Incarto n. 15.2012.136
Lugano 4 febbraio 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2012 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina e meglio contro il pignoramento di un credito nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1 2. , 3. 2 e 3 rappr. dall’ 4. rappr. dall’ 5. rappr.
viste le osservazioni:
– 8 gennaio 2012 della PI 1, __________;
– 16 gennaio 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina, Faido;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro RI 1, il 17 dicembre 2012 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina ha pignorato la somma di fr. 1’338.31 depositata sul conto del debitore presso la __________. L’Ufficio non ha invece pignorato gli ulteriori fr. 1’200.- esistenti sul conto.
B. Con ricorso 18 dicembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del pignoramento argomentando, per quanto di rilevanza in sede di ricorso, che egli, attivo professionalmente quale artigiano indipendente, dovrebbe pagare con l’importo pignorato i propri fornitori.
C. Delle osservazioni 8 gennaio 2013 di PI 1, 16 gennaio 2013 dell’CO 1 e della replica 18 gennaio 2013 di RI 1, si dirà per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
Per l’art. 93 cpv. 1 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità che non sono impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia, comprese le spese indispensabili connesse all’esercizio della professione o del mestiere ch’egli effettivamente sopporta (cfr. punto II/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009 e pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Per “provento del lavoro” si intende ogni prestazione, in denaro o in natura, costituente la retribuzione di un lavoro personale, svolto sia quale dipendente che quale indipendente (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 3 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 26 ad art. 93, con rif.).
Tutti i redditi che l’escusso ha risparmiato non facendoci capo per finanziare il proprio minimo di esistenza corrente – finanche quelli assolutamente impignorabili quali ad esempio le rendite AVS/AI/PC (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF) – sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93; Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 70 ad art. 92 e rif. ivi; Vonder Mühll, op. cit., n. 59 ad art. 92). Avendo nel caso concreto l’escusso omesso di dimostrare, come gli incombeva, quanto da lui asserito, ossia che l’importo pignorato avrebbe dovuto servire a pagare dei fornitori, la somma di fr. 1'338.31 depositata presso la __________ è da considerare quale risparmio effettuato sui proventi da attività lavorativa indipendente e come tale deve essere interamente pignorata, ritenuto che l’Ufficio, correttamente, non ha pignorato gli ulteriori fr. 1'200.- esistenti sul conto in quanto considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per il mese in corso. Il pignoramento va quindi confermato.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Notificazione a:
– ; – ; – – –
Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Leventina per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.