Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.04.2010 15.2010.45

Incarto n. 15.2010.45

Lugano 29 aprile 2010 CJ/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 1° aprile 2010 di

RI 1 patrocinata dall’PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ avvenuta il 10 marzo 2010 nelle mani della ricorrente a richiesta di

PI 1

e subordinatamente contro la decisione dell’Ufficio 26 marzo 2010 di considerare tardiva l’opposizione interposta dal tutore dell’escussa in data 23 marzo 2010;

vista la decisione 12 aprile 2010 con cui l’Ufficio ha riconsiderato il secondo provvedimento impugnato;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con decisione 12 aprile 2010, l’CO 1 ha annullato il secondo provvedimento impugnato, dopo aver accertato che il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere notificato al tutore dell’escussa, sicché l’opposizione interposta il 23 marzo 2010 da quest’ultimo era da considerare valida e tempestiva;

che il nuovo provvedimento non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato;

che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

che soltanto se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);

che nel caso concreto l’Ufficio ha però accolto unicamente la domanda subordinata;

che per quanto riguarda la domanda principale, volta alla pronuncia della nullità del precetto esecutivo e ad una nuova notifica nelle mani del tutore dell’escussa, essa va respinta (come implicitamente deciso dall’Ufficio), poiché il fatto stesso che quest’ultimo abbia interposto opposizione e abbia prodotto con il ricorso l’esemplare per il debitore del precetto esecutivo in questione dimostra che egli ha effettivamente ricevuto l’atto in questione, che di conseguenza è da ritenere validamente notificato;

che infatti, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11, cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Wüth­rich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), solo qualora l'escusso (o il suo rappresentante legale) non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in modo erroneo l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile);

che se invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla legge, il precetto è comunque giunto all'escusso (o al suo rappresentante legale), l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003], cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III 11, cons. 2);

che in quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 64, 68c, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. In quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;

– PI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

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