Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2013 15.2013.109

Incarto n. 15.2013.109

Lugano 3 dicembre 2013 CC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2013 di

RI 1 patrocinato dall’avv. PA 2

contro

l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

RA 1, esecutore testamentario della CC 1

patrocinato dall’avv. PA 3

viste le osservazioni 18 ottobre 2013 di RA 1 e 22 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’esecuzione n. __________ qui in esame è stata promossa a nome della CC 1, composta delle eredi PI 1 e PI 2 e rappresentata dall’esecutore testamentario avv. dott. RA 1, a convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del Distretto di __________ il 24 settembre 2013 per un credito di fr. 39'109'080.– oltre accessori;

che con scritto 9 ottobre 2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di dichiarare nulla l’esecuzio­ne o di annullarla con conseguente decadenza immediata del sequestro, poiché avviata da una comunione ereditaria anziché dai membri della stessa, ovvero da un’entità priva di capacità di essere parte;

che con il medesimo scritto l’escusso ha interposto opposizione al precetto esecutivo e dichiarato che le proprie richieste sono da intendersi quale formale “reclamo” (recte: ricorso) ex art. 17 LEF diretto contro la validità del precetto esecutivo, qualora l’Ufficio non ritenesse di darvi seguito;

che con osservazioni 18 ottobre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame, sostenendo che nel caso di specie la comunione ereditaria dispone della necessaria capacità processuale per poter legittimamente promuovere l’esecuzione in esame, in quanto validamente rappresentata dall’esecutore testamentario RA 1, così come indicato nella domanda di esecuzione e, ancor prima, nel decreto di sequestro 24 settembre 2013;

che con osservazioni 22 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno chiede anch’esso la reiezione del ricorso, rilevando che l’esecutore testamentario fa valere a nome proprio diritti di terzi e pertanto beneficia dell’esclusiva capacità processuale per promuovere esecuzioni per conto della comunione ereditaria, motivo per cui non è necessario che nella domanda di esecuzione e nel relativo precetto figurino i membri della comunione ereditaria;

che la comunione ereditaria non ha personalità giuridica né capacità di essere parte, sicché in principio soltanto l’insieme degli eredi o il loro rappresentante è abilitato a far valere i diritti della comunione (DTF 53 II 353; 116 Ib 447 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5P.324/2002 dell’8 settembre 2003 consid. 2.1);

che secondo la circolare n. 16 del Tribunale federale del 3 aprile 1925 (pubblicata in DTF 51 III 98 e FF 1925 II 568), la cui validità è stata confermata mediante circolare n. 37 del Tribunale federale del 7 novembre 1996 all’attenzione delle autorità superiori di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (pubblicata in DTF 122 III 327), se nell’ambito di un’esecuzione la procedente è una comunione ereditaria, ciascun membro della comunione deve essere designato individualmente, pena la nullità dell’esecuzione, che potrà essere accertata d’ufficio in ogni tempo;

che qualora l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstandschaft”; cfr. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1183a);

che, nel caso in rassegna, RA 1 è stato nominato esecutore testamentario mediante disposizione di ultima volontà del 4 marzo 1998 di E__________ (cfr. doc. 13, allegato all’istan­za di sequestro 23 settembre 2013);

che in veste di esecutore testamentario, RA 1 è pertanto esclusivamente abilitato a promuovere esecuzioni in proprio nome, ancorché per conto della CC 1;

che dai documenti presenti agli atti e in particolare dalla procura conferita all’ PA 3 (cfr. doc. 1, allegato all’istanza di sequestro 23 settembre 2013) risulta che è proprio l’esecutore testamentario ad aver dato il mandato di procedere nei confronti di RI 1;

che la designazione della CC 1, quale creditrice nella domanda di esecuzione e nel relativo precetto esecutivo, è quindi chiaramente frutto di un'inavvertenza del patrocinatore dell’escutente;

che secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità dell’esecuzione solo quando era di natura tale da indurre le parti nell’errore e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 11 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 7B.150/2004 del 31 agosto 2004 consid 2.1; CEF 24 ottobre 2013, inc. 15.2013.107; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF);

che, nel caso di specie, a prescindere dall’imprecisa indicazione del procedente, non vi era alcun rischio di errore o confusione per l’escusso, anzitutto perché il precetto esecutivo stesso menziona l’esecutore testamentario, sebbene indicato erroneamente quale rappresentante della comunione ereditaria e, a ogni modo, perché lo stesso escusso, patrocinato da un avvocato, neppure ha contestato che in luogo della comunione ereditaria doveva essere designato l’esecutore testamentario quale escutente;

che alla luce di quanto precede, la validità dell’esecuzione è fuori di ogni dubbio, sicché è sufficiente che l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno rettifichi nei propri registri la designazione dell’escutente, sostituendo la CC 1, composta di PI 1 e PI 2, con l’esecutore testamentario RA 1;

che il ricorso va dunque respinto;

che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22a, 67 LEF, 518, 602 CC e 61, 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. È fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno di rettificare nei propri registri la designazione dell’escutente, come ai considerandi della presente sentenza.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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