Incarto n. 15.2011.23
Lugano 8 aprile 2011 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2011 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
PI 1
in tema di annullamento di comminatoria di fallimento;
viste le osservazioni 28 marzo 2011 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 7 marzo 2011 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. A seguito delle domande di prosecuzione dell’esecuzione presentate da PI 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________, il 27 ottobre 2009, il 28 aprile 2010 e il 2 agosto 2010 l’CO 1 ha emesso le comminatorie di fallimento contro RI 1.
17 novembre 2010 la procedura fallimentare è stata sospesa per mancanza
d’attivo.
C. Con provvedimento 17 febbraio 2011 l’CO 1 ha annullato le comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________ e n. __________ e ha deciso di procedere all’emissione degli avvisi di pignoramento. Questo perché conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.
D. Con ricorso 4 marzo 2011 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità del provvedimento 17 febbraio 2011 argomentando che la possibilità di annullare un provvedimento esecutivo quale la comminatoria di fallimento spetta esclusivamente al Tribunale del luogo di esecuzione. L’Ufficio avrebbe la possibilità di riconsiderare un proprio provvedimento esclusivamente in presenza di un ricorso all’Autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF).
E. Con osservazioni 28 marzo 2011 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. L’ufficio argomenta che la creditrice con scritti del 15 febbraio 2011, ritenendo che un fallimento avrebbe portato ad una nuova sospensione per mancanza di attivo, ha espressamente richiesto la prosecuzione delle esecuzioni in via di pignoramento. Per questo motivo il 17 febbraio 2011, conformemente all’art. 230 cpv. 3 LEF, esso ha deciso di annullare le comminatorie di fallimento per emettere gli avvisi di pignoramento.
Considerato
in diritto:
Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione del fallimento per mancanza di attivi, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento (art. 230 cpv. 3 LEF), ritenuto che le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso (art. 230 cpv. 4 primo periodo LEF), salvo quella che ha determinato il fallimento (DTF 124 III 123; Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 18c ad art. 230; Vouilloz, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 230). Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla legge (art. 230 cpv. 4 secondo periodo LEF).
La ratio di questa normativa quella è di evitare la reiterazione di procedure fallimentari votate all'insuccesso. Per questo motivo ragioni di economia procedurale impongono la riattivazione dell'esecuzione ex art. 230 cpv. 4 LEF, con contestuale mutazione della specie d'esecuzione da quella in via di fallimento all'esecuzione in via di pignoramento (art. 38 cpv. 2 LEF) e ciò anche qualora sia già stata emessa la comminatoria di fallimento (cfr. CEF 30 ottobre 1997, inc. n. 15.97.167).
Nel caso di specie l’esecuzione n. __________ ha determinato il fallimento di RI 1: questa esecuzione è pertanto definitivamente decaduta e non può riprendere il suo corso ex art. 230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione del fallimento per mancanza d’attivo. Sebbene prima della pronuncia del fallimento siano già state emesse le comminatorie di fallimento, le esecuzioni n. __________ e n. __________ vanno invece proseguite in via di pignoramento con l'emissione ad opera dell'CO 1 dei relativi avvisi. Questo senza la necessità di annullare le comminatorie emesse il 27 ottobre 2009 e il 2 agosto 2010. Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere a tal riguardo annullato. Visto l’esito non sussite la necessità di verificare a quali condizioni l’Ufficio possa riconsiderare un proprio provvedimento.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 38 cpv. 2, 230 cpv. 3 e 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
PRONUNCIA
1.1. Il provvedimento 17 febbraio 2011 dell’CO 1 è annullato limitatamente alla dichiarazione di caducità delle comminatorie di fallimento emesse nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________.
1.2. È accertata la decadenza dell’esecuzione n. __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Intimazione a:
RI 1, __________;
PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.