Incarto n. 15.2013.125
Lugano 9 maggio 2014 CC/cj/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 21 novembre 2013 di
RI 1 (rappresentata da RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione di sospensione dell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti di
PI 1, (rappresentato dall’ PA 1)
procedura che coinvolge pure la moglie dell’escusso nonché terza proprietaria del pegno
PI 2, (rappresentata dall’avv. Claudio Codoni, Lugano)
ritenuto
in fatto: A. Il 16 maggio 2008 RI 1 ha promosso dinanzi all’CO 1 un’esecuzione in via di realizzazione di pegno immobiliare nei confronti di PI 1 per complessivi fr. 854'035.70 oltre accessori, indicando quale oggetto del pegno il fondo part. n. __________ RFD __________ di proprietà del debitore e di sua moglie, PI 2, in ragione di ½ ciascuno. Un esemplare del precetto esecutivo è stato notificato anche a quest’ultima nella sua qualità di coniuge del debitore e di terza proprietaria del pegno. Contro il relativo precetto n. __________ sia l’escusso che sua moglie hanno interposto tempestiva opposizione.
B. Ottenuto il rigetto delle opposizioni mediante sentenze 9 dicembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente all’importo di fr. 831'234.45, con domanda 8 marzo 2010 la procedente ha chiesto all’Ufficio di realizzare il pegno.
C. Poiché il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a Registro fondiario dal Ministero pubblico a seguito del sequestro penale ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2010 l’Ufficio ha chiesto all’autorità inquirente l’autorizzazione di realizzare l’immobile, autorizzazione che gli è stata concessa il 10 giugno 2013, “fermo restando il sequestro del prodotto di realizzazione restante dopo soddisfacimento del creditore ipotecario”.
D. Dando seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con decisione 12 novembre 2013 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione dell’istanza presentata da lei lo stesso giorno al Ministero pubblico per ottenere il dissequestro della propria quota di comproprietà.
E. Con ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo che la realizzazione forzata non venga sospesa e che all’Ufficio sia ordinato di procedere con il conferimento del mandato per l’allestimento di una perizia estimativa del fondo in questione.
F. Con osservazioni per entrambi del 5 dicembre 2013 PI 2 postula la reiezione del gravame, mentre l’Ufficio, pur ritenendo di aver agito correttamente, si rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza.
Considerando
in diritto: 1. Nella decisione impugnata, l’Ufficio ha in sostanza fatto proprie le argomentazioni avanzate dalla terza proprietaria del pegno per ottenere la sospensione dell’esecuzione, secondo cui la realizzazione dell’immobile lederebbe gravemente i suoi diritti, siccome il sequestro penale le impedirebbe di ottenere un finanziamento bancario per portarsi acquirente del fondo.
Nel ricorso, l’insorgente contesta i predetti argomenti, ritenendo che non siano tali da giustificare una sospensione dell’esecuzione. Essa sostiene altresì che la sospensione le arreca grave pregiudizio economico, ritenuto che dal 20 giugno 2007 non percepisce più alcun interesse o ammortamento da parte del debitore. Da parte sua, la resistente si oppone al ricorso, proponendo sostanzialmente le medesime tesi sviluppate nella propria domanda di sospensione.
Secondo la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a LEF (e a sua volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 28 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1).
Nel caso in rassegna, la terza proprietaria del pegno non si è prevalsa di alcuna possibilità di differimento prevista dalla legge ed essa neppure invoca circostanze oggettive atte ad impedire la realizzazione del fondo, che il Ministero pubblico ha invero autorizzato nonostante il sequestro penale già il 10 giugno 2013. In particolare l’interesse della ricorrente a procurarsi i fondi necessari per partecipare all’asta dell’immobile non risulta protetto dalla legge, per tacere del fatto che la richiesta di dissequestro della propria quota di comproprietà avrebbe potuto essere presentata già mesi fa se non addirittura anni fa (il sequestro penale risale al 2007). Alla luce di tali considerazioni, la decisione di sospendere l’esecuzione si rivela sprovvista di base legale e, in accoglimento del ricorso, va dunque annullata. Nel contempo, l’Ufficio è invitato a riattivare la procedura di realizzazione.
Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione del 12 novembre 2013 dell’CO 1.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.