Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.03.2014 15.2013.118

Incarto n. 15.2013.118

Lugano 14 marzo 2014 Cc/cj/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 30 ottobre 2013 di

RI 1 rappresentato dall’RA 1

contro

l’operato dell’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, o meglio contro gli stati di riparto n. __________ e __________ allestiti nella procedura di realizzazione del pegno giusta l’art. 230a cpv. 2 LEF

procedura che coinvolge anche

PI 1 rappresentato dall’RA 2 PI 2,

patrocinata dall’avv. PA 1 PI 3 (Italia) PI 4 (Italia) entrambi patrocinati dall’avv. PA 2 PI 5 patrocinata dall’avv. PA 3 ,

viste le osservazioni 7 novembre 2013 di PI 3 e PI 4 e 8 novembre 2013 del PI 1,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto

in fatto: A. Il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della succursale PI 2, con sede a __________ a far tempo dal 29 settembre 2011 alle ore 10:00. La procedura di fallimento è stata in seguito sospesa per mancanza di attivi con decreto 12 dicembre 2011.

B. Con scritto 19 gennaio 2012 lo RI 1, quale creditore pignoratizio, ha nondimeno chiesto all’CO 1, in virtù dell’art. 230a cpv. 2 LEF, di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti degli immobili appartenenti alla fallita, ovvero le unità di proprietà per piani n. __________ e __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________.

C. Dando seguito a quanto richiesto, il 19 ottobre 2012 l’Ufficio ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale l’avviso di liquidazione speciale ai sensi dell’art. 230a cpv. 2 LEF, invitando i creditori pignoratizi a insinuare le loro pretese (cfr. FUSC n. 204/2012 del 19 ottobre 2012 e FUC n. 84/2012 del 19 ottobre 2012). Lo RI 1 ha insinuato i propri crediti con scritto 5 novembre 2012.

D. Il 7 gennaio 2013 l’amministrazione del fallimento ha depositato gli elenchi oneri, sui quali figurano anche i crediti dello RI 1. A seguito di un aggiornamento, gli elenchi oneri sono stati nuovamente depositati il 21 gennaio 2013.

E. Il 26 marzo 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso di vendita agli incanti pubblici dei noti fondi (cfr. FUSC n. 59/2013 del 26 marzo 2013 e FUC n. 25/2013 del 26 marzo 2013). Con scritto 28 marzo 2013 lo RI 1 ha notificato nuovamente le proprie pretese, aggiornando gli interessi sino alla data prevista per l’asta.

F. Realizzati gli immobili, con scritto 29 maggio 2013 l’amministrazione del fallimento ha trasmesso all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche copia degli elenchi oneri e del verbale d’incanto, chiedendo che gli fossero comunicati gli importi definitivi della tassa sugli utili immobiliari e dell’imposta federale diretta sull’“utile di vendita”.

G. Dapprima con scritto 4 giugno 2013 e in seguito comunicando la decisione di tassazione 26 settembre 2013 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha fornito quanto richiesto all’Ufficio fallimenti. Quest'ultimo ha quindi inviato copia della decisione di tassazione ai creditori, segnalando loro che gli importi fiscali sarebbero stati soluti quali debiti della massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF. Non intendendo contestare la tassazione, l’amministrazione del fallimento ha inoltre assegnato ai creditori interessati un termine di 10 giorni per chiedere la cessione di tale diritto giusta l’art. 260 LEF.

H. Poiché nessun creditore aveva chiesto la cessione del predetto diritto, il 23 ottobre 2013 l’amministrazione del fallimento ha depositato gli stati di riparto n. __________ e __________, inviandone copia a tutti i creditori interessati. Nella rubrica “Spese di Massa” sono in particolare menzionate la tassa sugli utili immobiliari e l'imposta federale diretta sull’utile di vendita (cfr. stati di riparto, pag. 2).

I. Con ricorso 30 ottobre 2013 lo RI 1 si aggrava contro gli stati di riparto, rilevando che anche l’imposta cantonale sull’utile di liquidazione doveva essere presa in considerazione e

iscritta quale debito della massa, come analogamente fatto per l’imposta federale. Il ricorrente sostiene altresì che l’ammontare degli interessi maturati sui propri crediti è errato, l’Ufficio non avendo tenuto conto dell’ag­giornamento trasmessogli il 28 marzo 2013.

L. Con osservazioni 7 novembre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, mentre nelle sue dell’8 novembre 2013 il PI 1 si rimette al prudente giudizio del­l’Ufficio [recte: dell’autorità di vigilanza].

Considerato

in diritto: 1. In merito alla contestazione della tempestività e della ricevibilità del ricorso formulata da PI 3 e PI 4, si osserva che il ricorso contro gli stati di riparto depositati il 23 ottobre 2013 è stato inoltrato il successivo 30 ottobre, ovvero prima della scadenza del termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF. Il ricorso è pertanto tempestivo. Sapere se il diritto del ricorrente di far valere le sue pretese sia, come pretendono i resistenti, decaduto in precedenza è una questione di merito che verrà esaminata più avanti (consid. 3 in fine). Quanto all’asserita carente quantificazione delle pretese vantate dal ricorrente, in realtà risulta dal ricorso che lo RI 1 chiede implicitamente la modifica degli stati di riparto nel senso dell’ammissione dei crediti d’imposta cantonale da esso comunicati all’Ufficio il 4 giugno 2013 (e confermati con decisione di tassazione 26 settembre 2013) e dell’aggiornamento degli interessi in conformità dello scritto 28 marzo 2013. Il ricorso risulta quindi ammissibile anche su questo punto (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3 [1998], n. 4.1/c ad art. 7).

  1. Giusta l’art. 230a cpv. 2 LEF, se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritto di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. In tale evenienza, la realizzazione ha luogo conformemente alla procedura di liquidazione sommaria di cui all’art. 231 LEF e limitatamente alle persone interessate al bene gravato da pegno (sentenza del Tribunale federale 5A_896/2010 dell’11 marzo 2011 consid. 4.2.3; DTF 97 III 34 consid. 3, 63 III 83, 56 III 120; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 30 ad art. 230a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 27 ad art. 230a LEF; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 10 ad art. 230a LEF). La ripartizione del ricavo della vendita è disciplinata dagli art. 261 e segg. LEF, tenuto comunque conto delle particolarità della procedura sommaria (cfr. p. es. art. 231 cpv. 3 n. 4 LEF). Nello stato di riparto devono figurare i debiti della massa da prelevare sul ricavo lordo prima della distribuzione ai creditori (art. 262 cpv. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, tali debiti comprendono segnatamente le obbligazioni di diritto pubblico sorte in seguito a un fatto intervenuto dopo l’apertura del fallimento e ciò vale anche per i crediti d’imposta (DTF 122 II 221 consid. 3, 111 Ia 89, consid. 2c; 107 Ib 305, consid. 2a, con rif.). In caso di realizzazione di oggetti costituiti in pegno, i debiti della massa si limitano alle spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF).

Sono in particolare considerate spese di realizzazione l’imposta sugli utili immobiliari (DTF 120 III 153 consid. 2b, 122 III 246 consid. 5b) e l'imposta sul valore aggiunto dovuta in seguito alla realizzazione di un fondo (DTF 129 III 200 consid. 2). Questa Camera ha inoltre già avuto modo di stabilire che, in ambito fallimentare, anche l’imposta federale diretta sull’utile di liquidazione è da considerare una spesa di realizzazione per il motivo che essa nasce al momento della realizzazione e a causa di quest’ultima, nonché per il fatto che, dovendo l’imposta necessariamente essere qualificata quale debito di massa giusta l’art. 262 cpv. 1 LEF siccome verte sulla realizzazione – successiva all’apertura del fallimento – di riserve occulte fino a quel momento non tassate (CEF 6 aprile 2001, inc. 15.2000.140 consid. 5.1 d e pure DTF 120 III 153 consid. 2b), non si giustifica che i creditori pignoratizi possano spartirsi il provento della realizzazione dell’immobile – che comprende gli utili degli anni precedenti non tassati per l'incidenza degli ammortamenti contabili – mentre le imposte su questi utili andrebbero accollate solo ai creditori chirografari (CEF 31 luglio 2002, inc. 15.2002.71 consid. 2.1).

  1. Nel caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato quale debito della massa l’imposta federale diretta sull’utile di liquidazione realizzato con la vendita all’asta degli immobili appartenenti alla fallita. Trattasi in concreto dell’ordinaria imposta federale diretta riscossa ogni periodo fiscale sull’utile di liquidazione netto dato dalla differenza tra la sostanza propria all’inizio e alla fine dell’esercizio annuale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Benché in sé non costituisca un’imposta speciale, come lo è invece l'imposta sul maggior valore immobiliare, già si è detto che è da considerarsi una spesa di realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. sopra consid. 2 i.f.), ciò che del resto è incontestato nel caso di specie. Orbene, non v’è ragione di trattare in modo diverso l'analoga imposta cantonale sull’utile di liquidazione prevista dall’art. 67 cpv. 1 lett. c LT, disposizione di pari tenore di quella federale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Va rilevato altresì che nel caso specifico l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche aveva fornito all’Ufficio fallimenti non solo i giustificativi relativi all’imposta federale, ma anche quelli riferiti all’imposta cantonale (cfr. decisione di tassazione 26 settembre 2013, pag. 4, in cui figura l’importo di fr. 53'784.– quale imposta cantonale sull’utile 2013), sebbene nel secondo caso non abbia indicato l’esatta suddivisione dell'imposta per i due immobili in questione, come invece aveva fatto per l’impo­sta federale (cfr. decisione di tassazione 26 settembre 2013, pag. 1). Tale mancanza non è comunque di rilievo, giacché l’amministra-zione del fallimento deve informarsi d’ufficio sui debiti della massa in vista dell’allesti­mento del conto finale, i creditori della massa non perdendo infatti il loro diritto a un pagamento integrale e prioritario ove l’amministrazione abbia omesso di prelevare sul ricavo di un attivo del fallito costituito in pegno l’ammontare dovuto loro (DTF 106 III 118 consid. 7). Sotto questo profilo, il ricorso si rivela dunque fondato.

  2. Per quel che concerne la censura secondo cui gli stati di riparto non tengono conto dell’aggiornamento degli interessi presentato dall’in­sorgente con scritto 28 marzo 2013 (ricorso, pag. 2 i.f.), occorre ricordare che gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione del pegno soltanto nella misura in cui il ricavo conseguito sia superiore all’importo del debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione del fallimento (art. 209 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, solo la vendita dell’unità n. __________ ha permesso di soddisfare tutti i creditori pignoratizi. Altrettanto non è avvenuto con la realizzazione dell’unità n. __________. L’Ufficio fallimenti ha quindi agito correttamente laddove ha considerato l’aggiorna­mento degli interessi del ricorrente soltanto nel primo caso. Lo stesso Ufficio ha del resto menzionato nello stato di riparto inerente al­l’unità n. __________ che “il ricavo della realizzazione non è stato sufficiente a soddisfare tutti i crediti ipotecari pertanto sono stati tenuti in considerazione unicamente gli interessi calcolati fino alla dichiarazione del fallimento (art. 209 cpv. 2 LEF)”. Al riguardo il ricorrente nulla obietta. Stando così le cose, il gravame risulta infondato sulla seconda censura.

  3. Alla luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso gli stati di riparto n. __________ e __________ vanno annullati e l’incarto rinviato all’Ufficio fallimenti affinché allestisca nuovi stati di riparto, aggiungendo alle spese di realizzazione di ognuno dei due noti immobili l’imposta cantonale sull’utile di liquidazione.

  4. Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza sono annullati gli stati di riparto n. __________ e

n. __________ depositati il 23 ottobre 2013 e l’incarto è rinviato al­l’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano per un nuovo deposito nel senso del considerando 5.

  1. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

– ; – ; – ; – ; – .

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_006
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_006, 15.2013.118
Entscheidungsdatum
14.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026