Incarto n. 15.2012.109
Lugano 8 ottobre 2012 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 13 settembre 2012 di
RI 1 patrocinato dall’PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12 settembre 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’ PA 2
viste le osservazioni 24 settembre 2012 di PI 1 e 1° ottobre 2012 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il ricorrente chiede l’annullamento dell’avviso di pignoramento impugnato e dell’esecuzione in quanto tale, nella misura in cui non vi sarebbe alcun foro esecutivo in Svizzera, giacché sarebbe ampiamente noto all’Ufficio ch’egli è domiciliato in Italia, e ciò già prima della notifica del pignoramento;
che tuttavia risulta da una ricerca nella banca dati relativa ai movimenti della popolazione (MovPop) che RI 1 è tuttora domiciliato a __________, e ciò dal 2006;
che in ogni caso, come giustamente rilevato dall’Ufficio, giusta l’art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro, come nella fattispecie, può essere promossa anche al luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato e può, tranne nei casi in cui dev’essere proseguita in via di fallimento, essere continuata allo stesso foro, ancorché limitatamente ai soli oggetti sequestrati qualora il foro del sequestro non si confonda con il foro ordinario del domicilio (cfr. DTF 115 III 36);
che nel caso di specie, l’esecuzione tende alla convalida del sequestro n. __________, decretato il 30 dicembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, che verte sui canoni di locazione di due appartamenti situati ad __________ e a __________, dovuti da locatari ivi domiciliati;
che fosse anche l’escusso da ritenere domiciliato all’estero, i crediti sequestrati sarebbero comunque da considerare situati nel Distretto di __________, ovvero presso il domicilio del terzo debitore (cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1; CEF 30 marzo 2011, inc. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771 segg. n. 47c, cons. 3.2, emessa in una causa che opponeva le stesse parti di quella in esame; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 37 ad art. 52);
che risultando sia il domicilio del ricorrente sia i crediti sequestrati situati nel circondario dell’CO 1, l’avviso di pignoramento incriminato è stato correttamente emesso nel foro esecutivo previsto dall’art. 46 cpv. 1 e dall’art. 52 LEF;
che per il resto il ricorrente non contesta il fatto che l’avviso di pignoramento sia stato notificato al suo patrocinatore;
che pure i precedenti atti esecutivi sono d’altronde stati notificati all’avv. PA 1 senza alcun contestazione;
che gli obblighi procedurali connessi ad una procura portata a conoscenza dell'autorità perdurano fino alla comunicazione della cessazione del rapporto di rappresentanza (CEF 8 marzo 2010, inc. 15.2010.21, RtiD II-2010, 717 s. n. 58c, cons. 3.2);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 46, 52 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Notificazione a:
– –
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.