Incarto n. 15.2011.4
Lugano 11 febbraio 2011 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 gennaio 2011 di
RI 1 __________
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1 es. n. __________ PI 2 rappr. daRA 1 es. n. __________
in tema di opposizione a precetti esecutivi;
viste le osservazioni:
25 gennaio 2011 della Polizia Comunale di __________, __________;
4 febbraio 2011 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 19 gennaio 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’CO 1 PI 1 e PI 2 procedono contro RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 5'659.50 rispettivamente di fr. 2'500.00 oltre accessori. Dai precetti, emessi il primo il 20 ottobre 2010 e il secondo il 22 ottobre 2010, risulta che essi sono stati notificati all’escusso il 18 novembre 2010. Ai precetti non è stata interposta opposizione.
B. Avendo chiesto i creditori il proseguimento delle esecuzioni, l’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha emesso gli avvisi di pignoramento.
C. Con ricorso 18 gennaio 2011 RI 1 postula che venga accertata l’avvenuta tempestiva opposizione al PE n. __________ e al PE n. __________ e che vengano di conseguenza annullati gli avvisi di pignoramento dell’11 gennaio 2011.
Il ricorrente argomenta che quando ha ritirato i precetti presso la Polizia Comunale di __________, la funzionaria preposta alla notifica gli avrebbe fatto firmare l’opposizione solo su un esemplare e che la stessa avrebbe poi omesso di indicargli che l’opposizione doveva essere apposta anche sugli esemplari dei PE destinati all’ufficio di esecuzione.
D. Con osservazioni del 25 gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto alla notifica dei precetti ha affermato che quando un utente si presenta per ritirare un precetto gli viene specificato che se è sua intenzione interporre opposizione egli deve firmare sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. Prima di terminare il rapporto con l’utente la stessa funzionaria controllerebbe poi che entrambe le copie siano state sottoscritte.
E. Delle osservazioni dell’ CO 1, postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Per l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'Ufficio di esecuzione.
L'opposizione al PE non soggiace a particolari esigenze di forma, ritenuto che è sufficiente che dalla dichiarazione dell'escusso risulti la sua volontà di interporre opposizione; l'onere della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/ Monaco 1998, n. 27 ad art. 74, con rif.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76).
Nella fattispecie con le osservazioni del 25 gennaio 2011 la funzionaria che ha provveduto alla notifica__________dei precetti non ha indicato se RI 1 ha interposto opposizione, ma si è limitata ad affermare che all’escusso a cui viene consegnato un PE viene specificato che se vuole interporre opposizione deve firmare sia la copia a lui destinata sia quella destinata al creditore. La funzionaria ha pure precisato che nel caso di opposizione, prima di congedare l’utente, essa verifica che entrambe le copie siano state sottoscritte. RI 1 non ha pertanto portato la prova che gli spettava, poiché la sua firma nella rubrica “Opposizione” figurante sui suoi esemplari del precetto esecutivo sarebbe anche potuta essere apposta solo dopo la notifica: e ciò già perché manca, su entrambi gli esemplari, la firma del funzionario nella casella "opposizione". Infatti il modulo prevede esplicitamente che l'agente che procede alla notificazione deve certificare la conformità dell'opposizione con la sua firma, appunto per evitare che possano poi sorgere contestazioni in merito alla determinazione del momento in cui l'opposizione è stata interposta. In un caso del genere, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta l'onere della prova, quindi a sfavore dell'escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74), non essendovi spazio, su questa questione, per l'applicazione del principio "in dubio pro debitore" che il Tribunale federale e la dottrina hanno ammesso nella questione – diversa – dell'interpretazione delle dichiarazioni dell'escusso (cfr. DTF 108 III 9; Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 74; Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 26 ad § 18; critico: Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74). Il principio "in dubio pro debitore" ha infatti la sua ragione di essere in particolare in materia d'interpretazione della volontà dell'escusso: ciò non può invece valere in tema di prova dell'avvenuta opposizione in sé stessa, altrimenti vi sarebbe il rischio che l'istituto dell'opposizione venga svuotato del suo significato, dal momento che l'escusso potrebbe sempre rimediare alla sua negligenza, apponendo sul proprio esemplare del precetto una dichiarazione scritta di opposizione dopo la scadenza del termine di 10 giorni e facendo poi valere mesi dopo dubbi sull'operato dell'agente notificatore.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 74 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione:
-RI 1, __________;
-PI 1, __________;
-RA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.