Incarto n. 15.2012.130
Lugano 11 gennaio 2013 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 novembre 2012 di
RI 1 patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________, n. __________1 e n. __________ promosse contro il ricorrente da
viste le osservazioni 18 dicembre 2012 dell’CO 1, Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse dalla PI 2 e dallo PI 1 contro RI 1, il 17 ottobre 2012 l’CO 1 ha pignorato la somma di fr. 2'843.46 depositata presso un conto del debitore presso la __________, __________, in quanto ritenuta un risparmio pignorabile sulla rendita AVS e sulla prestazione complementare. L’Ufficio non ha invece pignorato gli ulteriori fr. 4'000.- esistenti sul conto, perché considerati necessari a coprire il minimo esistenziale del debitore per i mesi di settembre e di ottobre 2012.
B. Con ricorso 30 novembre 2012 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del pignoramento argomentando che egli è al beneficio di una rendita AVS di fr. 2'320.- mensili e di una prestazione complementare di fr. 158.- mensili per complessivi fr. 2'478.-. Queste rendite gli venivano versate sul conto corrente presso la __________ di __________, ora estinto. Quanto pignorato sarebbe impignorabile perché non costituirebbe un risparmio. A mente del ricorrente il suo fabbisogno minimo sarebbe stato determinato erroneamente. Infatti gli dovrebbero essere riconosciute altre spese. La spesa di fr. 50.- mensili per il mezzo di trasporto sarebbe insufficiente in quanto egli paga fr. 663.10 annui per l’assicurazione RC dell’auto e fr. 371.- per l’imposta di circolazione, il che corrisponde a complessivi fr. 86.20 al mese. Inoltre egli pagherebbe annualmente fr. 962.- per l’assicurazione sulla vita e fr. 224.- per l’assicurazione di protezione giuridica, con spese per ulteriori fr. 98.85 mensili. La somma che l’Ufficio ha considerato pignorabile come risparmio sarebbe dovuta servire a pagare le assicurazioni e l’imposta di circolazione che vengono a scadere alla fine dell’anno. Inoltre al momento del pignoramento il ricorrente “non aveva coperto” le spese dei precedenti mesi. Infatti egli era debitore di fr. 2'000.- nei confronti di __________, che gli presta regolarmente del denaro per evitargli di recarsi in banca troppo sovente, e di fr. 815.65 nei confronti della __________, società che gestisce la carta di credito con la quale egli ha acquistato il cibo e la benzina per il periodo dal 23 settembre al 23 ottobre 2012. Entrambi questi importi andavano dedotti da quanto pignorato in quanto riferiti a spese per settembre e ottobre 2012 e andavano aggiunti al conteggio del minimo esistenziale di questi due mesi.
Dagli estratti conto emerge che il 1° luglio 2012 il ricorrente aveva sul conto soli fr. 145.96. Se nei mesi successivi si è accumulato del denaro sarebbe stato solo perché egli invece di recarsi in banca avrebbe preferito farselo prestare da ____________________ per poi restituirglielo. L’Ufficio avrebbe omesso di considerare che con la somma pignorata andava rimborsato __________ e pagata la fattura della carta di credito. Diversamente da quanto ritenuto dall’Ufficio __________ non andrebbe rimborsato con l’importo di fr. 2'000.- riconosciuto quale minimo vitale per settembre 2012, perché l’importo da quest’ultimo anticipato sarebbe riferito al mese di agosto 2012 (doc. O) e sarebbe servito a pagare il saldo della carta di credito del mese precedente.
RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio perché non avrebbe più alcuna sostanza e la sua assicurazione giuridica non coprirebbe questo caso.
C. Delle osservazioni 18 dicembre 2012 dell’CO 1, con cui chiede la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio. Redditi impignorabili (giusta gli art. 92 o 93 LEF) che sono stati risparmiati (ovvero che l’escusso non ha utilizzato per far fronte alle spese necessarie per il pagamento delle quali tali redditi gli erano stati lasciati) sono illimitatamente pignorabili (DTF 115 III 48, cons. 1b; 59 III 116; CEF 29 agosto 2008, inc. 15.08.64, c. 7, massimata in RtiD I-2009, 730 seg.; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 17 ad art. 93).
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’intero costo legato all’utilizzo dell’autovettura.
4.1. E’ principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
Nel caso in esame il debitore è pensionato e non esercita alcuna attività lucrativa motivo per il quale non gli possono essere riconosciute le spese connesse all’uso dell’autovettura.
Tale indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento dell’assicurazione sulla vita e dell’assicurazione di protezione giuridica, importo che l’escusso neppure pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a questi istituti assicurativi.
Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati alle creditrici.
6.1. Considerato come l’Ufficio ha riconosciuto a RI 1 l’importo di fr. 4'000.- depositato presso la __________ per la copertura del proprio minimo vitale per i mesi di settembre e di ottobre 2012, l’importo di fr. 2'843.46 potrebbe essere considerato risparmiato – e quindi illimitatamente pignorabile – solo se le spese indispensabili, riferite ai mesi precedenti il mese di settembre, che la rendita è destinata a coprire risultassero già pagate.
6.2. L’escusso pretende innanzitutto che l’importo pignorato, presente sul suo conto al momento del pignoramento del 17 ottobre 2012, avrebbe dovuto servire a pagare l’assicurazione RC dell’auto, l’imposta di circolazione, l’assicurazione sulla vita e l’assicurazione giuridica per il 2013. Considerato che questi oneri, come visto in precedenza, non possono essere conteggiati nella determinazione del minimo vitale, gli stessi non possono neppure essere pagati con l’importo pignorato.
6.3. RI 1 pretende ancora che quanto pignorato debba servire a pagare la __________, società che gestisce la carta di credito con la quale egli acquista il cibo e la benzina, per il periodo dal 23 settembre al 23 ottobre 2012 (fr. 815.65) e a rimborsare l’importo di fr. 2'000.- a __________, che a fine agosto gli avrebbe prestato del denaro. L’importo di fr. 815.65 è dovuto alla __________ per l’utilizzo della carta di credito nei mesi di settembre e di ottobre 2012, ossia per il periodo per il quale l’Ufficio ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 4'000.- per la copertura del proprio minimo vitale. Ne consegue che tali spese sono incluse nella somma riconosciutagli di fr. 4'000.- e non possono essere ulteriormente saldate con parte dell’importo pignorato. Come visto in precedenza perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso oppure che i creditori abbiano fornito all’escusso generi alimentari, beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore, i locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Il riconoscimento dell’importo di fr. 2'000.- a favore di Pierangelo __________ non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale e ciò anche se quest’ultimo avesse effettivamente prestato all’escusso questo importo e se RI 1 lo avesse usato per l’acquisto di beni assolutamente necessari, perché __________ in quanto normale mutuante non fa parte della ristretta cerchia dei creditori privilegiati. Il pignoramento va quindi confermato.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
8.1. La legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza (in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).
8.2. Nel caso di specie il ricorso presentato dall’escusso appariva d’acchito privo di possibilità di successo. Questo perchè il ricorrente si è opposto al pignoramento senza però far valere di dover far fronte con la somma risparmiata a delle spese indispensabili antecedenti il mese di settembre 2012, mese a decorrere dal quale l’Ufficio gli ha riconosciuto l’importo di fr. 2'000.- mensili a copertura del proprio minimo vitale. L’istanza di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall’escusso va perciò disattesa.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92, 93 LEF; 117 CPC; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
L’istanza di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.