Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.09.2011 15.2011.76

Incarto n. 15.2011.76

Lugano 22 settembre 2011 CJ/fb/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 23 agosto 2011 di

RI 1 patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’annotazione a registro fondiario delle restrizioni del diritto di disporre 29 luglio e 22 agosto 2011 derivanti dai pignoramenti eseguiti nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

PI 1 patrocinato dall’ PA 2

viste le osservazioni 1° settembre di PI 1 e 6 settembre 2011 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. PI 1 procede in via esecutiva nei confronti di RI 1 per l’incasso di una pretesa di fr. 760'063,24, oltre interessi e spese, che è tuttora oggetto di un’azione creditoria in procedura ordinaria promossa il 4 maggio 2010 presso la Pretura di Locarno-Campagna (doc. C).

B. Il 28 luglio 2011, la procedente ha chiesto la continuazione dell’esecuzione, indicando nelle osservazioni (sotto il titolo “URGENTE”), quali beni da pignorare, in particolare i fondi part. n. __________ di __________ e la PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ di __________, nonché altri averi della debitrice, che secondo la procedente si stava adoperando per celare parti del suo patrimonio.

C. L’CO 1, il giorno successivo, ha fatto annotare a registro fondiario una restrizione del diritto di disporre dei fondi menzionati e ha poi fissato il pignoramento per il 5 agosto 2011 (doc. F);

D. Il 3 agosto 2011, il patrocinatore dell’escussa ha chiesto la posticipazione del pignoramento, in considerazione della sua assenza dal 5 al 16 agosto 2011, e parallelamente ha promosso azione in sospensione cautelare dell’esecuzione (art. 85a cpv. 2 LEF);

E. Il giorno successivo il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato la sospensione supercautelare dell’esecuzione (inc. __________, doc. H);

F. L’CO 1, l’8 agosto, ha quindi chiesto la cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre, che è stata iscritta a registro fondiario solo il 24 agosto 2011;

G. Il 12 agosto, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare, fatto ordine all’Ufficio di sospendere l’esecuzione ad avvenuto pignoramento (doc. I);

H. Il 22 agosto 2011, l’Ufficio ha quindi, da una parte, nuovamente chiesto l’annotazione delle restrizioni della facoltà di disporre, e dall’altra ha convocato l’escussa per il 26 agosto in vista dell’allestimento del verbale di pignoramento;

I. Con il ricorso in esame, l’escussa chiede la cancellazione delle restrizioni della facoltà di disporre annotate il 29 luglio 2011, lamentando il fatto che sia il precetto esecutivo sia il (primo) verbale di pignoramento sono stati notificati all’escussa stessa anziché al suo patrocinatore; si duole poi della mancata comunicazione dell’intenzione dell’Ufficio di annotare le restrizioni impugnate, ciò che non le avrebbe consentito di essere sentita in merito.

D’altronde, la ricorrente contesta anche le restrizioni annotate il 22 agosto 2011, in quanto pure esse non le sono state comunicate e riguardano la stessa pretesa per cui sono state annotate le restrizioni del 29 luglio.

K. Sulle osservazioni della resistente e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerando

in diritto:

  1. Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (ad es.: Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 17, con rif.).

1.1. Nel caso concreto, l’interesse a ricorrere dell’escussa (e quindi la sua legittimazione), che l’escutente contesta, appare invero dato, siccome l’avviso di pignoramento non determina da solo il divieto di disporre (cfr. Foëx, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 18 ad art. 90, con rif.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 18 ad art. 90), dal momento che la restrizione del diritto di disporre scatta, secondo il Tribunale federale (cfr. DTF 130 III 663 s., cons. 1.2), solo con la comunicazione del pignoramento all’e­scusso.

1.2. Nella sentenza citata dall’escutente (CEF 15.01 59 del 6 luglio 2001), questa Camera si è invero scostata dalla giurisprudenza federale, per motivi sostanziali che appaiono tuttora validi e che trovano conferma nel testo della legge (cfr. Foëx, op. cit., n. 17-18 ad art. 96). Nel caso di specie, non è tuttavia necessario riesaminare la questione, dal momento che il ricorso, nella misura in cui non è privo di oggetto, va comunque respinto nel merito, con il rilievo che anche il Tribunale federale ammette la facoltà per l’ufficio d’esecuzione, in caso di urgenza, di adottare a titolo supercautelare misure conservative che limitino la facoltà dell’e­scusso di disporre dei propri beni (cfr. DTF 115 III 44 s., cons. 2; 107 III 70-1, cons. 2; STF 7B.186/2001 dell’8 ottobre 2001, cons. 5c; cfr. pure: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 7 ad art. 162 e n. 9 ad art. 163; Cometta, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 162).

  1. In effetti, la prima censura si rivela priva di oggetto, siccome le restrizioni annotate il 29 luglio sono state cancellate il 24 agosto 2011. Gli estratti prodotti dalla ricorrente quali doc. A e B, che risalgono al 23 agosto, sono a questo riguardo superati, come dimostrano gli estratti del 30 agosto (doc. 5) e del 2 settembre 2011 allegati alle osservazioni della resistente, rispettivamente dell’Ufficio.

2.1. A titolo abbondanziale, si osserva del resto come gli uffici di esecuzione siano autorizzati a notificare atti esecutivi al rappresentante convenzionale dell’escusso solo se quest'ultimo gli ha conferito un'esplicita procura in tal senso e ne ha informato l'ufficio di esecuzione (CEF 1° febbraio 2010, inc. 15.09.144, RtiD I-2011 743 s. n. 48c, cons. 6b). Ora, una simile autorizzazione non risulta né dallo scritto 12 luglio 2011 prodotto dalla ricorrente quale doc. D, in cui l’avv. PA 1 non chiede di ricevere in futuro tutti gli atti esecutivi in relazione con l’esecuzione n. __________, né dalla procura 25 maggio 2011 (doc. K), la quale non conferisce esplicitamente al patrocinatore la facoltà di ricevere atti esecutivi.

2.2. D’altronde, giusta l’art. 15 cpv. 3 RFF, in casi d'urgenza la domanda di annotazione della restrizione della facoltà di disporre (cpv. 1 lett. a) può essere presentata prima dell’allestimento del verbale di pignoramento, e quindi prima dell’interrogatorio dell’e­scusso (cfr. supra ad cons. 1.2 e Lebrecht, op. cit., n. 13 ad art. 101). Nel caso concreto, gli indizi di distrazione di beni esposti dall’escutente in sede di continuazione dell’esecuzione giustificavano l’immediata annotazione delle restrizioni contestate (cfr. scritto 6 aprile 2011 della __________, acquisito agli atti della causa di merito pendente presso la Pretura di Locarno-Campagna).

  1. Per quanto riguarda la seconda censura, si constata come l’CO 1, sulla base della decisione cautelare 12 agosto 2011 della Pretura di Locarno-Campagna, che ha sospeso l’esecuzio­ne “ad avvenuto pignoramento”, abbia correttamente chiesto la reiterata ed immediata annotazione delle restrizioni, a prescindere dal tempo impiegato dall’Ufficio del registro fondiario – il cui operato sfugge al potere di vigilanza di questa Camera – per dare seguito alle sue richieste. In effetti, erano sicuramente dati i presupposti per un’annotazione immediata ai sensi dell’art. 15 cpv. 3 RFF, siccome, oltre ai motivi già indicati (supra ad 2.2), sussistevano altri indizi in merito a rischi di distrazione – donazione a favore del figlio di cui al doc. 2, domande di rinvio del pignoramento di cui ai scritti 3 e 24 agosto 2011 (cfr. incarto dell’Ufficio e doc. 6) –, non da ultimo l’iscrizione in sesto rango di due cartelle ipotecarie di fr. 800'000.-- e fr. 500'000.--, avvenuta il 20 agosto 2011 sul fondo n. __________ di __________ (doc. 5). Va infine evidenziato che, comunque sia, la ricorrente ha potuto fare valere tutte le sue ragioni nell’ambito del ricorso in esame.

  2. Il ricorso va pertanto integralmente respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 101 LEF; 15 cpv. 3 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui non è privo di oggetto, il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– avv. PA 2, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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