Incarto n. 15.2011.49
Lugano 23 maggio 2011 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 aprile 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento e il calcolo del minimo di esistenza eseguiti nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la ricorrente da
viste le osservazioni 3 maggio 2011 dell’CO 1 ;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che le osservazioni presentate da RA 1 a nome di PI 1 sono irricevibili, siccome quella società non rientra tra le persone abilitate a rappresentare una parte nella procedura di ricorso ai sensi dell’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR);
che non è poi necessario assegnare alla procedente un termine per ratificare le osservazioni, dal momento che il ricorso va respinto senza alcun riferimento alle medesime;
che infatti la sentenza prodotta dalla ricorrente, con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, il 13 gennaio 2011, ha respinto l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata da PI 1 (inc. EF.__________), non riguarda le esecuzioni oggetto dell’impugnativa (n. __________ e __________), bensì l’esecuzione n. __________;
che dall’incarto dell’Ufficio risulta che l’opposizione interposta dalla ricorrente contro l’esecuzione n. __________ (di PI 1) è stata rigettata in via provvisoria il 2 agosto 2010 (sentenza del Pretore del Distretto di Bellinzona, inc. ) mentre la ricorrente ha ritirato l’opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare dallo PI 2 (cfr. decreto di stralcio 30 dicembre 2010 della Segretaria assessore della Pretura di Bellinzona, inc. EF.) e comunque ha esplicitamente dichiarato nel ricorso di non opporsi a questa seconda esecuzione;
che la ricorrente non ha dimostrato, per quanto concerne la prima esecuzione, di aver promosso azione di disconoscimento di debito, sicché la prima censura ricorsuale va respinta;
che con la seconda censura, la ricorrente chiede che l’eccedenza mensile pignorabile venga ridotta da fr. 1'100.-- ad un massimo di fr. 900.--;
che il 3 marzo 2011, l’Ufficio ha stabilito il minimo di esistenza dell’escussa in fr. 3'775.-- secondo il seguente conteggio:
Introiti debitrice fr. 4'875.--
Minimo base fr. 1'200.--
Locazione fr. 1'240.--
Riscaldamento fr. 60.--
AVS fr. 117.--
Cassa malati fr. 433.--
Prestito fr. 400.--
Spese mediche fr. 225.--
Spese dentista fr. 100.--
Totale fr. 3'775.--
che il fatto che il conto dell’escussa sia in passivo e che si siano accumulate diverse fatture scoperte non è determinante dal punto di vista del calcolo del suo minimo d’esistenza, dal momento che possono essere considerate soltanto le spese “assolutamente necessarie” ai sensi dell’art. 93 LEF;
che al riguardo le spese riconoscibili sono elencate nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009);
che dagli si evince che l’Ufficio ha applicato correttamente detta Tabella, e anzi ha anche incluso un importo di fr. 400.-- per il rimborso di un prestito bancario che verosimilmente non rientra tra le spese indispensabili giusta l’art. 93 LEF;
che la questione non va però vagliata oltre, stante il divieto di riformare la decisione impugnata in modo sfavorevole alla ricorrente stabilito all’art. 22 LPR;
che secondo un principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso, le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile giusta l’art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 ss., p. 51);
che secondo la giurisprudenza (STF 21 settembre 2004 [7B.161/2004], cons. 5), l'automobile di un invalido può anche costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e che senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno ed altre persone;
che se l'automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono essere incluse nel suo minimo di esistenza;
che nel caso concreto, la ricorrente risulta essere invalida (percepisce una rendita AI) e sostiene di aver bisogno dell’automobile, in quanto vive da sola e non ha “negozi di alimentari abbastanza vicini per poter caricare pesi consistenti (es. bibite) fino a casa da sola (+ motivi di salute / lussazione a una spalla) ecc. ...”;
che l’Ufficio non si è determinato su questo punto nelle sue osservazioni;
che in adempimento dell’ordinanza 6 maggio 2011 di questa Camera, l’Ufficio ha nuovamente sentito la ricorrente il 10 maggio e il 13 maggio ha comunicato di ritenere l’automobile non indispensabile, in quanto l’escussa abita a 5 minuti dal centro di Bellinzona e può quindi fare la spesa a piedi, come può usare i mezzi pubblici per recarsi in visita dal fratello;
che pur avendone avuto la possibilità la ricorrente non ha dimostrato di necessitare di un’automobile per motivi medici o per ovviare a difficoltà straordinarie;
che al contrario l’Ufficio ha accertato ch’essa sia in grado di provvedere in modo indipendente ai propri bisogni;
che non lavorando l’escussa può del resto limitare il peso della spesa aumentandone la frequenza;
che il suo veicolo non essendole indispensabile anche le spese connesse al suo uso, comprese le spese di manutenzione, non possono essere computate nel minimo di esistenza;
che non si può dedurre alcunché dai documenti prodotti in occasione dell’audizione del 10 maggio, nella misura in cui si riferiscono a spese che l’Ufficio a già preso in considerazione (affitto, premi della cassa malati, contributi AVS, spese mediche e dentistiche, queste ultime in una misura che appare del resto superiore a quanto indicato nella documentazione) o che non sono indispensabili ai sensi dell’art. 93 LEF (ad es. appunto le spese della AMAG);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
– RI 1, __________;
– RA 1, __________;
– RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.