo egli potrebbe rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno o portarsi da casa il pranzo: nessuna deduzione per pasti fuori domicilio sarebbe giustificata.
C. Con osservazioni 6 giugno 2013 l’CO 1 ha ritenuto, dopo aver allestito in data 28 maggio 2013 un nuovo verbale interno delle operazioni di pignoramento, che il minimo vitale dell’escusso debba essere determinato in fr. 2'689.00. Oltre a fr. 1'200.00 quale minimo base e a fr. 368.00 per i premi della cassa malati, regolarmente pagati, a PI 1 dovrebbero essere riconosciuti fr. 650.00 per la locazione, vivendo l’escusso dal mese di settembre 2012 da solo e non più con la madre, fr. 260.00 per le trasferte e fr. 211.00 per i pasti presi fuori domicilio, necessitando l’escusso del veicolo privato per svolgere determinate incombenze di lavoro e avendo una pausa pranzo di una solo ora, che non gli permetterebbe di rientrare al domicilio.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in tale senso.
Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
In merito alle singole censure rivolte dai ricorrenti al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
4.1. Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).
a) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
b) Nel caso in esame il ricorrente dal settembre 2012 vive da solo a __________ in un monolocale pagando fr. 650.00 di affitto. In concreto il canone di locazione corrisposto dall’escusso non può essere considerato eccessivo per un appartamento ad uso di una persona sola a __________. Ne consegue che tale importo deve essergli riconosciuto e quanto conteggiato dall’Ufficio a tale titolo deve essere ridotto da fr. 800.00 a fr. 650.00.
4.2. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, op. cit., n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
a) Nel caso in esame al debitore è stato riconosciuto l’importo di fr. 190.00 per le spese connesse all’uso dell’autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Dalla documentazione agli atti è emerso che il veicolo privato è necessario all’escusso per l’esercizio della sua professione, come risulta dallo scritto 18 aprile 2013 (doc. E prodotto dall’Ufficio) della sua datrice di lavoro. Infatti egli è incaricato del ritiro urgente di materiali di riparazione per i veicoli e le attrezzature della datrice di lavoro. Inoltre la ditta, che si trova in zona industriale, non dispone di una mensa privata ed il più vicino Ristorante si trova in centro a __________. Avendo poi l’escusso a disposizione un’ora per la pausa pranzo, che per motivi di lavoro può essere anticipata o posticipata, egli non potrebbe senza auto andare a pranzo rispettando gli orari aziendali, considerato che i mezzi pubblici non servono la zona __________ ad orari favorevoli
b) Qualora l’escusso, come nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181 segg.). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il costo chilometrico di un veicolo di categoria media che percorre sui 15'000 km all’anno (come nel caso di specie considerati anche i chilometri potenziali che l’escusso percorre a titolo privato) ammonta a fr. 0.50 al chilometro e comprende sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura, ad esclusione del costo d’ammortamento, che non è un costo effettivo (CEF del 13 giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4). Considerato che la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro andata e ritorno è di 28 chilometri al giorno (www.mappy.com) e che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 all’anno (CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), l’escusso percorre 537 km mensili per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (230 ¸ 12 x 28). Nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 269.00 mensili (537 x 0.50).
4.3. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a consumare i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, punto II.4b [citata in seguito “Tabella”]). Nel caso concreto PI 1 lavora a __________e abita a __________. Domicilio e luogo di lavoro distano pertanto circa quattordici chilometri (www.mappy.com). Di conseguenza il debitore, vista anche, come attestato dalla propria datrice di lavoro, la brevità della relativa pausa, non può rientrare al domicilio per prepararsi e consumare il pasto di mezzogiorno, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. Considerato il numero medio di giorni lavorativi in Ticino (230), conformemente al punto II.4b della “Tabella” dev’essere riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 210.00 (230 ¸ 12 x 11).
Importo di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 650.00
Cassa malati fr. 370.00
Trasferte fr. 269.00
Pasti fuori domicilio fr. 210.00
Totale fr. 2'699.00
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'699.00.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
;
.
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.