Incarto n. 15.2012.112
Lugano 22 ottobre 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 ottobre 2012 di
RI 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di una carabina __________, un giustapposto __________, una carabina __________, un sovrapposto __________, un fucile sovrapposto __________, un fucile sovrapposto __________, una carabina __________, una carabina __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 patrocinato da PA 2
viste le osservazioni 12 ottobre 2012 di PI 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1, il 21 settembre 2012 l’CO 1 ha pignorato una carabina __________, un giustapposto __________, una carabina __________, un sovrapposto __________, un fucile sovrapposto __________, un fucile sovrapposto __________, una carabina __________, una carabina __________.
B. Con il ricorso 3 ottobre 2012 RI 1 si è opposto al pignoramento argomentando che, sebbene le armi pignorate figurino nella carta europea armi da fuoco (CEAF) del 10 giugno 2009 emessa a suo nome, esse non sono di sua proprietà e nemmeno sono in suo possesso, anche se per talune di loro ne è stato il legittimo proprietario prima di doverle vendere nel 2011. A mente del ricorrente la carta europea armi da fuoco sarebbe un documento necessario per esportare temporaneamente nel traffico passeggeri armi da fuoco in uno Stato di Schengen. Per ottenerla sarebbe sufficiente rendere credibile di essere legittimato a possedere le armi ma non sarebbe necessario provarne la proprietà (art. 25b LArm). Per questo motivo il ricorrente, nell’ottica di eventualmente recarsi a caccia all’estero, avrebbe fatto inserire tutte le armi che potenzialmente sarebbe stato interessato ad utilizzare ma non tutte di sua proprietà. Infatti talune di queste armi sarebbero state di proprietà della madre, deceduta il 17 aprile 2012, e sarebbero state ereditate dalla sorella (cfr. contratto di divisione ereditaria). Altre invece sarebbero state vendute da RI 1 per far fronte ai bisogni della propria famiglia. Pignorando le armi che non sarebbero in suo possesso, l’Ufficio avrebbe commesso un grave errore ed il pignoramento sarebbe nullo.
C. Con osservazioni 12 ottobre 2012 PI 1 chiede la reiezione del gravame argomentando che dal formulario di richiesta per il rilascio della carta europea delle armi da fuoco emergerebbe che il richiedente, una volta enumerate le armi, sarebbe espressamente chiamato a certificare di esserne il legittimo proprietario. Giacché la carta in possesso dell’escusso (doc. C) scadrebbe il 9 giugno 2014, RI 1 deve essere considerato il legittimo proprietario delle armi che vi sono elencate. In riferimento alle due armi che sarebbero appartenute alla defunta madre e che sarebbero state ereditate dalla sorella, l’osservante evidenzia che nel contratto di divisione ereditaria prodotto non verrebbe fatta la minima allusione alla presenza di fucili nella massa ereditaria e alla loro assegnazione ad uno degli eredi. Le restanti sei armi sarebbero state alienate da RI 1 nel breve volgere di un mese. L’art. 11 LArm prevede che per l’alienazione di un’arma per la quale non è necessario il permesso d’acquisto di armi, come nel caso di fucili da caccia, sarebbe necessario stipulare un contratto scritto da inviare entro 30 giorni al Servizio autorizzazioni della Polizia Cantonale (art. 11 cpv. 3 LArm), comunicazione che in concreto non sarebbe avvenuta.
Considerato
in diritto:
L’Ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell’escusso, compresi quelli indicati dall’escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell’escusso vanno intesi beni di cui l’Ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all’escusso o beni che l’ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell’escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 2 ad § 24: il diritto dell’escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all’Ufficio un’equidistanza tra escusso e precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l’Ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l’escutente indica come appartenenti all’escusso, o che quest’ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all’art. 10 cpv. 1 RFF), l’Ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un’eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell’unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.
In casu l’escutente ha comunicato all’Ufficio che l’escusso sarebbe proprietario di diversi fucili. A seguito di tale comunicazione, l’Ufficio ha eseguito le necessarie indagini presso il servizio autorizzazioni della Polizia e ha potuto appurare che l’escusso è titolare delle armi che in seguito ha poi pignorato. A fronte delle affermazioni dell’escutente e della circostanza che RI 1 risulta essere titolare di queste armi sulla base della carta europea armi da fuoco (CEAF), l’Ufficio -malgrado la dichiarazione 2 ottobre 2012 (doc. D) in base alla quale due fucili sarebbero di proprietà della sorella e i contratti datati 13, 22, 31 maggio 2011 e 20 giugno 2011 (doc. E) mediante i quali l’escusso avrebbe venduto le altre armi a __________ - non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora RI 1. Pignorando queste armi, l’Ufficio si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall’organo di esecuzione, non potendosi quest’ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Considerato che dei terzi, segnatamente la sorella dell’escusso e il signor __________ hanno fatto valere delle pretese su quanto pignorato, l’Ufficio dovrà avviare la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg.
Da quanto precede discende che ricorso è respinto.
Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 95 cpv. 3 e 5, 97 cpv. 2, 106ss., 145 cpv.1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
È fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come al considerando 2, avviando la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione a:
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.