Incarto n. 15.2010.62
Lugano 15 luglio 2010 CJ/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento complementare di crediti notificato il 10 maggio 2010 alla banca __________ a favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________ ecc. promosse da diversi creditori;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Da anni l’CO 1 è confrontato con gravi difficoltà nell’espletare le proprie mansioni nei procedimenti diretti contro RI 1, il quale sistematicamente rifiuta di ritirare gli atti esecutivi che gli vengono trasmessi e di aprire la porta della propria abitazione per l’esecuzione dei pignoramenti, obbligando così l’Ufficio a dover richiedere l’intervento della polizia, con modalità speciali per fronteggiare concrete reazioni violente dell’escusso (cfr. segnatamente CEF 6 marzo 2001, inc. 15.00.35, 8 maggio 2002, inc. 15.02.21, 22 gennaio 2004, inc. 15.03.159, 12 febbraio 2008, inc. 15.07.98). Come tutte le altre autorità cantonali incaricate di trattare incarti relativi a RI 1, l’Ufficio subisce inoltre da tempo da quest’ultimo un tempestio di comunicazioni per via mail e fax pesantemente ingiuriose e a volte non privi di allusioni minacciose.
B. Il 4 febbraio 2010, l’Ufficio ha proceduto ad eseguire a favore di un gruppo composto di 46 esecuzioni il pignoramento presso l’abitazione di RI 1 con l’assistenza della polizia. In quell’occasione, l’Ufficio ha pignorato 4 cartelle ipotecarie di nominali fr. 100'000.-- ognuna di cui RI 1 si professa proprietario, gravanti il fondo su cui sorge la sua abitazione, depositate presso lo studio legale dell’avv. __________ a __________. Il 17 maggio 2010, dopo che la moglie dell’escusso aveva formulato una rivendicazione sui titoli pignorati, l’Ufficio ha impartito a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere contro la rivendicante un’azione di contestazione della sua pretesa.
C. Il 10 maggio 2010, dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di conti bancari dell’escusso presso la banca __________ per il tramite di un creditore, l’Ufficio ha notificato a questa banca il pignoramento di tutti gli attivi di RI 1 presso la sua sede e presso quelle delle sue succursali a concorrenza di fr. 289'819,26 oltre interessi e spese.
D. Con scritto del 17 maggio 2010, RI 1 si è aggravato contro il pignoramento del 10 maggio 2010, affermando che dal 13 maggio 2010, giorno in cui, in occasione del tentativo di prelevare soldi sul conto pignorato, gli è stata ritirata la tessera, egli avrebbe in tasca circa fr. 39,50. Ritiene il provvedimento ingiustificato, dal momento che aveva “offerto” all’Ufficio le quattro cartelle ipotecarie gravanti la propria casa d’abitazione. Sostiene inoltre che i fondi sequestrati sono impignorabili in virtù della convenzione risarcitoria ch’egli ha pattuita con la Banca __________ (ora __________) nel dicembre 1999 “a seguito dei gravissimi danni subiti da RI 1 per la durata di dieci anni”. Detta convenzione specificherebbe chiaramente l’impignorabilità dei beni in questione. Il ricorrente esige l’immediato sblocco dei fondi pignorati. Si addentra poi in considerazioni di merito relative ai crediti fiscali dedotti in esecuzione e alla procedura di divorzio, che, come si vedrà, esulano dal potere di cognizione della Camera.
E. Con comunicazione elettronica del 18 maggio 2010, RI 1 ha integrato il suo ricorso, affermando che l’Ufficio avrebbe saputo dal dicembre 1999 che le sue rendite sarebbero state impignorabili.
F. Con decreto del 20 maggio 2010, il presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale, autorizzando il ricorrente a prelevare sul conto pignorato fr. 1'200.-- al mese. Tale provvedimento non teneva conto del fatto – allora non noto alla Camera – che l’escusso percepisce una rendita AVS mensile di fr. 1'731.-- su una relazione bancaria diversa da quella pignorata.
G. In seguito all’assunzione d’informazioni presso la banca sulla natura della convenzione risarcitoria conclusa con l’escusso e sulla composizione della sua relazione bancaria, l’Ufficio, l’8 giugno 2010, ha calcolato il minimo di esistenza di RI 1 in fr. 1'900.-- e, tenuto conto della rendita AVS percepito dall’escusso, stabilito una trattenuta mensile di fr. 6'591.--, da prelevare sulla rendita versata da __________, pari a fr. 6'760.--/mese.
Considerando
in diritto:
La ricevibilità formale del ricorso è dubbia alla luce dell’art. 7 LPR, essendo difficilmente leggibile e sprovvisto dei mezzi di prova già disponibili (in particolare la convenzione del dicembre 1999 con la Banca __________). Un rinvio al ricorrente ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR appare però inutile (già per il fatto che l’escusso è solito non ritirare le raccomandate), siccome l’autorità di vigilanza deve constatare d’ufficio la nullità dei provvedimenti portati alla sua conoscenza, anche in modo irrituale (art. 22 cpv. 1 LEF). Ora, il pignoramento di beni assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 6-11 LEF è in linea di massima nullo (vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 67 ad art. 92), in ogni caso quando intacca il minimo di esistenza dell’escusso in modo grossolano (DTF 110 III 32). Non occorre invece prendere in considerazione né il fax 18 maggio 2010, di cui RI 1 non ha mandato l’originale debitamente firmato malgrado l’invito in tal senso contenuto nel decreto 20 maggio 2010 di concessione dell’effetto sospensivo parziale, né i successivi e numerosi fax e email, che sono oltre che tardivi manifestamente irricevibili in quanto illeggibili e sconvenienti.
Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, la convenzione ch’egli ha pattuito il 24 dicembre 1999 con la Banca __________ non stipula l’impignorabilità della rendita vitalizia vita natural durante riconosciutagli dalla banca.
2.1. Dagli estratti della convenzione – limitati alla parte concernente la rendita vitalizia – che su richiesta dell’Ufficio la __________ ha trasmesso il 21 e il 31 maggio 2010, risulta invece che la banca ha garantito tale prestazione a RI 1 (suo ex capo della succursale di __________), per risolvere la parte della controversia relativa “alla problematica assicurativa” (titolo della lett. C della convenzione), “nel caso di una revoca o diminuzione della rendita d’invalidità attualmente percepita da RI 1 da parte della competente autorità cantonale”. Si evince d’altronde da uno scritto 23 marzo 2000 della banca al patrocinatore di RI 1 che “vista la revoca dell’AI nonché dell’annullamento della rendita d’invalidità del nostro Fondo di Previdenza con effetto per ambedue fine marzo 2000”, la banca avrebbe versato da aprile 2000 “il controvalore delle due rendite ammontanti attualmente a fr. 134'480.-- annui, in 12 rate mensili, secondo le modalità pattuite direttamente con il Signor RI 1”. La pattuizione prevede pertanto una semplice sostituzione di due rendite d’invalidità con una rendita vitalizia d’importo equivalente, senza clausola d’impignorabilità.
2.2. Ma anche se le parti avessero dovuto convenire dell’impignorabilità della rendita vitalizia, tale accordo non vincolerebbe l’Ufficio d’esecuzione. In effetti, in occasione della revisione totale della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) entrata in vigore il 1° gennaio 1997 (quindi prima della sottoscrizione della convenzione del 1999), il legislatore ha abrogato l’art. 519 cpv. 2 CO che consentiva alle parti ad un contratto di rendita vitalizia di pattuirne l’impignorabilità e ha modificato l’art. 92 cpv. 1 n. 7 LEF per limitare l’impignorabilità al diritto alla rendita (“Stammrecht”), mentre le singole rendite sono da considerare limitatamente pignorabili giusta l’art. 93 LEF (ovvero per la parte che eccede il minimo d’esistenza del beneficiario). In questo modo il legislatore ha voluto “impedire che la persona che percepisce una rendita elevata, anche se essa è stata costituita da un terzo a titolo gratuito, possa grazie a questa entrata condurre un’esistenza dispendiosa, nonostante i suoi creditori l’abbiano escussa infruttuosamente” (FF 1991 III 56).
2.3. Ci si potrebbe però chiedere se non sia impignorabile la parte della rendita vitalizia che compensa la rendita dell’assicurazione invalidità (AI), dal momento che questo tipo di rendita è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF). Il ragionamento sarebbe invero dubbio, perché nella misura in cui non sono riunite le condizioni per l’allocazione di una delle rendite statali previste all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, appare escluso poter considerare impignorabile la rendita di diritto privato supposta sostitutiva. La questione non deve comunque essere risolta nel caso concreto, perché la rendita AI a cui RI 1 avrebbe avuto diritto si sarebbe comunque estinta con l’inizio del diritto a un rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 30 LAI). Orbene, l’escusso percepisce attualmente una rendita AVS, che l’Ufficio ha escluso dal pignoramento. Nulla si oppone pertanto al pignoramento dell’intera rendita vitalizia, fatta eccezione di quanto necessario a coprire il minimo d’esistenza dell’escusso, in congiunzione con la sua rendita AI (cfr. DTF 118 III 16).
2.4. Non entra nemmeno in considerazione un’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 9 LEF: la rendita vitalizia in questione non è infatti un’indennità a titolo di riparazione morale consecutiva a lesioni corporali o danno alla salute, ma, da quanto si può capire dalla convenzione del 1999, un risarcimento dei danni economici dovuti all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di lunga durata derivante da invalidità (cfr. art. 8 LPGA).
Il pignoramento delle cartelle ipotecarie non è d’ostacolo al pignoramento della relazione bancaria dell’escusso presso __________. Esse sono state infatti rivendicate dalla proprietaria del fondo, la moglie dell’escusso, sicché vanno pignorate in ultimo luogo, dopo i suoi beni mobili e i suoi crediti non rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF). Ovviamente, il pignoramento delle cartelle ipotecarie è limitato all’importo dei crediti posto in esecuzione che rimarrà scoperto dopo la realizzazione dei beni mobili e dei crediti.
Le critiche di RI 1 relative alle procedure di divorzio e di tassazione fiscale sono censure di merito, che sfuggono al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza, limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei provvedimenti adottati dagli uffici d’esecuzione e fallimenti alla luce del diritto esecutivo federale e cantonale (art. 17 LEF). In altre parole, né l’CO 1 né l’autorità di vigilanza sono competenti per valutare il buon fondamento delle pretese fatte valere dal fisco, dalla moglie dell’escusso o da qualsiasi altro creditore.
Il ricorrente non ha provato che l’Ufficio avesse avuto conoscenza della rendita vitalizia già nel 2000 e avrebbe rinunciato a pignorarla ritenendola impignorabile. E comunque siffatta circostanza, se fosse vera, non muterebbe la situazione: si tratterebbe di una valutazione errata dell’Ufficio, di cui si potrebbe – anzi dovrebbe – scostare in ogni procedura esecutiva successiva.
Ricordato che gli uffici d’esecuzione sono autorizzati ad eseguire, a titolo cautelativo, pignoramenti senza preventivo avviso al debitore in casi d’urgenza (DTF 115 II 44-5, cons. 2; 107 III 70, cons. 2), segnatamente di fronte a comportamenti ostruzionistici da parte dell’escusso, non sta alla Camera esaminare dettagliatamente in questa sede la decisione di determinazione del minimo d’esistenza di RI 1, che l’Ufficio ha emesso l’8 giugno 2010, ovvero dopo l’inoltro del ricorso. Spetta semmai all’escusso interporre ricorso contro tale decisione, qualora lo ritenesse necessario. In ogni caso, la decisione non appare manifestamente lesiva del minimo d’esistenza di RI 1, giacché l’Ufficio ha applicato i criteri stabiliti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) e ha tenuto conto del fatto che l’escusso vive nella casa della moglie senza pagare alcun affitto. Per quanto riguarda le spese supplementari che RI 1 ha recentemente allegato, spetta all’Ufficio statuire su una loro eventuale inclusione nel calcolo del minimo d’esistenza e procedere, se necessario, alla revisione della sua decisione ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF, con una decisione suscettibile di ricorso (art. 17 LEF).
Nell’incarto figura una comunicazione elettronica dell’11 maggio 2010, con cui l’avv. __________, ex patrocinatore dell’escusso, “così come richiesto dal signor RI 1, impossibilitato a farlo personalmente”, segnala all’Ufficio che “lo stesso è gravemente ammalato, così come attestato da un certificato medico redatto il 15 aprile 2010, in cui il medico, previa visita del paziente, attesta di averlo trovato in condizioni precarie e peggiorate rispetto a qualche mese fa, precisando che le condizioni di salute ne richiederebbero il ricovero in osservazione e riposo”, e chiede la sospensione immediata delle “eventuali” procedure esecutive in corso nei suoi confronti, in applicazione dell’art. 61 LEF. In risposta alla successiva richiesta dell’Ufficio di produrre il certificato medico e una procura, l’avv. __________, con email del 12 maggio 2010, ha ribadito di non rappresentare l’escusso in ambito esecutivo. Ora, tale corrispondenza, come il comportamento di RI 1 in generale, fanno nascere dubbi sulla sua capacità attuale di difendere personalmente i propri interessi in modo efficace, proponendo e discutendo con la necessaria chiarezza la propria causa. In queste condizioni, la designazione di un rappresentante appare atta a prevenire le conseguenze negative derivanti dal suo rifiuto sistematico di ritirare le comunicazioni ufficiali e di produrre i documenti che possano eventualmente essere idonei a comprovare le proprie affermazioni, e più in generale dal suo comportamento aggressivo e offensivo. S’invita quindi l’Ufficio a fissare a RI 1, in virtù dell’art. 61 LEF, un breve termine per designarsi un rappresentante e, qualora non dia seguito all’invito, a segnalare il caso all'autorità tutoria perché esamini l’opportunità di nominargli un tutore o un curatore (cfr. CEF 8 luglio 2004, inc. 15.04.54).
Il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 61, 92, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.