Incarto n. 15.2012.53
Lugano 30 maggio 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 aprile 2012 di
RI 1 patrocinato dallo PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione del sequestro n. __________ promosso contro
PI 3, __________ patrocinato dall’avv. PA 3, __________
da
in tema di restituzione di garanzia ex art. 277 LEF;
viste le osservazioni:
25 aprile 2012 di PI 1 e PI 2, __________;
7 maggio 2012 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con decreto 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, ha sequestrato per un credito di fr. 275'000.-- oltre interessi di PI 1 e di PI 2 contro RI 1 la seguente autovettura:
“__________, targata __________) attualmente custodita presso il Garage __________ SA, Via __________, __________ __________”.
B. Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto sequestrando l’autovettura __________ e attribuendole un valore di stima di fr. 35'000.00.
C. L’opposizione interposta da RI 1 al decreto di sequestro è stata respinta con decisione 17 maggio 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________, confermata con pronunciato del 28 luglio 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello.
D. Il 19 maggio 2011 i procedenti hanno chiesto all’Ufficio di poter trasferire a loro spese l’autovettura presso il __________ a __________, che a differenza del __________ SA di __________ è disposto a tenere in deposito la vettura senza alcuna spesa. Con provvedimento 20 maggio 2011 l’Ufficio ha autorizzato il trasferimento.
E. Il 16 settembre 2011 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di consegnargli il bene sequestrato previo versamento di un importo in denaro corrispondente al valore di stima esposto nel verbale di sequestro.
F. Malgrado l’opposizione dei creditori, che chiedevano il versamento di una cifra maggiore, con provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di liberare l’autovettura “dal sequestro dopo il versamento della garanzia di fr. 35'000.00”.
G. Il 15 novembre 2011, dopo l’avvenuto deposito dell’importo di fr. 35'000.00, l’Ufficio ha liberato l’autovettura dal sequestro.
H. Il 16 marzo 2012 RI 1 ha chiesto la restituzione della garanzia di fr. 35'000.00, che sarebbe stata versata per suo conto dal patrocinatore dell’escusso.
I. Il 21 marzo 2012 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di aver liberato l’autovettura dal sequestro a seguito della richiesta del 16 settembre 2011 e che quindi l’importo dato in garanzia in sostituzione del veicolo non può essere retrocesso.
L. Con ricorso 2 aprile 2012 RI 1 chiede che gli venga restituita la garanzia versata il 2 novembre 2011 e che venga ripristinato il sequestro dell’autovettura __________ oggetto del sequestro n. __________.
Il ricorrente argomenta di essere legittimato a presentare il ricorso in quanto egli ha prestato personalmente la garanzia di fr. 35'000.00 all’CO 1 per il tramite del patrocinatore di PI 3 (doc. A), unicamente per poter disporre personalmente del bene sequestrato.
RI 1 rileva che malgrado il versamento della garanzia, il 16 novembre 2011 a PI 3, recatosi personalmente presso il Garage __________ di __________, è stata negata la liberazione dell’oggetto sequestrato, essendo nel frattempo intervenuto un secondo sequestro emanato dalla Pretura di __________ (doc. F).
Il ricorrente argomenta che la garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati e la stessa deve essere imperativamente restituita alla persona che l’ha prestata, qualora in caso di pignoramento o di fallimento, il valore patrimoniale posto sotto sequestro sia ripresentato. Soltanto in caso di mancata presentazione del bene sequestrato la garanzia andrà a sostituire lo stesso nel corso dell’esecuzione a soddisfazione del creditore. La garanzia sussiste fintanto che l’escusso non ha provveduto a riconsegnare i beni sequestrati al competente ufficio.
Nel caso in cui l’Ufficio ritenesse di dover mantenere la garanzia senza procedere allo svincolo del bene sequestrato favorirebbe ingiustamente la situazione dei creditori, che vedrebbero il loro credito doppiamente garantito.
M. Con osservazioni 25 aprile 2012 PI 1 e PI 2 si sono opposti al gravame. In ordine hanno eccepito la legittimazione del ricorrente. Infatti la garanzia sarebbe stata versata da PI 3 tramite lo studio legale del proprio patrocinatore. Inoltre sarebbe stato lo stesso PI 3 a presentarsi il 16 novembre 2012 presso il Garage __________ di __________ dichiarando di essere il proprietario dell’auto (doc. 4). Il ricorrente non sarebbe pertanto per nulla toccato dal provvedimento e non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto meritevole di protezione. Inoltre quand’anche fosse stato RI 1 a versare l’importo di garanzia, egli non avrebbe alcun interesse giuridico o di fatto nel procedimento di sequestro e la prestazione della garanzia riguarderebbe solo i rapporti tra RI 1 e PI 3. A mente degli osservanti il ricorso sarebbe tardivo in quanto già in data 16 novembre 2011 il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che un altro creditore aveva ottenuto il sequestro del veicolo. Egli avrebbe quindi dovuto o impugnare la decisione 15 novembre 2011, nella quale l’Ufficio gli comunicava che la vettura non era più vincolata e quindi a disposizione del proprietario oppure già a quel momento avrebbe dovuto chiedere all’Ufficio la restituzione della garanzia. Per gli osservanti inoltre il ricorrente non sarebbe il proprietario del veicolo.
Considerato
in diritto:
Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, Vol. I, n. 11 ad art. 17; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a presentare ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar, n. 36 e 38 ad art. 17). Vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).
Sebbene RI 1 non è parte nella procedura di sequestro promossa contro PI 3, in concreto risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi meritevoli di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimenti. Il ricorrente afferma infatti di aver acquistato l’autovettura sequestrata e di aver personalmente corrisposto, per il tramite del patrocinatore dell’escusso, l’importo di fr. 35'000.00 alfine di ottenere il possesso del bene acquistato. Quindi, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, egli sarebbe la persona legittimata a ricevere la somma che verrebbe liberata. Egli allega al ricorso un avviso di addebito bancario del 28 ottobre 2011 (doc. A) dal quale emerge il bonifico di fr. 35'000.00 a favore dello studio legale e notarile __________, che poi ha immediatamente provveduto a girare l’importo ricevuto all’CO 1. A motivo del pagamento nello stesso avviso di addebito è stato indicato “bonifico sequestro __________”. In considerazione di questa circostanza vi è da ritenere che in caso di restituzione di quanto versato, tale restituzione andrà a beneficio del ricorrente. La legittimazione processuale di RI 1 è pertanto data nella sua qualità di parte interessata nel procedimento di sequestro a carico di PI 3 limitatamente alla problematica riferita alla retrocessione della somma di fr. 35'000.00, versata, come preteso dal ricorrente quale garanzia ex art. 277 LEF.
A mente degli osservanti il ricorso sarebbe tardivo. Tale opinione non può essere condivisa. Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie il provvedimento impugnato è la decisione del 21 marzo 2012, con la quale l’Ufficio ha stabilito che non avrebbe retrocesso l’importo di fr. 35'000.00. Solo alla ricezione di questa decisione –avvenuta il 22 marzo 2012 (cfr. indicazioni della posta (track & trace)- il ricorrente è venuto a conoscenza della circostanza che, malgrado l’autovettura sia stata nuovamente sequestrata, l’Ufficio non avrebbe retrocesso la somma ricevuta per liberare dal primo sequestro l’autovettura __________. Proposto il 2 aprile 2012 il ricorso è perciò tempestivo, tenuto conto che il 1° aprile 2012 cadeva di domenica (art. 142 cpv. 3 CPC).
Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
Ex art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove occorra, da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei beni patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un sequestro. Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare ogni oggetto pignorato.
L'art. 277 LEF consente la sostituzione degli oggetti sequestrati - compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia pari al loro valore di stima in sede di esecuzione del sequestro.
La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli, venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 cons. 3b con rif.). La garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati. Al creditore spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).
Le garanzie di cui all’art. 277 LEF garantiscono, a favore del creditore (rappresentato dall’ufficio di esecuzione), l’obbligo dell’escusso di ripresentare gli oggetti posti sotto sequestro o di sostituirli con altri di ugual valore in caso di pignoramento o di fallimento (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 277).
Con scritto del 16 settembre 2011 PI 3 e RI 1 hanno comunicato all’Ufficio che l’autovettura sequestrata è stata venduta prima dell’emissione del decreto di sequestro da PI 3 a RI 1. Essi hanno chiesto all’Ufficio di consegnare il bene sequestrato a PI 3 rispettivamente all’acquirente e di sostituirlo da un importo in denaro corrispondente al valore di stima esposto nel verbale di sequestro.
Con provvedimento 7 ottobre 2011, rimasto inimpugnato, l’Ufficio ha deciso di sostituire l’autovettura sequestrata dopo il versamento di una garanzia di fr. 35'000.00. Nell’emanare tale decisione l’Ufficio si è espressamente fondato sull’art. 277 LEF, richiamando tale disposto di legge quale base legale della propria decisione. Ritenuto che nella fattispecie l’autovettura sequestrata il 30 marzo 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di __________ è stata successivamente sequestrata dal Pretore del Distretto di __________ e che pertanto la stessa è ancora presso il Garage __________ di __________, l’Ufficio deve dare seguito alla richiesta di restituzione della garanzia di fr. 35'000.00, ripristinando il sequestro dell’autovettura __________ oggetto del sequestro n. __________.
Da quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 2, 97, 274, 275, 277 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1 È ripristinato il sequestro dell’autovettura __________, attualmente custodita presso il Garage __________ di __________.
1.2. È restituito all’avv. PA 3, __________, l’importo di fr. 35'000.00 ricevuto a titolo di garanzia ex art. 277 LEF.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.