Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.02.2012 15.2012.13

Incarto n. 15.2012.13

Lugano 9 febbraio 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 febbraio 2012 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 24 gennaio 2012, con cui è stato dichiarato nullo il sequestro n. __________ e l’esecuzione n. __________ a convalida dello stesso promossi dalla ricorrente nei confronti di

PI 1 patrocinata dall’ PA 2

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Il 26 ottobre 2011, il Pretore di Bellinzona ha decretato nei confronti di CO 1 il sequestro “presso la Banca , Bellinzona, di tutti gli averi patrimoniali e titoli depositati su conti o in cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o cointestate a CO 1 e/o Consorzio CO 1 – E (di cui CO 1 è socio), segnatamente__________”, nonché di “tutti i crediti vantati da CO 1 nei confronti del Comune __________, in virtù del contratto d’appalto stipulato in data 26 novembre 2009, il tutto a concorrenza di fr. 819'151,02, oltre spese e interessi.

B. Il 27 ottobre 2011, l’__________ ha notificato il sequestro (n. __________) alla Banca __________ per fr. 1'000'000.--, oltre interessi e spese, e, sempre il 27 ottobre 2011, l’CO 1 ha notificato il sequestro (n. __________) al Comune __________ per fr. 819'151,02, oltre interessi e accessori (cfr. doc. B e C allegati all’istanza 23 gennaio 2012 di PI 1).

C. Con decisioni del 22 dicembre 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha parzialmente accolto l’opposizione di CO 1, revocando il sequestro limitatamente all’importo di fr. 298'558,27, con effetto dal passaggio in giudicato della sua decisione, e nel contempo egli ha respinto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposi­zione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF __________ a convalida del sequestro n. __________.

D. Entrambe le decisioni sono state impugnate con reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti, la prima da ambo le parti e la seconda dalla sola RI 1 (inc. 14.11.225 e 14.12.4, rispettivamente 14.11.226). In tale contesto, il Presidente della Camera, con ordinanza 19 gennaio 2012, ha dichiarato irricevibile la domanda di provvedimento ex art. 325 cpv. 2 CPC, tendente alla revoca “in via cautelare” del sequestro eseguito dall’CO 1, formulata da PI 1 con il suo reclamo contro la decisione sull’oppo­sizione al sequestro. Oltre a due altri motivi alternativi d’irricevi­bi­li­tà – altro che motivazione “arzigogolata” (cfr. istanza di dissequestro di cui ad F, punto 6) –, è stato ricordato che la Camera, nella sua veste di autorità di reclamo, non è competente per annullare i sequestri che vertono su beni il cui valore eccede quello del credito vantato dal sequestrante, essendo tale compito, fondato sui combinati art. 97 cpv. 2 e 275 LEF, di competenza dell’uf­ficio di esecuzione che esegue il decreto di sequestro, rispettivamente dell’autorità di vigilanza in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF.

E. Il 13 gennaio 2012, la Banca __________ ha comunicato all’UEF __________ di aver bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto del sequestro n. __________ (doc. L allegato all’istanza 23 gennaio 2012 di PI 1).

F. Con istanza di dissequestro 23 gennaio 2012, PI 1 ha chiesto all’CO 1 “la levata immediata e totale del sequestro n. __________”, facendo valere che il credito vantato da RI 1 era già coperto dal sequestro eseguito dall’CO 1 per fr. 1'000'000.-- oltre interessi e spese.

G. Con provvedimento 24 gennaio 2012, l’CO 1 ha dichiarato nullo il sequestro n. __________, stralciandolo dal verbale di sequestro (n. 1) e ha annullato la notificazione del sequestro al Comune __________ (n. 2) e il precetto esecutivo n. 1522671 a convalida del sequestro (n. 3), con effetto “alla crescita in giudicato della presente decisione”.

H. Con ricorso 3 febbraio 2012, RI 1 impugna la decisione di dissequestro, eccependo l’incompetenza dell’CO 1 nel pronunciare la nullità di una decisione – il decreto di sequestro – giudiziaria, contestando la facoltà per PI 1 di scegliere a sua totale discrezione quale bene possa essere dissequestrato e ritenendo quantomeno opportuno mantenere il sequestro di tutti i beni indicati nel decreto di sequestro, al fine di evitare che eventuali sequestri eseguiti a favore di altri creditori di PI 1 possano pregiudicare i diritti di RI 1.

Considerando

in diritto:

  1. Gli art. 91 a 109 LEF relative all’esecuzione del pignoramento si applicano per analogia all’esecuzione del sequestro (art. 275 LEF). Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento – e quindi anche il sequestro – dev’essere limitato a quanto basti per soddisfare i creditori in capitale, interessi e spese. L’ufficio d’esecu­zi­o­ne è pertanto competente per ridurre i sequestri che eccedono manifestamente il limite dell’art. 97 cpv. 2 LEF, scegliendo se del caso tra i diversi beni indicati nel decreti di sequestro secondo l’ordine determinato dall’art. 95 LEF (cfr. DTF 120 III 51, cons. 2a; CEF 12 settembre 2008, inc. 15.08.51, cons. 5, RtiD I-2009, 730 n. 63c; CEF 17 ottobre 2011, inc. 15.11.83; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 69 ad art. 275; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 275). Una riduzione del sequestro entra però in considerazione solo se il valore di stima dei beni effettivamente bloccati supera l’ammontare del credito vantato dal sequestrante, oltre agli interessi fino alla realizzazione dei beni sequestrati (CEF 3 ottobre 2000, inc. 15.00.81, Rep. 2000, n. 49), alle tasse e spese di emissione del decreto di sequestro e di esecuzione del sequestro e alle tasse e spese dell’e­se­cuzione a convalida del sequestro, comprese quelle relative ad un’eventuale procedura di rigetto dell’oppo­sizione (DTF 73 III 133 segg.; CEF 12 settembre 2008 precitata; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 95 ad art. 275).

  2. Nella fattispecie, risulta dagli atti (doc. L) – l’istanza 23 gennaio 2012 non è infatti esplicita su questo punto, pur determinante – che la Banca __________ ha bloccato averi della debitrice sufficienti a coprire il credito oggetto del sequestro n. __________, ovvero, tenuto conto della summenzionata notifica del 27 ottobre 2011, per un importo di fr. 1'000'000.-- oltre interessi e spese. Ben poteva quindi l’CO 1 dissequestrare i crediti della debitrice nei confronti del Comune __________, i quali, al contrario di quelli esistenti contro la Banca __________, sono contestati (cfr. lo scritto 7 novembre 2011 del Municipio __________ all’CO

  1. e comunque non specificati, sicché non vi sarebbe alcuna certezza che essi possano coprire il credito vantato dalla sequestrante (motivo per cui sono stati indicati nel verbale di sequestro 27 ottobre 2011 dell’CO 1 per il valore pro memoria di fr. 1.--). La scelta dell’Ufficio – e non di PI 1 – va quindi confermata. D’al­tron­de, come risulta dall’art. 97 cpv. 2 LEF, non è possibile sequestrare beni per un importo superiore a quello determinato da questa norma alfine di premunire il sequestrante contro i rischi in caso di eventuale e futura esecuzione di sequestri o pignoramenti a favore di altri creditori.

3.Ciò posto, dal punto di vista formale, l’CO 1 non era competente per dichiarare “nullo” il sequestro “emesso dalla Pretura __________”, trattandosi di un atto giudiziario (cfr. CEF 26 gennaio 2010, inc. 15.09.112, cons. 2; 30 marzo 2011, inc. 15.11.25, cons. 4.1 e 1.2). L’Ufficio avrebbe dovuto limitarsi, come peraltro chiestogli da PI 1, a dissequestrare – ovvero liberare dal vincolo del sequestro – i crediti della debitrice sequestrata nei confronti del Comune __________, dandone comunicazione a quest’ultimo e alle parti. La competenza degli uffici d’esecuzione è infatti limitata all’esecu­zi­o­ne del sequestro (art. 274 e 275 LEF), ciò che significa che devono dare effetto al sequestro, adottando le misure conservative previste dagli art. 98 segg. LEF, e, viceversa, “revocare” tali effetti (secondo la terminologia italiana dell’art. 280 LEF) quando constatano che i presupposti di legge per il suo mantenimento sono venuti a mancare (in merito a tale competenza nell’ambito dell’art. 280 LEF, cfr. DTF 106 III 92). La revoca, che pone fine alle misure conservative, comprese le restrizioni di cui all’art. 99 LEF, va comunicata al terzo debitore. D’altronde, l’CO 1 non poteva differire gli effetti del suo provvedimento al momento della crescita in giudicato dello stesso. In effetti, la concessione dell’effet­to sospensivo ad un eventuale ricorso compete esclusivamente all’au­torità di vigilanza (art. 36 LEF). Conformemente alla prassi ordinaria (STF 9 ottobre 2001, n. 7B.225/ 2001, cons. 5b; CEF 24 febbraio 2000, inc. 14.99.130, Rep. 2000, n. 45, cons. 4), il dissequestro andava posticipato alla scadenza del termine di ricorso, così da garantire il diritto di essere sentito del creditore e limitare i rischi di una responsabilità dello Stato giusta l’art. 5 LEF, fermo restando la facoltà per il creditore di bloccare il dissequestro appunto ricorrendo contro la decisione e chiedendo la concessione dell’effetto sospensivo.

  1. Occorre per contro confermare totalmente il provvedimento impugnato per quanto attiene all’annul­lamento dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro, siccome con la revoca del sequestro è venuto a mancare un foro esecutivo in Svizzera (cfr. art. 46 e 52 LEF).

  2. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, ancorché per motivi unicamente di terminologia. Dal punto di vista dei suoi effetti concreti – materiali –, il ricorso è invece manifestamente infondato, se non defatigatorio, motivo per cui può essere evaso senza ulteriori atti istruttori e senza dare la facoltà alla controparte di presentare osservazioni, la quale del resto, in considerazione dell’esito del giudizio, non ne trae pregiudizio (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

Con la presente decisione, la domanda di concessione dell’effet­to sospensivo diventa priva di oggetto. Onde non vanificare la possibilità di ottenere l’effetto sospensivo dal Tribunale federale (art. 103 cpv. 3 LTF), la comunicazione della revoca del sequestro va riportata dopo la scadenza del termine di ricorso contro la presente sentenza.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 95, 97, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, i dispositivi 1-3 del provvedimento 24 gennaio 2012 dell’CO 1 sono così riformati:

Gli effetti del sequestro n. __________ verranno revocati dopo la scadenza del termine di ricorso contro la presente decisione.

La revoca di cui al dispositivo n. 1 verrà comunicata al Comune __________ dopo la stessa scadenza.

Sempre dopo la stessa scadenza, verrà annullata l’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro n. __________.

1.2. È fatto ordine all’CO 1 di notificare al Comune __________ la revoca degli effetti del sequestro n. __________ dopo la scadenza del termine di ricorso di 10 giorni contro la presente sentenza.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________, unitamente all’alle­ga­to di ricorso.

Comunicazione all’CO 1 e all’Ufficio esecuzione e fallimenti __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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