Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 30.03.2011 15.2011.25

Incarto n. 15.2011.25

Lugano 30 marzo 2011 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 21 febbraio 2011 di

RI 1 patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecu­zio­ne del sequestro n. __________ decretato l’11 gennaio 2011 nei confronti del ricorrente ad istanza di

PI 1 patrocinata dall’ PA 2

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con decisione 11 gennaio 2011, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il sequestro della “polizza di previdenza no. __________ presso la B__________, ” e della “polizza di previdenza vincolata 3° pilastro no. __________ presso la S__________, Lugano”.

B. Con ricorso 21 febbraio 2011, il debitore sequestrato, che risiede all’estero, contesta la competenza territoriale del giudice del sequestro, e di conseguenza anche quella dell’CO 1, facendo valere che i beni sequestrati sono situati fuori dalla loro giurisdizione, e meglio a “Lugano, Zurigo e Roveredo”, siccome le società assicurative hanno sede nelle due prime città e la polizza __________ si trova a Roveredo presso la banca __________ a titolo di pegno. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento del decreto e del verbale di sequestro.

C. Nelle sue osservazioni al ricorso, la resistente ritiene il ricorso irricevibile, sia perché l’unico mezzo d’impugnazione possibile sarebbe l’opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF, sia perché il ricorso sarebbe comunque tardivo. Esso sarebbe d’altronde infondato nel merito, in quanto alla competenza territoriale del giudice del sequestro tornerebbe applicabile, per il rinvio dell’art. 31 CLug, l’art. 5 cifra 2 lett. a CLug, secondo cui le azioni in materia di obbligazioni alimentari possono essere promosse davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale. Alla stessa conclusione porterebbero gli art. 3 LDIP e 46a LCA. In via subordinata, la resistente propone che il verbale di sequestro sia annullato solo dopo che l’CO 1 avrà eseguito il sequestro in via rogatoriale.

D. L’CO 1 ritiene di aver agito correttamente e postula la reiezione del gravame.

considerando

in diritto:

  1. A partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF) ; le censure relative ai presupposti materiali del sequestro rientrano invece nella competenza del giudice dell’op­po­si­zione (art. 278). L’autori­tà di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 203 cons. 2, p. 205 ss. e cons. 3, p. 208; cfr. pure cfr. CEF 30 gennaio 2003, inc. 15.2003.13; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 12-13 e 44 ad art. 275).

1.1. Contro l’esecuzione di un sequestro da parte dell’ufficio di esecuzione è dunque dato ricorso giusta l’art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda la pignorabilità dei beni sequestrati (l’art. 275 rinvia agli art. 92 e 93 LEF). Inoltre, quando il decreto (o parte di esso) si rivela incontestabilmente nullo l’ufficio deve rifiutarne l’esecuzione, la quale, in ogni caso, sarebbe pure da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 49 ad § 51 con rif.; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 13 e 16 ad art. 275).

1.2. In particolare, giurisprudenza e dottrina ritengono che l’incompe­tenza territoriale del giudice del sequestro o dell’ufficio d’esecuzione chiamato ad eseguire il decreto di sequestro sia un motivo di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 cons. 2.3; Reiser, op. cit.,n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle, Kurz–kommentar SchKG, Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther, op. cit., n. 50 ad § 51; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 275 [per quanto concerne l’incompetenza del giudice, mentre questo autore ritiene solo annullabile il sequestro ordinato dal giudice territorialmente competente ma eseguito da un ufficio territorialmente incompetente, cfr. n. 26 ad art. 275]; Stof­fel, Voies d'exécution, Berna 2002, n. 107 ad § 8, p. 226 [che tuttavia si contraddice parzialmente al n. 108, p. 227]). La questione non è però stata debitamente riesaminata alla luce dell’introdu­zio­ne, nel 1997, del rimedio dell’opposizione al sequestro di cui all’art. 278 LEF, segnatamente per quanto riguarda il concreto rischio di decisioni contraddittorie e la conseguente esclusione del ricorso nei casi in cui un’azione giudiziaria sia possibile (art, 17 cpv. 1 LEF e DTF 129 III 207, cons. 2.4, con rif.). Per questo motivo, il quesito è stato lasciato aperto dalla scrivente Camera in una sentenza del 27 maggio 2005 (inc. 15.05.43, cons. 3.2). Occorre ora risolverlo e a questo scopo distinguere la questione della competenza del giudice del sequestro da quella relativa alla competenza dell’ufficio d’esecuzio­ne.

a) Per quanto concerne la prima questione, l’autorità di vigilanza, e più in generale gli organi d’esecuzione forzata, devono essere abilitati a rilevare d’ufficio, a titolo pregiudiziale, la nullità del decreto di sequestro soltanto se il giudice del sequestro è manifestamente incompetente, perché non spetta a siffatti organi sostituirsi alle autorità competenti per esaminare i mezzi d’impu­gna­zione prescritti dalla legge contro il decreto di sequestro, ovvero l’opposizione e il reclamo contro la decisione su opposizione (art. 278 LEF), ciò almeno nei casi in cui questi mezzi d’impu­gnazio­ne non sono preclusi al ricorrente (cfr. i motivi analoghi espressi in merito alla competenza del giudice del fallimento in CEF del 25 ottobre 2002, inc. 15.02.122, cons. 3, rispettivamente del giudice del rigetto dell’opposizione in CEF del 4 agosto 2006, inc. 15.06.65, cons. 6.3; cfr. pure DTF 129 I 364, cons. 2.1 e Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo 1997/1999, n. 2 e 3 ad art. 275). Del resto, gli uffici d’esecuzione dispongono di pochissimi elementi per valutare la questione della competenza, visto che non conoscono il contenuto dell’istanza e che il decreto di sequestro non è motivato. Tale ritegno si giustifica ancora maggiormente da quando (ovvero dal 1° gennaio 2011) il giudice è stato abilitato a decretare il sequestro anche di beni situati all’infuori del proprio circondario, purché almeno uno di essi vi sia localizzato o vi si trovi un foro d’esecuzione (cfr. infra ad 3).

b) Per quanto attiene invece alla competenza dell’ufficio d’esecu­zio­ne, l’auto­rità di vigilanza è senz’altro competente per liberamente riesaminare la questione e annullare il sequestro (o meglio la sua esecuzione) eseguito dall’ufficio su oggetti situati fuori dal proprio circondario (DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2; 118 III 9, cons. 4). In caso d’incompetenza accertata, l’ufficio d’esecuzione o l’autorità di vigilanza devono trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio competente, se è facilmente accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il decreto di sequestro sia manifestamente nullo.

1.3. Nel caso concreto, il ricorrente non contesta solo la competenza territoriale del giudice del sequestro ma anche quella dell’CO 1 (cfr. l’ultima frase della prima pagina). Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, il ricorso è quindi senz’altro ammissibile. Andrà inoltre anche esaminato se il Pretore fosse manifestamente incompetente ratione loci (infra ad 4).

  1. Ove il debitore sequestrato – come nella fattispecie – sia domiciliato all'estero, il sequestro di un suo credito presso il terzo debitore domiciliato in Svizzera a cura di un ufficio territorialmente incompetente non è nullo ma solo annullabile, siccome non sono in gioco interessi di terzi (in assenza di un foro esecutivo generale in Svizzera) (cfr. DTF 63 III 44 s.; CEF 12 novembre 2004 [15.04.153], cons. 2.1). È quindi necessario verificare la tempestività del ricorso. Ora, il decreto e il verbale di sequestro sono stati comunicati al ricorrente in via postale (modo di trasmissione ammesso nelle relazioni con l’Italia, cfr. STF 5A_128/2010 del 2 settembre 2010, cons. 7.1). Dall’av­viso di ricevimento risulta che la comunicazione è avvenuta l’11 febbraio 2011. Il ricorso, inoltrato il 21 febbraio 2011, è quindi tempestivo ai sensi dei combinati art. 17 cpv. 2 e 31 cpv. 1 LEF.

  2. L’ufficio d’esecuzione competente per eseguire un decreto di sequestro è l’ufficio nel cui circondario è localizzato l’oggetto da sequestrare (art. 4 cpv. 2, 2° periodo per analogia; DTF 114 III 36, cons. 2; Amonn/Walther, op. cit.; Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Mo­naco 2005, n. 7 ad art. 275). La stessa regola vale per la determinazione della competenza territoriale del giudice del sequestro (art. 272 cpv. 1 principium LEF), con la differenza che, dal 1° gennaio 2011, è competente anche il giudice “del luogo dell’ese­cuzione”, ovvero il giudice nel cui circondario si trova il foro esecutivo ai sensi degli art. 46 segg. LEF, seppure non vi si trovi alcun bene del debitore (cfr. FF 2009, 1539; Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, p. 1212 ad n. 23 e p. 1218 ad 42; Reiser, Überblick über die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, p. 335 ad II/1; Sogo, Kleine Arrestrevision, grosse Auswirkungen – zur geplanten Anpassung des Arrestrechts im Rahmen der Revision des Lugano-Überein­kom­men, SZZP/ RSPC 2009, p. 80 ad b). Sempre dal 1° gennaio 2011, il giudice può inoltre sequestrare tutti i beni del debitore situati in Svizzera anche se sono situati fuori dal suo circondario (art. 271 cpv. 1 principium LEF), a patto tuttavia che nel suo circondario si trovi almeno uno di essi oppure un foro esecutivo ai sensi degli art. 46 segg. LEF (segnatamente il domicilio, la residenza o la succursale dell’escusso). La competenza territoriale degli uffici d’esecu­zio­ne non ha apparentemente subito le stesse due estensioni, dal momento che il legislatore non ha modificato l’art. 275 LEF. L’esecuzione del sequestro potrà quindi implicare l’intervento di più uffici, ognuno di essi limitatamente ai beni situati nel proprio circondario, senza possibilità di esecuzione in via rogatoriale, dato che l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF (cfr. Staehelin, Neues Arrestrecht ab 2011, Jusletter dell’11 ottobre 2010, Rz 26; Meier-Dieterle, op. cit., p. 1220 ad n. 60; Reiser, op. cit., p. 335 ad II/3a; contra Sogo, op. cit., p. 82 e nota 17).

3.1. Per quanto riguarda la questione della competenza territoriale dell’CO 1, occorre quindi solo verificare se le polizze assicurate di cui si chiede il sequestro erano effettivamente localizzate nel Distretto di __________. Ora, le polizze di assicurazione generalmente non sono cartevalori (Kuhn, Kommentar zum VVG, 2001, n. 9 ad art. 73) e quindi le pretese dell’assicurato escusso nei confronti dell’assicurazione vanno sequestrate come crediti ordinari (CEF 10 giugno 2008, inc. 15.08.28, cons. 4). Ma anche se le polizze fossero cartevalori, ciò che nessuna delle parti ha reso verosimile in questa procedura, l’esito, come si vedrà, non muterebbe: l’istante non ha infatti reso verosimile che tali documenti si trovassero nel distretto di __________ al momento dell’inoltro della concessione del sequestro, anzi vi sono fondati motivi per ritenere che una delle due polizze dovrebbe trovarsi presso la sede di Roveredo (GR) della banca __________, siccome essa vanta un diritto di pegno sulla stessa (cfr. scritto 3 febbraio 2011 della __________).

3.2. Il credito del debitore sequestrato domiciliato all'estero, se non è né incorporato in una cartavalore né garantito da pegno, è considerato localizzato al domicilio o alla sede in Svizzera del terzo debitore (cfr. DTF 128 III 474, cons. 3.1, 109 III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4; BlSchK 2000, 144, cons. 6; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 39 ad art. 272). Il Tribunale federale ammette d’altronde che il sequestro di un credito relativo ad affari trattati con la succursale della società terza debitrice possa essere ordinato ed eseguito alla sede (svizzera) della succursale (cfr. DTF 128 III 475, cons. 3.1, con rif.; 112 III 118, c. 3a i.f.; 107 III 147 ss.; CEF 12 novembre 2004, inc. 15.04.153, c. 2.2). Nel caso di specie, i terzi debitori, le assicurazioni __________ e __________, hanno la sede a Basilea, rispettivamente a Zurigo, e giuridicamente non risultano mai aver avuto succursali nel Ticino.

3.3. Invero, nella prassi giudiziaria del Cantone Ticino, ma pure di altri cantoni, il sequestro è anche ammesso, implicitamente, presso le agenzie locali di grandi società, pur non iscritte quali succursali nel registro di commercio. Questa Camera ha del resto avuto modo di fondare la propria competenza per riconoscere un fallimento estero in Svizzera sull’esistenza di un conto aperto presso un’agenzia ticinese di una grande banca svizzera, considerandola quale sua “succursale” ai sensi dell’art. 21 cpv. 3 LDIP (CEF 24 aprile 2007, inc. 14.06.35, cons. 3.2/d). Questa giurisprudenza è poi stata applicata, implicitamente, anche in materia di sequestro (CEF 19 maggio 2008, inc. 14.07.109, cons. 4). D’altronde, pure la nozione di “succursale” giusta gli art. 5 LForo (Schenker, risp. Eckert, Basler Kommentar zum OR, vol. II, 2. ed. Basilea/Gine­vra/ Monaco 2002, n. 5 ad art. 642, risp. n. 2 ad art. 933) e 50 cpv. 1 LEF (DTF 114 III 6) è indipendente da qualsiasi iscrizione nel registro di commercio. Dal 1° gennaio 2011, l’art. 12 CPC ha poi sostituito senza modifiche l’art. 5 LForo. Secondo questa norma, le azioni derivanti dalla gestione di un domicilio professionale o d’affari o di una succursale possono essere presentate al giudice del luogo di tale stabile organizzazione. Per “succursale” s’intende una parte della società commerciale principale, dalla quale dipende, che esercita la stessa attività, durevolmente, in propri locali o stabilimenti e dispone di una certa indipendenza economica e organizzativa (DTF 129 III 31 cons. 3.1; 117 II 85 cons. 3), anche se non è iscritta a registro di commercio e non ha quindi capacità processuale né qualità di parte proprie (Cocchi, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 33). Ora, tale concetto è pertinente anche per la determinazione del foro del sequestro di crediti diretti contro l’agenzia di una società (che sia bancaria, assicurativa o di altro genere), che esercita stabilmente un’atti­vità propria in locali propri. In effetti, ha senso localizzare un credito da sequestrare laddove potrà poi se necessario essere accertato giudizialmente. Inoltre, si garantisce così l’uniformità del concetto di “succursale” (nel senso lato) nella LDIP, nel CPC e nella LEF.

3.4. Le considerazioni che precedono non permettono comunque di giustificare la competenza dell’CO 1: infatti, il decreto di sequestro, riprendendo i dati dell’istanza, indica Lugano quale sede di entrambe le assicurazioni, le quali in effetti gestiscono in tale città un’agenzia generale. L’esistenza della sede __________ dell’agenzia del Sopraceneri della __________ non è per contro menzionata da nessuna parte. Ne consegue che l’CO 1 non era competente per eseguire il sequestro e il ricorso va quindi accolto nella misura in cui tende all’annulla­men­to del verbale di sequestro.

3.5. Le considerazioni espresse dalla resistente nelle proprie osservazioni non giustificano una diversa conclusione. L’art. 5 n. 2 lett. a CLug determina infatti il foro delle azioni di merito e non il foro delle istanze di sequestro, che nella misura in cui tendono a garantire l’e­se­cuzione di decisioni già esistenti (come la sentenza del 18 settembre 2006 del Pretore __________, doc. A), vanno inoltrate al luogo di esecuzione (art. 16 n. 5 CLug/1988; 22 n. 5 CLug/2007; Markus, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008, n. 40 ad art. 16), luogo che internamente è esclusivamente definito dal diritto nazionale (Markus, op. cit., n. 41 ad art. 16). Anche l’art. 31 CLug/2007 rinvia al diritto interno del giudice chiamato a decretare i provvedimenti provvisori o cautelari richiesti, sia per quanto riguarda la loro esistenza che per le loro modalità, compresa la determinazione del foro all’interno dello Stato considerato (cfr. DTF 126 III 159, cons. 2c; CEF 14 gennaio 2003, inc. 14.02.85, cons. 2.1; Kofmel Ehrenzeller, Kommentar zum LugÜ, Berna 2008, n. 2 e 19 ad art. 24). Valgono quindi le considerazioni di diritto svizzero esposte nei precedenti considerandi. L’art. 3 LDIP è da parte sua inapplicabile per stessa ammissione della resistente mentre l’art. 46a LCA definisce il luogo d’adempi­men­to delle prestazioni assicurative e il foro delle azioni contro l’assicuratore e non già il foro del sequestro diretto contro l’assicurato vertente su quelle prestazioni.

  1. Il ricorrente chiede anche l’annullamento del decreto di sequestro.

4.1. La domanda risulta irricevibile, perché questa Camera, nella sua veste di autorità di vigilanza, non è funzionalmente competente per annullare atti giudiziari.

4.2. La questione dell’eventuale nullità del decreto di sequestro va però esaminata a titolo pregiudiziale, onde determinare se l’atto dev’essere trasmesso all’ufficio d’esecuzione competente (ovvero l’UE di Lugano) in applicazione analogica dell’art. 32 cpv. 2 LEF.

4.3. Come ricordato sopra (cons. 3), la competenza territoriale del giudice è determinata, oltre che dal luogo di situazione del bene da sequestrare, dall’esistenza di un foro d’esecuzione nel suo circondario. Nella fattispecie, siccome il debitore è domiciliato all’estero e i beni da sequestrare risultano essere situati in un altro distretto, entrano in considerazione solo i fori stabiliti agli art. 48 segg. LEF. Ebbene nell’istanza la resistente (ex moglie) ha sostenuto, in relazione con la causa di sequestro, che il debitore si era trasferito all’estero per sottrarsi ai propri obblighi nei di lei confronti. E il Pretore __________ l’ha apparentemente seguita, in quanto ha menzionato quale causa del sequestro anche l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. In queste condizioni, non si può escludere ch’egli abbia fondato la propria competenza sul foro dell’ul­timo domicilio svizzero del debitore ai sensi dell’art. 54 LEF, sebbene l’istante non abbia menzionato tale norma: il giudice è infatti tenuto ad accertare d’ufficio la propria competenza (combinati art. 59 cpv. 2 lett. b, 60 e 251 lett. a CPC). Invero, si potrebbe disquisire sul fatto di sapere se il foro dell’art. 54 LEF sia davvero un “luogo dell’esecuzione” ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (Meier-Dieterle, op. cit., n. 44-45, non lo cita), ritenuto che il titolo marginale della norma non contiene le parole “foro d’esecu­zione” utilizzate invece agli art. 46-52 LEF, bensì l’espressione “foro in caso di fallimento”. Una parte della dottrina ritiene però che anche il foro dell’art. 54 LEF possa essere un foro d’esecu­zione (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 2 ad art. 54; Schüpbach, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 3 ad art. 54; contra: Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 54), nella misura in cui il creditore, invece di chiedere il fallimento senza preventiva esecuzione, potrebbe anche promuovere o continuare (TC VS del 7 dicembre 2005, PKG 2005, n. 19) un’esecuzione al luogo dell’ultimo domicilio svizzero di un debitore in fuga. Oltretutto, poiché la fuga costituisce anche una causa di sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF), potrebbe sembrare logico che il sequestro possa essere decretato al foro dell’art. 54 LEF. Non è comunque necessario risolvere il quesito in questa sede: basta constatare come ne caso concreto l’incompetenza territoriale del Pretore di __________ – e pertanto la nullità del suo decreto – non possano certo dirsi manifeste.

4.4. In queste condizioni, occorre quindi trasmettere il decreto di sequestro all’Ufficio esecuzione di Lugano in applicazione analogica dell’art. 32 cpv. 2 LEF (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 275). Onde non compromettere l’effetto sorpresa già ottenuto, la comunicazione della presente decisione avverrà in concomitanza con la nuova esecuzione del sequestro.

  1. Il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso dei considerandi.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 32, 54, 272, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza, è annullato il verbale di sequestro n. __________ del 12 gennaio 2011 a far tempo dalla notifica di cui al dispositivo n. 1.2.

1.2. È ordinata la trasmissione del decreto di sequestro 11 gennaio 2011 della Pretura __________ all’Ufficio __________ perché lo esegua. La presente sentenza verrà allegata alla notifica del sequestro alle agenzie luganesi di __________ e __________.

1.3. L’Ufficio esecuzione di Lugano comunicherà la presente sentenza ai rappresentanti delle parti (avv. PA 1 e PA 2, entrambi in __________) unitamente al proprio verbale di sequestro.

  1. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  2. Intimazione all’Ufficio esecuzione di Lugano.

Comunicazione alla Pretura __________ e all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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