Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2011 15.2011.44

Incarto n. 15.2011.44

Lugano 29 aprile 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 aprile 2011 di

RI 1 (rappr. dal RA 1 __________

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri riferito alla particella n. __________ RFD di __________ allestito nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro

PI 1 (rappr. da RA 2, __________)

procedura interessante anche

  1. PI 2
  2. PI 6, __________ __________ (1 e 2 rappr. daRA 3)
  3. PI 3 (rappr. dalla RA 4)
  4. PI 4
  5. PI 5

viste le osservazioni 21 aprile 2011 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________in via di realizzazione di un pegno immobiliare RI 1 procede contro la PI 1 per l’incasso del proprio credito, indicando quale oggetto del diritto di pegno la particella n. __________ RFD di __________.

B. Avendo chiesto la creditrice ipotecaria la realizzazione del pegno, con avviso d‘incanto, pubblicato sul FUCT n. /2011 dell’ __________ l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri __________ __________ 2011, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dall’__________ __________ 2011 e l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per il __________ __________ 2011.

C. L’11 aprile 2011 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alla menzionata particella indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub 1 alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:

A. Ufficio esazione e condoni, 6501 Bellinzona


Imposte cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 73'476.30

Interessi 8'415.55


Imposte cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 7'357.50

Interessi 1'351.55


Imposte cantonali 2001/2002/2003/2004/

2005/2006 10'836.25

Interessi 2'630.90


Imposta cantonale 2011 (provvisoria) 259.20

B. Comune di __________, Cassa comunale, Via __________, __________


Imposta comunale 2000 e interessi di

Ritardo 1997/1998/1999/2000 16'908.80


Imposte comunali dal 2001 al 2011 e

interessi di ritardo dal 2001 al 2008 95'426.05


Imposte comunali dal 2001 al 2011 e

interessi di ritardo dal 2001 al 2008 19'933.30


Imposte comunali dal 2001 al 2011 e

interessi di ritardo dal 2001 al 2008 16'564.40

D. Con ricorso 18 aprile 2011 RI 1 si aggrava contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello PI 2 e del PI 3, perché i creditori non avrebbero prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie pretese. A mente della ricorrente infatti mancherebbero i documenti necessari che permettano di determinare con verosimiglianza il legame tra queste imposte e la particella n. __________ RFD di __________. Inoltre per le imposte comunali e cantonali precedenti il 2006 il termine di cinque anni di cui all’art. 252 cpv. 1 LT non sarebbe stato rispettato, ragione per la quale anche per questo motivo i relativi crediti dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri.

E. Delle osservazioni 21 aprile 2011 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

  2. Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273).

L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

  1. Scopo dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Stöckli/ Duc, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).

  2. L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

  3. L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

  4. L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1. Per l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali più vecchie [anni dal 2000 al 2006]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.

  1. Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

  2. Imposte immobiliari comunali

La stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata, cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 535 ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164], cons. 4).

  1. Imposte sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla sostanza immobiliare, dedotti i debiti che vi si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

  1. Nel caso di specie i crediti per le imposte cantonali (imposte sul reddito) per gli anni dal 2001 al 2006 per __________, __________, __________ e per l’anno 2011 per RA 2 (come emerge dall’insinuazione di credito del 29 marzo 2011, importi varianti tra fr. 240.75 e fr. 17'253.20) e i crediti per le imposte comunali insinuati dal PI 3 (imposte immobiliari e sul reddito) per il 2000 per la PI 1 (di fr. 16'908.80 comprensivi degli interessi di ritardo) e per gli anni dal 2001 al 2011 per __________, __________, __________ (importi complessivi varianti per gli undici anni tra fr. 16'564.40 e fr. 95'426.05 comprensivi degli interessi di ritardo) appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.

Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali con il valore di stima peritale e ufficiale della particella oggetto d'esecuzione.

Indipendentemente dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano il fondo in oggetto, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla loro esigibilità.

10.1. A scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte fossero fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con rif.); il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre la facoltà, nel termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).

  1. Ne consegue che il ricorso è respinto. Diventa pertanto priva di oggetto la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:

-RA 1, __________;

-RA 2, __________;

-RA 3, __________;

-RA 4, __________;

-PI 4, __________;

-PI 5, __________.

Comunicazione all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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