Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.02.2011 15.2011.10

Incarto n. 15.2011.10

Lugano 18 febbraio 2011 EC/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2011 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri riferito alle PPP n. __________. n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ allestito nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1 (rappr. da RA 1, __________)

  1. PI 1
  2. PI 2
  3. PI 3, __________ (2 e 3 rappr. dall’ RA 2)
  4. PI 3 (rappr. dall’ RA 3)
  5. PI 4 (rappr. dall’ RA 4 a)

viste le osservazioni:

  • 26 gennaio 2011 del PI 3, __________;

  • 2 febbraio 2011 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare RA 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 650'430.95 oltre accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno le PPP n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________.

L’opposizione di PI 1 è stata rigettata con pronunciato 8 aprile 2009 dal Pretore supplente della giurisdizione di __________.

B. Il 26 maggio 2009 RA 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il 28 maggio 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escussa della domanda di realizzazione.

C. Con avviso d‘incanto unico datato 25 gennaio 2010, pubblicato sul FUC del __________ 2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari __________ __________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2010 e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ per il __________ __________ 2010.

D. Il 15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate particelle.

E. Con ricorso 16 marzo 2010 RA 1 si è aggravata contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello PI 2 e del PI 3.

F. Con sentenza 30 aprile 2010 (inc. n. 15.2010.43) questa Camera ha stralciato dall’elenco oneri sub. A n. 2 i crediti iscritti a favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________, n. __________, n. __________ mentre ha modificato varie altre poste sub A n. 1 e n. 2., con contestuale conseguente rettifica dell'importo totale.

G. Con nuovo avviso d‘incanto pubblicato sul FUC del __________ __________ 2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ __________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2011 e l’incanto delle PPP n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________ per il __________ __________ 2011.

H. Il 4 gennaio 2011 l’Ufficio ha allestito un nuovo elenco oneri riferito alle menzionate particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:

Comune di __________

PPP


Imposta sull’utile 2004 2'171.30

Imposta sull’utile 2005 4'825.20

Imposta sull’utile 2006 4'583.90

Imposta sull’utile 2007 4'583.90

Imposta sull’utile 2008 4'342.65

Imposta sull’utile 2009 4'342.65

Imposta sull’utile 2010 4'362.65

Imposta immobiliare 2003 322.15

Imposta immobiliare 2004 622.50

Imposta immobiliare 2005 567.25

Imposta immobiliare 2006 567.25

Imposta immobiliare 2007 567.25

Imposta immobiliare 2008 567.25

Imposta immobiliare 2009 567.25

Imposta immobiliare 2010 567.25

Contributi costruzione 10'471.15

PPP


Imposta sull’utile 2004 1'101.40

Imposta sull’utile 2005 2'447.55

Imposta sull’utile 2006 2'325.20

Imposta sull’utile 2007 2'325.20

Imposta sull’utile 2008 2'202.80

Imposta sull’utile 2009 2'202.80

Imposta sull’utile 2010 2'202.80

Imposta immobiliare 2003 152.35

Imposta immobiliare 2004 622.50

Imposta immobiliare 2005 567.25

Imposta immobiliare 2006 567.25

Imposta immobiliare 2007 567.25

Imposta immobiliare 2008 567.25

Imposta immobiliare 2009 567.25

Imposta immobiliare 2010 567.25

Contributi costruzione 5'311.65

PPP


Imposta sull’utile 2004 912.60

Imposta sull’utile 2005 2'028.00

Imposta sull’utile 2006 1'926.60

Imposta sull’utile 2007 1'926.60

Imposta sull’utile 2008 1'825.20

Imposta sull’utile 2009 1'825.20

Imposta sull’utile 2010 1'825.20

Imposta immobiliare 2003 152.35

Imposta immobiliare 2004 622.50

Imposta immobiliare 2005 567.25

Imposta immobiliare 2006 567.25

Imposta immobiliare 2007 567.25

Imposta immobiliare 2008 567.25

Imposta immobiliare 2009 567.25

Imposta immobiliare 2010 567.25

Contributi costruzione 4'400.90

PPP


Imposta sull’utile 2004 157.35

Imposta sull’utile 2005 349.65

Imposta sull’utile 2006 332.15

Imposta sull’utile 2007 332.15

Imposta sull’utile 2008 314.70

Imposta sull’utile 2009 314.70

Imposta sull’utile 2010 314.70

Imposta immobiliare 2000 322.15

Imposta immobiliare 2001 322.15

Imposta immobiliare 2002 322.15

Imposta immobiliare 2003 322.15

Imposta immobiliare 2004 43.55

Imposta immobiliare 2005 79.35

Imposta immobiliare 2006 49.60

Imposta immobiliare 2007 49.60

Imposta immobiliare 2008 39.65

Imposta immobiliare 2009 59.50

Imposta immobiliare 2010 59.50

Contributi costruzione 758.65

PPP


Imposta sull’utile 2004 157.35

Imposta sull’utile 2005 349.65

Imposta sull’utile 2006 332.15

Imposta sull’utile 2007 332.15

Imposta sull’utile 2008 314.70

Imposta sull’utile 2009 314.70

Imposta sull’utile 2010 314.70

Imposta immobiliare 2000 322.15

Imposta immobiliare 2001 322.15

Imposta immobiliare 2002 322.15

Imposta immobiliare 2003 322.15

Imposta immobiliare 2004 43.55

Imposta immobiliare 2005 79.35

Imposta immobiliare 2006 49.60

Imposta immobiliare 2007 49.60

Imposta immobiliare 2008 39.65

Imposta immobiliare 2009 59.50

Imposta immobiliare 2010 59.50

Contributi costruzione 758.65

I. Con ricorso 17 gennaio 2011 RI 1 si aggrava contro l’elenco oneri, chiedendo di modificare, in ossequio alla prassi applicata dall’amministrazione cantonale, i crediti iscritti a favore del PI 3, limitandone il privilegio agli importi aggiornati relativi all’imposta immobiliare e ai contributi di canalizzazione.

F. Delle osservazioni 26 gennaio 2011 del PI 3 e 2 febbraio 2011 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto:

  1. Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

  2. Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).

L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

  1. Scopo dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31 ad art. 138).

  2. L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

  3. L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

  4. L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1. Per l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [2003, 2004 e 2005]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.

  1. Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

  2. Imposte immobiliari comunali

La stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata (cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I 535 ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164], cons. 4).

8.1. I crediti del PI 3 iscritti nell’elenco oneri quali “Imposta immobiliare” dal 2000 al 2010 sono da ritenere, a prima vista e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti in principio da ipoteca legale.

8.2. Il credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).

8.2.1. La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281), è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT, con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è applicabile l’art. 240 LT.

8.2.2. Per l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011 (RL 10.2.2.1, pubblicato in BU 2010, 549), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2011 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo capoverso della medesima norma, i termini di scadenza delle tre rate d’acconto sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2011. Anche in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).

8.3. A scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte immobiliari fossero fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.2.2), il credito fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli altri creditori, in particolare, hanno sempre la facoltà, nel termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).

  1. Imposte sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile (affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

9.1. Nel caso di specie i crediti per le imposte comunali per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 insinuati dal PI 3 (importi annui varianti per le varie PPP tra fr. 157.35 e fr. 4’825), appaiono a prima vista, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.

Appare infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte comunali con il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto d'esecuzione.

Indipendentemente dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, debiti del resto che in raffronto al valore di stima peritale dei fondi non possono essere ritenuti rilevanti, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla loro esigibilità.

  1. Ne consegue che il ricorso è respinto.

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274 cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 107 cpv. 2, 110 LALIA; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a:

RA 1, __________;

PI 1, __________;

PI 2, __________;

PI 3, __________;

RA 3, __________;

RA 4,__________.

Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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