Incarto n. 15.2012.85
Lugano 27 agosto 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 luglio 2012 di
RI 1 patrocinato dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro l’elenco oneri riferito alle PPP da n. __________ a n. __________ RFD di __________ allestito nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n__________ e n__________ promosse nei confronti del ricorrente e di PI 6 da
PI 1, __________ rappr. daPI 1, __________, __________
procedura interessante anche
6 e 7 rappr. dall’PI 7
Viste le osservazioni:
30 luglio 2012 di PI 6, __________;
10 agosto 2012 di PI 1, __________,
16 agosto 2012 dell’CE 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 6 luglio 2000 PI 1 procedeva in via di realizzazione del pegno immobiliare contro i fratelli RI 1 e PI 6 per l’incasso del proprio credito. Oggetto del pegno è la part. n. __________ RFD di __________, successivamente costituita in proprietà per piani, nonché gli affitti relativi all’immobile.
B. Il 10 luglio 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha trasmesso alle parti l’elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012 riferito alle PPP da n. __________ a n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub 2 alla voce ipoteche convenzionali, i seguenti crediti a favore di PI 1:
“1. Prestito n. __________
Capitale, interessi, spese esecutive e rip.
Valuta 02.06.2009 1'491'947.45
./. riduzione ripetibili, come da sentenza
del 24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
interessi di mora legali al 5% su
CHF 1'418'097.45 dal 03.06.2009 al
04.10.2012 236'802.85
Totale valuta 04.10.2012 1'654'900.30
“2. Conto corrente costruzione __________
Saldo debitore del conto costruzione
(compresi interessi, commissioni e
spese), valuta 02.06.2009 2’120'699.35
interessi di mora legali al 5% su CHF
2'120'699.35 dal 03.06.2009 al
04.10.2012 354'127.74
Totale valuta 04.10.2012 2'474'827.09”.
C. Con ricorso 23 luglio 2012 RI 1 ha contestato il conteggio degli interessi di mora sub ipoteche convenzionali A.1 e A.2. argomentando che gli stessi, per il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO), dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente costruzione su fr. 1'150'000.0 e non su fr. 2'120'699.35.
Il ricorrente assevera inoltre che nell’elenco oneri sub B Altri Oneri non sarebbero state indicate tutte le indennità assicurative ricevute per i danni allo stabile e altri eventuali danni. Agli voce accessori occorrerebbe poi menzionare le pigioni versate dai conduttori all’Ufficio.
D. Con osservazioni 30 luglio 2012 PI 6 ha postulato l’accoglimento del gravame.
E. Con osservazioni 10 agosto 2012 PI 1 ha rilevato che l’elenco oneri del 3 marzo 2009 sarebbe stato definitivamente rettificato con sentenza 24 settembre 2009 del Pretore del Distretto di __________ e con sentenza della seconda Camera civile del Tribunale di appello del 24 febbraio 2011, confermata da sentenza del Tribunale federale del 13 settembre 2011. Esso sarebbe pertanto passato in giudicato e non potrebbe più essere oggetto di contestazione. L’osservante assevera di essersi limitata ad aggiornare gli interessi dalla data dell’asta prevista in precedenza (03.06.2009) alla data della nuova asta (04.10.2012). Senza riconoscere le argomentazioni del ricorrente ma al fine evitare il procrastinarsi di una situazione che si protrae da anni, la creditrice accetta di conteggiare gli interessi nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012 sugli importi di fr. 850'000.00 rispettivamente fr. 1'150'000.00, rettificando quindi l’importo di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo di fr. 354'127.74 con l’importo di fr. 192'034.25.
F. Con osservazioni 16 agosto 2012 l’CE 1 si è rimesso al giudizio dell’Autorità di vigilanza, rilevando in particolare che le indennità assicurative menzionate nell’elenco oneri sarebbero quelle riferite al mobilio, accessorio dell’immobile, mentre altre indennità non vi potrebbero essere inserite.
Considerato
in diritto:
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).
L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).
Scopo dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Stöckli/ Duc, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).
L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
RI 1 contesta i crediti iscritti nell’elenco oneri 17 marzo 2009/10 luglio 2012 a favore di PI 1 sub 2 alla voce ipoteche convenzionali, di fr. 236'802.85 per gli interessi di mora legali al 5% su CHF 1'418'097.45 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 riferiti al prestito e di fr. 354'127.74 per gli interessi di mora legali al 5% su CHF 2'120'699.35 dal 03.06.2009 al 04.10.2012 riferiti al conto corrente costruzione. Questo perché gli stessi, per il divieto dell’anatocismo, dovrebbero essere calcolati per il prestito su fr. 850'000.00 e non su fr. 1'418'097.45 e per il conto corrente costruzione su fr. 1'150'000.- e non su fr. 2'120'699.35. Questa contestazione riguarda il quantum del credito notificato: pertanto il ricorso si rivela senza fondamento, atteso che una siffatta contestazione doveva essere proposta presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
Con le osservazioni PI 1 ha rilevato di accettare di conteggiare gli interessi nella misura del 5% dal 03.06.2009 al 04.10.2012 sugli importi di fr. 850'000.00 rispettivamente di fr. 1'150'000.00, rettificando quindi l’importo di fr. 236'802.85 con l’importo di fr. 141'938.35 e l’importo di fr. 354'127.74 con l’importo di fr. 192'034.25. È di tutta evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di questa acquiescenza della creditrice, ordinando una corrispondente rettifica dall’elenco oneri. Ne discende su questo punto l’accoglimento del ricorso.
Come visto al considerando n. 3 scopo dell’allestimento dell’elenco oneri è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare. Non costituendo le indennità versate da assicurazioni per danni subiti dallo stabile e le pigioni versate dai conduttori degli oneri gravanti il fondo, esse non devono essere menzionate nell’elenco degli oneri. Al riguardo il ricorso va perciò disatteso.
Da quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2 LEF; 37 cpv. 2 e 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1.1. Sub 2 alla voce ipoteche convenzionali dell’elenco oneri riferito alle PPP da n. __________ a n. __________ del fondo base part. __________ RFD di __________, i crediti a favore di PI 1 vengono così rettificati, con contestuale conseguente rettifica dell’importo totale:
“1. Prestito n. __________
Capitale, interessi, spese esecutive e rip.
Valuta 02.06.2009 1'491'947.45
./. riduzione ripetibili, come da sentenza
del 24.02.2011 (Inc. 12.2009.185) ./. 73'850.00
Totale 1'418'097.45
interessi di mora legali al 5% su
CHF 850'000.45 dal 03.06.2009 al
04.10.2012 141'938.35
Totale valuta 04.10.2012 1'560'035.80
“2. Conto corrente costruzione __________
Saldo debitore del conto costruzione
(compresi interessi, commissioni e
spese), valuta 02.06.2009 2’120'699.35
interessi di mora legali al 5% su CHF
1'150'000.00 dal 03.06.2009 al
04.10.2012 192'034.25
Totale valuta 04.10.2012 2'312'733.60”.
Le altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione a:
avv.
Comunicazione all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.