Incarto n. 15.2011.46
Lugano 20 gennaio 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 aprile 2011 di
RI 1 (patrocinato dall’ PA 1 )
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso d’incanto nell’esecuzione n. __________ a convalida di sequestro, promossa contro il ricorrente da
PI 1 (patrocinato dall’ PA 2 )
viste le osservazioni:
13 maggio 2011 di PI 1, __________;
24 maggio 2011 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 3 maggio 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 20 novembre 2007 il Segretario assessore della Pretura di __________ ha decretato il sequestro per un credito di fr. 227'793.66 vantato da __________ nei confronti di RI 1 “presso il Punto Franco (6830 Chiasso) di tutti i quadri di proprietà di RI 1, in particolare un quadro di Raffaello Sanzio”. Lo stesso giorno l’CO 1 ha eseguito il decreto, sequestrando 121 quadri ad eccezione del quadro di Raffaello Sanzio menzionato nel decreto, in quanto non presente presso il Punto Franco di Chiasso.
B. Il 17 dicembre 2007 l’Ufficio ha emesso, a convalida del sequestro, il precetto esecutivo n. __________. Lo stesso giorno ha trasmesso al Tribunale di __________ il precetto per la notifica a RI 1.
C. L’11 marzo 2008 il creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e il 31 marzo 2008 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento per l’11 aprile 2008, giorno in cui ha pignorato i beni sequestrati in precedenza. Lo stesso giorno l’CO 1 ha pubblicato sul FUC n. __________ il verbale di pignoramento.
D. Con ricorso del 21 aprile 2008 RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e in via subordinata la restituzione del termine per interporre opposizione al precetto esecutivo, in quanto il precetto non gli sarebbe stato regolarmente notificato e quindi avrebbe avuto conoscenza dell’esecuzione solo a seguito della pubblicazione del pignoramento.
E. Con pronunciato 29 settembre 2008 questa Camera ha respinto sia il ricorso che l’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione.
Adito dall’escusso, con sentenza del 5 novembre 2009, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il rimedio da questo presentato contro tale giudizio (5A_706/2008).
F. Il 14 ottobre 2008 il creditore ha chiesto la vendita dei beni pignorati. Con avvisi d’incanto del __________ 2011 l’Ufficio ha fissato per __________ 2011 la vendita di 15 quadri e per il __________ 2011 la vendita di ulteriori 15 dipinti di proprietà dell’escusso.
G. Con ricorso 29 aprile 2011 RI 1 ha chiesto di annullare l’incanto previsto per il __________ rispettivamente il __________ __________ 2011 e di far ordine all’Ufficio di procedere alla realizzazione dei 30 quadri del ricorrente per il tramite di una casa d’aste svizzera.
Il ricorrente rileva di aver inoltrato presso il competente Tribunale di Verona un’azione mediante la quale egli ha contestato la nota professionale dell’avv. PI 1 chiedendo di accertare l’effettivo importo dovutogli e di aver chiesto alla Pretura di __________ la provvisoria sospensione dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF in attesa dell’esito del procedimento in Italia.
Nel caso concreto i beni da realizzare sono rappresentati da 30 quadri di grande valore patrimoniale e artistico che, come constatato dal perito __________ nel suo rapporto del 30 novembre 2010, necessitano di una vendita con l’intermediazione di una casa d’aste svizzera. Questo perché un incanto pubblico non rappresenterebbe il miglior modo di procedere per ottenere il ricavato più alto possibile. Infatti ritenuta la limitatezza del mercato d’arte locale solamente la vendita attraverso una casa d’aste svizzera, con le necessarie conoscenze, l’indispensabile pubblicità e una vasta esperienza, potrebbe garantire di ottenere il ricavato più alto possibile.
Lo stesso Ufficio con lettera del 26 gennaio 2011 avrebbe comunicato al ricorrente che per poter valorizzare gli oggetti messi all’incanto e quindi coprire il debito con la vendita del minor numero di quadri era sua intenzione affidare il mandato ad una casa d’aste privata. Malgrado ciò l’Ufficio avrebbe poi deciso, improvvisamente e inaspettatamente, di procedere alla vendita mediante incanto pubblico.
H. Con osservazioni 13 maggio 2011 l’avv. PI 1 ha postulato di respingere il gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
I. Pure l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la LEF non prevederebbe esplicitamente la possibilità di delegare a persone private la realizzazione degli attivi compresi in una procedura esecutiva. In DTF 115 III 54 il Tribunale avrebbe apparentemente risolto negativamente la questione, decidendo che una delega a privati sarebbe possibile solo qualora, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici apparirebbe del tutto inadeguata. In linea di massima inoltre la tariffa federale (OTLEF) si applicherebbe anche alla remunerazione degli atti esecutivi compiuti da terzi.
Il perito contattato dall’Ufficio con scritto del 30 novembre 2011, dopo aver evidenziato che le opere visionate potessero coprire ampiamente il debito di fr. 227'000.00, avrebbe ritenuto che la vendita tramite incanto pubblico da parte dell’UEF fosse vantaggioso dal profilo delle spese ma non ottimale per il proprietario visto l’esiguo mercato d’arte locale. La vendita tramite la casa d’aste avrebbe posto però tutta una serie di problemi. Innanzitutto il piede d’asta del 33%-50% della stima. Sarebbe inoltre occorsa una liberatoria da parte del debitore per vendere le opere anche qualora il debito fosse già coperto dopo le prime vendite: i dipinti infatti non avrebbero più potuto essere svincolati dalla procedura al momento dell’accordo con la casa d’aste. Con quest’ultima vi sarebbero inoltre state spese aggiuntive di trasporto, assicurazione, riproduzione e la percentuale della casa d’aste medesima. Il 26 gennaio 2011 l’Ufficio avrebbe pertanto scritto al debitore, informandolo della necessità di una liberatoria e di una collaborazione da parte sua. Tale richiesta sarebbe rimasta senza risposta. Per questo motivo esso avrebbe deciso di procedere alla vendita a pubblico incanto.
L. Con decisione 27 maggio 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha sospeso provvisoriamente fino alla definizione giudiziale della causa di merito presentata in Italia l’esecuzione n. __________. Con pronunciato del 4 ottobre 2011 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello presentato dall’avv. PI 1 contro la sentenza del Pretore aggiunto e ha revocato la decisione di sospensione provvisoria dell’esecuzione. Tale giudizio è stato intimato all’escusso al suo domicilio a __________. La relativa raccomandata è già stata ritornata al Tribunale d’appello in quanto non ritirata dopo esserte rimasta in giacenza per un mese.
Considerato
in diritto:
Per l’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. La domanda di realizzazione può anche essere formulata oralmente ( cfr. Jaeger/Walder/ Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 15 ad art. 116).
Il cpv. 2 dell'art. 125 LEF prescrive che " la forma della pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall'ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l'inserzione del bando nel foglio ufficiale". Ratio della norma è di conseguire il maggior ricavo possibile, nell’interesse dei creditori e del debitore. Nel caso in cui vengano realizzati oggetti d'arte o d'antiquariato, la pubblicazione deve avvenire in modo che la cerchia dei potenziali interessati possa essere informata dell'asta. In un caso del genere la comunicazione dell'asta unicamente presso il luogo dell'incanto è contraria alla legge (cfr. DTF 45 III 86 s.; Rutz/Rozh, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, 2a edizione, Basilea 2010, n. 5 ad art. 125). La realizzazione anche di oggetti d’arte incombe di principio all'autorità di esecuzione: solo quando, per circostanze speciali, una vendita ai pubblici incanti apparisse del tutto inadeguata, si giustifica di incaricare una ditta specializzata in vendite all'asta (cfr. DTF 115 III 52 ss.).
Decisivo è l’apprezzamento dell’ufficiale, la cui latitudine di giudizio trova giustificazione nella sua migliore conoscenza della realtà locale e nell’esperienza acquisita in tale funzione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 27 m. 24; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht. vol. I, Zurigo 1984, § 8 m. 19 e § 30 m. 3).
È quindi compito dell’organo d’esecuzione stabilire le modalità di vendita, determinare le comunicazioni contenute nelle condizioni d’asta, che possono essere rese note anche solo verbalmente in sede di asta pubblica (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, Losanna 2000, n. 22 ad art. 125) e non devono fare oggetto di pubblicazione, stabilire dove debbano trovarsi i beni oggetto di realizzazione al momento del pubblico incanto.
Trattandosi di giudizio di opportunità, l’Autorità di ricorso si impone uno stretto riserbo. Pur potendo sostituire il suo apprezzamento a quello dell’ufficio che ha espresso l’atto impugnato, essa si scosterà dalla decisione dell’Ufficio in sostanza solo quando lo esigano interessi superiori di coordinamento (cfr. Cometta, La procedura di ricorso avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BlSchK 1989, p. 47).
Nel caso di specie con avvisi del 15 aprile 2011, regolarmente pubblicati sul foglio ufficiale cantonale, l’Ufficio ha fissato per il 16 maggio 2011 la vendita di 15 quadri e per il 17 maggio 2011 la vendita ai pubblici incanti di ulteriori 15 dipinti di proprietà dell’escusso. Il ricorrente allega quali circostanze che giustificherebbero l’assegnazione del mandato vendita ad una casa d’aste il fatto che i beni da realizzare sono rappresentati da quadri di grande valore patrimoniale e artistico che necessiterebbero di una vendita con l’intermediazione di una casa d’aste svizzera, atteso che un incanto pubblico non rappresenterebbe il miglior modo di procedere per ottenere il ricavato più alto possibile, vista la limitatezza del mercato d’arte locale. Tali motivi non costituiscono circostanze eccezionali tali da imporre all’Ufficio di incaricare della vendita una casa d’aste. Infatti le sole circostanze che gli oggetti d’arte pignorati siano di valore non irrilevante e che il mercato locale possa apparire limitato, non costituiscono motivo per far apparire la rinuncia alla vendita da parte di una casa d’aste del tutto inadeguata. Tanto più che la limitatezza del mercato locale potrebbe essere facilmente attenuata dall’Ufficio e, in particolare, dal debitore stesso mediante la pubblicizzazione dell’asta nei modi adeguati sia nella Svizzera interna che nella vicina Italia. Anzi nelle predette circostanze l’assegnazione della vendita ad una casa d’aste verrebbe a ledere il principio secondo cui la realizzazione debba essere operata dall’Ufficio di esecuzione. La realizzazione tramite una casa d’aste non dovrebbe poi causare costi di realizzazione superiori a quelli fissati dalla OTLEF (DTF 103 III 45), circostanza che difficilmente si realizzerebbe considerato che esse richiedono, oltre alla rifusione delle spese di trasporto, assicurazione e riproduzione, una percentuale sulla vendita (cfr. scritto 30 novembre 2010 di __________). Solo con l’accordo dei creditori una violazione di questo principio potrebbe entrare in considerazione (DTF 105 III 70f). Nella fattispecie il creditore però con le osservazioni al ricorso si è chiaramente opposto ad un tale modo di procedere. Ne consegue che l’Ufficio, indicendo la vendita di parte dei beni pignorati ai pubblici incanti, ha agito correttamente e nessun rimprovero può essere sollevato nei suoi confronti.
Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 116 cpv. 1, 125 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
PA 1, __________;
PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.