Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.11.2012 15.2012.114

Incarto n. 15.2012.114

Lugano 14 novembre 2012 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 ottobre 2012 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza del ricorrente eseguito l’8 ottobre 2012 nelle esecuzioni n. __________, __________ e __________ (gr. n. __________) promosse da, rispettivamente:

  1. PI 3 rappr. da RA 1, __________
  2. PI 1
  3. PI 2 I-

patr. dall’avv. PA 1

viste le osservazioni 22 ottobre 2012 dell’CO 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che l’8 ottobre 2012 l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico di RI 1 nelle summenzionate esecuzioni del gruppo n. __________:

Introiti

Debitore fr. 4'200.00 49%

Coniuge fr. 4'455.00 51 %

Totale mensile fr. 8'655.00 fr. 4'200.00

Minimo esistenza

Minimo base fr. 1'700.00

Figli minorenni fr. 1'200.00

Affitto fr. 1'750.00

Riscaldamento fr. 35.00

Cassa malati., ass., inf. fr. 769.00

Trasferte fr. 270.00

Lavori faticosi fr. 0.00

Mensa figli fr. 370.00

Ass.

  • Soc. x 2 fr. 200.00

Vestiario fr. 100.00

Totale deduzioni fr. 6'874.00 fr. 3’368.26 49 %

Si procede al pignoramento dell’importo eccedente

il minimo di esistenza stabilito in fr. 3'370.--

che con il ricorso in esame l’escusso si aggrava contro tale calcolo, chiedendo, con riferimento a un precedente calcolo eseguito il 1° dicembre 2010 (recte: il 10 giugno 2011) nell’esecuzione n. __________, che gli venga riconosciuto un supplemento mensile di fr. 130.-- per “lavori faticosi”, siccome si alza tutte le mattine alle 5:00 e torna a casa la sera non prima delle 17:30;

che giusta la cifra II/4 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), l’ufficio d’esecuzione può aggiungere al minimo vitale di base un supplemento per “esigenze accresciute di vitto” in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro, pari a fr. 5.50 per giornata lavorativa;

che nel caso concreto, risulta dall’incarto che l’escusso lavora nel campo della pittura edile e che, secondo le sue affermazioni non contraddette dall’Ufficio, effettua spostamenti piuttosto lunghi per raggiungere i suoi luoghi di lavoro (magazzino, cantieri, ecc.);

che visto l’impegno fisico richiesto dalla maggior parte delle professioni dell’edilizia e la durata delle giornate lavorative dell’e­scus­so può essergli riconosciuto un supplemento per “esigenze accresciute di vitto”, come peraltro già fatto dall’Ufficio in occasione del precedente pignoramento, ridotto però a fr. 100.-- per tenere conto della recente modifica della giurisprudenza riguardo al calcolo del numero di giorni lavorativi medio, pari a 230 per anno (CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89, cons. 2.2/c);

che il ricorrente chiede inoltre l’aggiunta, come nel 2011, di un importo di fr. 100.-- per franchigia e per spese mediche;

che secondo il punto II/8 della Tabella precitata, l’ufficio d’esecu­zione deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93);

che anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93);

che possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a);

che nel caso concreto il ricorrente non ha tuttavia dimostrato di aver avuto spese mediche nel 2012 (la fattura prodotta si riferisce a un trattamento effettuato nel 2011) né che ne avrà ancora durante il pignoramento in corso, iniziato nell’ottobre di quest’an­no;

che il ricorrente chiede poi di tenere conto dei premi per l’assi­cu­ra­zione del mobilio domestico;

che quale supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi delle assicurazioni obbligatorie (Tabella sopracitata, cifra II/3), mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono in linea di massima già compresi nel minimo vitale di base (Tabella, cifra I; CEF 19 gennaio 2010, inc. 15.09.115, RtiD II-2010, 720 s., cons. 4);

che la richiesta dell’escusso deve quindi essere respinta, non senza osservare che l’Ufficio ha comunque già riconosciuto un supplemento di fr. 200.-- per non meglio precisate spese di assicurazioni e deduzioni sociali (“Ass. + Soc.”);

che infine, il ricorrente chiede il riconoscimento di un supplemento di fr. 100.-- per permettere la realizzazione del proprio hobby (artista);

che l’importo del minimo vitale di base previsto dalla cifra I della Tabella rappresenta un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso e della sua famiglia, compresi i bisogni di attività di svago (cfr. DTF 81 III 98; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 84 ad art. 93);

che pertanto la richiesta del ricorrente va su questo punto disattesa;

che ne consegue il solo parziale accoglimento del gravame, nel senso che al minimo di esistenza stabilito nel provvedimento impugnato va aggiunto un supplemento per “esigenze accresciute di vitto” di fr. 100.--;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, il minimo di esistenza mensile di RI 1 nella procedura relativo al gruppo n. __________ è stabilito in fr. 3'470.--.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Notificazione a:

–; –; –I-, in via postale; –.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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