Incarto n. 15.2013.19
Lugano 18 marzo 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 21 febbraio 2012 di non concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dall’__________, l’CO 1 ha determinato in fr. 410.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 2'766.00 67%
Contr. coniuge fr. 1'357.00 33%
Totale mensile fr. 4'123.00
Minimo d’esistenza:
Minimo base fr. 1’700.00
Riscaldamento fr. 200.00
Locazione fr. 1’175.00
Cassa malati fr. 100.00
Trasferte fr. 100.00
Spese x alimentazione partic. fr. 200.00
Assicurazioni fr. 41.00
Totale deduzioni fr. 3'516.00
Eccedenza mensile pignorabile fr. 410.00
B. Con ricorso 17 febbraio 2013 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento argomentando che egli avrebbe costi per l’energia elettrica di circa fr. 230.00 mensili e per l’acquisto di legna da ardere per il riscaldamento di circa fr. 600.00 a stagione. L’importo di fr. 100.00, riconosciutogli per le trasferte, non sarebbe sufficiente in quanto lo stesso coprirebbe solo in minima parte le spese che egli deve sopportare per sottoporsi a terapie e controlli medici. A seguito dei problemi di salute che lo assillano, il ricorrente necessiterebbe l’utilizzo di un’autovettura che gli causerebbe meno spese rispetto all’utilizzo dei mezzi pubblici: nel verbale di pignoramento dovrebbero essere considerate le spese connesse all’uso dell’autovettura di sua proprietà, per la quale egli afferma di dover pagare fr. 1'200.00 annuo per l’assicurazione responsabilità civile, il casco parziale e la tassa di circolazione. Infine non verrebbe considerata nel verbale di pignoramento la somma di fr. 50.00, che egli pagherebbe mensilmente alla Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna.
C. Delle osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
4.1. RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione del suo minino di esistenza un importo superiore ai fr. 100.00 riconosciuti dall’Ufficio per le spese di trasferta per le visite mediche e le terapie mediche. Egli pretende di utilizzare a tale scopo la propria autovettura e pertanto postula che gli vengano riconosciute anche le spese per il suo uso di fr. 1'200.00 annuali.
Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a): è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.
In concreto il ricorrente si è limitato all’apodittica affermazione di sostenere delle spese di trasferta per le visite mediche e per le terapie mediche superiori a fr. 100.00 mensili, dovendo necessitare al riguardo anche l’utilizzo dell’autovettura. Egli omette di versare agli atti documenti probatori attestanti la frequenza delle visite mediche e delle terapie che egli dovrebbe seguire, con indicati i luoghi in cui egli si dovrebbe recare. Al riguardo non basta la lista denominata “visite ospedaliere” che egli ha redatto di proprio pugno il 4 giugno 2012 (cfr. incarto dell’Ufficio), ma è necessario che produca le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla frequenza e i luoghi degli appuntamenti e quantifichi le sue spese di trasferta in relazione a questi appuntamenti. Anche in assenza della necessaria documentazione probatoria, l’Ufficio, nel calcolo del minimo di esistenza del ricorrente, ha comunque conteggiato siffatte spese alla voce trasferte per un importo di fr. 100.00, importo che appare congruo in assenza delle prove indicate. Ne consegue che la censura deve essere respinta, fermo restando che se il debitore dovesse sostenere delle spese di trasferta effettivamente superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.
4.2. Il ricorrente ha argomentando di sostenere costi per l’energia elettrica di circa fr. 230.00 mensili in luogo dei fr. 200.00 riconosciutigli dall’Ufficio. Inoltre egli dovrebbe acquistare legna da ardere per il riscaldamento con costi di circa fr. 600.00 a stagione.
Agli atti vi è la fattura del 27 aprile 2011 della Società __________ SA riferita al consumo di energia elettrica per il periodo dal 27 marzo 2010 al 15 marzo 2011 di complessivi fr. 2’762.65, corrispondenti a circa fr. 230.00 mensili. In considerazione di questi costi, l’Ufficio ha determinato la posta relativa al riscaldamento in fr. 200.00. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 230.00. Sennonché, il punto I della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.00. L’importo di fr. 200.00 riconosciuto per la parte delle spese di elettricità riferita al solo riscaldamento appare quindi congrua. Per quanto riguarda eventuali spese per l’acquisto di legna da ardere per riscaldare ulteriormente la casa, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver sostenuto questa spesa, senza versare agli atti supporto probatorio alcuno. Allo stesso si ricorda che è sempre richiesta la produzione dei documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Ne consegue che la censura deve essere respinta, ricordando al debitore che nell’ipotesi che egli avesse effettivamente sostenuto spese per l’acquisto di legna da ardere, l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua asserzione.
4.3. Per quanto riguarda il prospettato conteggio nel minimo vitale di fr. 50.00 mensili per il pagamento a favore dell’Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18).
Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento a favore della Confederazione Svizzera, importo che l’escusso neppure pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alla Confederazione.
Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati alla creditrice.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
Comunicazione a:
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (per conoscenza, inc. 5A-176/2013);
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.