Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.06.2013 15.2013.48

Incarto n. 15.2013.48

Lugano 13 giugno 2013 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 23 aprile 2013 di

RI 1 patrocinata dall’avv. dott. PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato il 3 aprile 2013 dal Pretore del Distretto di __________ su istanza della reclamante contro

PI 1

viste le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Ad istanza di RI 1 il Pretore di __________ con decreto 3 aprile 2013 ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso __________ SA, __________, fino a concorrenza di fr. 60'037.58.

B. L’11/15 aprile 2013 l'CO 1 ha proceduto al sequestro del reddito nei confronti di PI 1, determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3’230.00, sulla base del seguente conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 3'850.00

Coniuge fr. 0.00

Totale mensile fr. 3'850.00

Minimo di esistenza

Importo di base fr. 1'530.00

Figli minorenni fr. 360.00

Affitto fr. 700.00

Riscaldamento fr. 280.00

Trasferte fr. 200.00

Pasti fuori domicilio fr. 37.00

Lavori faticosi fr. 103.00

Vestiario fr. 50.00

Uso auto + assicurazioni fr. 200.00

Spese convivente fr. 100.00

Totale fr. 3'230.00

L’Ufficio ha pertanto sequestrato la quota del reddito mensile dell’e­scus­so eccedente fr. 3'230.00 (senza avvedersi che la somma delle cifre riportate nel conteggio ammonta in realtà a fr. 3'560.00).

C. Contro questo provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice sequestrante chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. In via subordinata la ricorrente ha chiesto di riconoscere oltre all’importo di base di fr. 1530.00 unicamente i supplementi di fr. 360.00 per la figlia, di fr. 500.00 per l’affitto (invece di fr. 700.00) e di fr. 260.00 per il riscaldamento (anziché di fr. 280.00), per un totale di fr. 2'650.00.

A mente della ricorrente lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Inoltre sarebbe poco plausibile che la di lui convivente, non lavorando, non benefici almeno della Cassa integrazione guadagni. La ricorrente chiede che l’importo riconosciuto per la pigione venga ridotto a fr. 500.00 mensili essendo l’escusso residente in Italia. Le trasferte riconosciute all’escusso dovrebbero infine essere già comprese nell’importo di base.

D. Con osservazioni 13 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

  2. In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

2.1. RI 1 argomenta che lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Ed effettivamente, come emerge dai conteggi paga dal mese settembre 2012 al mese di marzo 2013, a PI 1 vengono retribuiti dal proprio datore di lavoro mensilmente importi varianti tra fr. 150.00 e fr. 225.00 per “trasferte e pasti”. Sennonché l’importo percepito quale stipendio da PI 1 comprende queste indennità. Avendo l’Ufficio sequestrato quella parte di salario eccedente il suo minimo vitale, si impone di riconoscere all’escusso in quel minimo le spese occasionategli dalle trasferte e dai pasti presi fuori domicilio. Infatti operando diversamente gli si pignorerebbe quanto versatogli dal datore di lavoro per queste spese senza però lasciargli a disposizione gli importi necessari per potervi far fronte. La censura della ricorrente deve pertanto essere disattesa.

2.2. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a consumare i pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, punto II.4b [citata in seguito “Tabella”]). In concreto PI 1 abita a __________ e lavora a __________. Egli non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare il pranzo fuori dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 (CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b della “Tabella” dev’esse­re riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 210.00 (230 ¸ 12 x 11).

2.3. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.). Nella fattispecie l’Ufficio ha riconosciuto mensilmente fr. 200.00 a titolo di spese di trasferta e fr. 286.00 per l’uso dell’auto e le assicurazioni. Ora, abitando l’escusso a __________ e lavorando a __________, può essere ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio della sua professione in assenza di mezzi pubblici che gli permettano di raggiungere in un tempo ragionevole il luogo di lavoro. Qualora l’escusso, come nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr. 35'000.–) che percorre sui 15'000 km all’anno ammonta a fr. 0.76/km, compresa un costo d’ammortamento pari al 31% del costo globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php). Nel minimo d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un costo effettivo (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa propria: “Tabella” ad II/1). Considerato che la percorrenza mensile, come accertato dall’Ufficio, è di 1’300 chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (14'300 km/anno), nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 650.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di fr. 0.50 al chilometro, che comprende sia i costi correnti che i costi fissi connessi all’uso dell’autovettura (Guidicelli/Pic­ci­rilli, op. cit., n. 181). Per questo motivo dal minimo vitale di PI 1 dev’essere stralciato l’im­porto di fr. 200.00 per l’uso dell’auto e per le assicurazioni, che l’Ufficio ha conteggiato ma che non può essere riconosciuto in aggiunta all’importo forfetario.

2.4. L’importo di base mensile di cui al punto I della “Tabella” contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l’abbiglia­mento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso e le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico, assicurazioni private, cultura della convivente dell’escusso. Al punto II.4 è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale operaio esterno per cui non vi è motivo di riconoscergli l’importo di fr. 50.00 per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale poiché non necessarie e nemmeno dimostrate. Nemmeno può essere riconosciuto l’im­por­to di fr. 100.00 per non meglio precisate spese della convivente in quanto non emerge che questo importo si riferisca a oneri non già contemplati nel minimo base.

2.5. L’Ufficio, preso atto che l’escusso lavora come operaio del reparto “esterno” della __________ SA, ha aggiunto al suo minimo esistenziale fr. 103.00 mensili per “lavori faticosi”, che corrispondono al supplemento di fr. 5.50 per giornata lavorativa previsto al punto II.4 della “Tabella” per “esigenze accresciute di vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro”. La decisione è condivisibile, perché il lavoro (non qualificato) sui cantieri è notoriamente particolarmente fisico e i tempi di trasferta tra la sua abitazione e il luogo di lavoro appesantiscono ulteriormente le giornate lavorative dell’e­scus­so.

2.6. Il debitore sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse conteggiato a titolo di spese per la locazione l'importo mensile di fr. 700.00. Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione mensile di € 550.00 per l’alloggio che egli occupa a __________ unitamente alla convivente e alla figlia comune. Il costo per l'appartamento occupato dal sequestrato e dalla sua famiglia appare in concreto proporzionato e corrispondente al costo di un appartamento per una famiglia di tre persone in un Comune della fascia di confine, dove gli alloggi sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per la domanda dei frontalieri. Ne consegue pertanto che a PI 1 vanno riconosciuti fr. 671.00 mensili per le spese della locazione, importo corrispondente a € 550.00 al cambio di CHF 1.22 per € 1.00, corrispondente grossomodo ai valori di chiusura delle valute al 15 aprile 2013 alla borsa svizzera.

In relazione alle spese di riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese per il consumo di gas per i mesi di dicembre 2012 e di gennaio 2013 ammontano a € 276.65 (fattura n. 002406347847 del 16 febbraio 2013 della __________). Questi due mesi risultano notoriamente essere quello in cui vi è la maggior necessità di provvedere al riscaldamento di una abitazione. Per questo motivo le spese riconosciute dall’Ufficio per il riscaldamento di fr. 280.00 mensili sono eccessive. Ritenuto che agli atti non vi sono altre fatture riferite alla fornitura di gas, la scrivente Camera ritiene adeguato stabilire in € 82.00 mensili i costi del riscaldamento, considerata la necessità di provvedere al riscaldamento di una abitazione in una zona come quella di __________ per 7 mesi all’anno e considerato che mensilmente, in base alla fattura agli atti, si ha un consumo di gas equivalente a circa € 140.00 [(140 x 7) : 12]. Per questo motivo quindi l’importo riconosciuto dall’Ufficio va ridotto a fr. 100.00 mensili (conversione al tasso di cambio di CHF 1.22 per € 1.00). L’ulteriore fattura della __________ riferita alla fornitura di energia elettrica non va invece considerata: infatti il punto I della “Tabella” dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base.

2.7. A mente della ricorrente sarebbe poco plausibile che la convivente del sequestrato, non lavorando, non benefici almeno della Cassa integrazione guadagni. In sede di esecuzione del sequestro l’Ufficio ha accertato che la convivente è “operaia attualmente senza rendite, indennità e non lavora” (verbale del sequestro, sub “Dati personali”). Siccome la ricorrente non ha reso verosimili elementi concreti che facciano ritenere che la convivente abbia entrate, non vi sono validi motivi perché l’Ufficio effettui ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle indicazioni fornitegli da PI 1, debitamente reso attento alle conseguenze penali di una falsa o incompleta dichiarazione in calce al verbale delle operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 4 aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).

2.8. Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI 1 si presenta come segue:

Guadagno

Debitore fr. 3'850.00

Coniuge fr. 0.00

Totale mensile fr. 3'850.00

Minimo di esistenza

Importo di base fr. 1'530.00

Figli minorenni fr. 360.00

Affitto fr. 671.00

Riscaldamento fr. 100.00

Trasferte fr. 650.00

Pasti fuori domicilio fr. 210.00

Lavori pesanti fr. 105.00

Totale fr. 3'626.00

Ora, il minimo d’esistenza stabilito dall’Ufficio nella decisione impugnata è (corretto l’errore di calcolo) di fr. 3'560.00 e non è stato contestato dall’escusso. Invero l’autorità di vigilanza dovrebbe correggere d’ufficio la decisione se fosse nulla, nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF, ciò che si verificherebbe se ledesse in modo flagrante il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; decisione del Tribunale federale 7B.229/2005 del 20 marzo 2006, consid. 6; Vonder Mühll, n. 66 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 93). Così non si può dire nella fattispecie, in cui la differenza tra la cifra accertata dall’Uffi­cio e quella determinata dalla Camera è di soli fr. 66.–. Di conseguenza la decisione impugnata va confermata, con la precisazione che il sequestro verte sulla quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 3'560.00.

  1. Ne discende che il ricorso va respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93, 275, 278 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Il verbale del sequestro n. __________ dell’CO 1 è rettificato d’ufficio nel senso che è dichiarata sequestrata la quota di reddito mensile di PI 1 eccedente il suo minimo di esistenza di fr. 3'560.00.

  3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  4. Notificazione a:

– avv. , __________; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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