Incarto n. 15.2010.103
Lugano 18 ottobre 2010 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1 patrocinata dall’ PA 1
viste le osservazioni:
1° settembre 2010 di PI 1, __________;
2 settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1 il 12 luglio 2010 l’CO 1 ha determinato il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 4’244.45, sulla base del seguente conteggio:
Minimo base fr. 1200.00
Figli minorenni fr. 100.00
Locazione fr. 1450.00
Cassa malati fr. 186.10
Alimenti fr. 600.00
Franchigia cassa malati fr. 208.35
Spese forfetarie fr. 500.00
Totale fr. 4244.45
B. Con ricorso 27 agosto 2010 RI 1 ha chiesto che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato anche l’importo di fr. 1'500.00 per le spese di elettricità che egli sostiene per riscaldare l’appartamento in cui vive, che non disporrebbe di un riscaldamento centralizzato e nel quale la cucina funziona a gas. Il ricorrente postula il riconoscimento degli importi mensili di fr. 88.00 per i pasti che egli consuma fuori domicilio due volte la settimana, trovandosi per motivi di lavoro nel sopraceneri, nonché di fr. 50.00 per le spese accresciute di abbigliamento e pulizia quale rappresentante. L’escusso postula pure il riconoscimento, fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, delle spese di istruzione per il figlio __________ di 18 anni che vive con lui, che è senza licenza di scuola media e alla ricerca di un posto di apprendista.
C. Con osservazioni 1° settembre 2010 PI 1 si è opposta al gravame contestando che al debitore possa essere riconosciuta una spesa supplementare per riscaldamento elettrico, in quanto non comprovata. L’osservante evidenzia che nella determinazione del minimo vitale del ricorrente vi è una spesa di fr. 100.00 per figli minorenni che non sarebbe giustificata. Inoltre all’escusso già è stato riconosciuto l’importo forfetario per spese di fr. 500.00 che copre anche le spese per i pasti consumati fuori casa. L’osservante si oppone a che all’escusso venga riconosciuto quale rappresentante di vini un determinato importo per spese d’abbigliamento e pulizia.
D. Delle osservazioni 2 settembre 2010 dell’CO 1, pure chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.
E. Con ordinanza 10 settembre 2010 questa Camera ha invitato RI 1 a produrre entro 10 giorni le fatture relative alle spese d’elettricità con la prova del loro pagamento, una dichiarazione scritta circa le generalità relative al figlio che convive con lui e la descrizione precisa del suo percorso formativo.
F. Nel termine assegnatogli il ricorrente ha prodotto la fattura dell’AIL per il consumo di elettricità nel periodo intercorrente dal 3 ottobre 2009 al 18 marzo 2010 di complessivi fr. 671.00 oltre fr. 51.06 di IVA e la prova dell’avvenuto pagamento di tale importo. RI 1 ha altresì prodotto una dichiarazione scritta riferita al figlio __________, nato il 26 dicembre 1991, dalla quale emerge che lo stesso ha terminato la scuola dell’obbligo il 20 giugno 2006, che dall’11 maggio 2009 al 16 giugno 2010 ha effettuato un periodo di formazione quale installatore elettricista senza conseguire alcun attestato e che attualmente frequenta dei corsi per ottenere un posto di lavoro quale consulente amministrativo.
Considerato
in diritto:
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.
Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
Il punto II.6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 e seguenti (in seguito: Tabella) sub “Spese per l’istruzione dei figli”, indica: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma equivalente (scuola professionale).”
Il punto (I.4) relativo al supplemento al minimo di base per il mantenimento dei figli non fissa invece alcuna età massima.
5.1. La Tabella non ha forza di legge, essa fornisce solo un ordine di grandezza modulabile e non valori assoluti (cfr. DTF 86 III 10 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 86 ad art. 93).
5.2. Nella sentenza pubblicata in DTF 98 III 34 ss. il Tribunale federale non ha escluso in modo generale la presa in considerazione nel minimo di esistenza delle spese di mantenimento e di educazione dei figli maggiorenni, ma ha soltanto stabilito che il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una formazione universitaria ("Hochschulstudium", “Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi dell'art. 93 LEF. Non si è invece esplicitamente pronunciato sulla situazione dei figli maggiorenni che stanno frequentando una scuola media superiore ("Mittelschule") o una formazione professionale né sul fatto di sapere se il supplemento per i figli dell'escusso (punto I.4 della Tabella) sia da aggiungere al minimo di esistenza di base.
In una successiva sentenza del 26 novembre 1999 (STF 7B.200/1999, pubblicata in Praxis 2000, n. 123, BlSchK 2003, 118 ss. e FamPra 2000, 550 ss.), il Tribunale federale, che era chiamato a pronunciarsi sulle spese di mantenimento e di studio del figlio maggiorenne dell’escusso, che frequentava un liceo (“gymnase”) di St-Maurice, ha stabilito che tali spese sono da includere nel minimo di esistenza nella misura in cui i genitori assumono un obbligo a questo proposito, ossia nella misura determinata all’art. 277 cpv. 2 CC. In altre parole, sono da riconoscere nel calcolo del minimo vitale le spese di mantenimento del figlio maggiorenne e le spese di studio qualora il genitore escusso disponga dei mezzi economici per mantenere il figlio ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato la causa all’autorità inferiore per completamento istruttorio sulla situazione finanziaria dei genitori.
5.3. La più recente giurisprudenza del Tribunale federale va nel senso delle considerazioni della dottrina dominante (cfr. Mathey, La saisie de salaire et de revenu, tesi Losanna 1985, n. 118, p. 64; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 e 30 ad art. 93; contra: Bühler, op. cit., p. 649 ad C/a/bb).
Ma vi è un ulteriore motivo a favore della presa in considerazione delle spese connesse all’obbligo di mantenimento stabilito all’art. 277 cpv. 2 LEF. Esse sono infatti debiti privilegiati rispetto agli altri debiti del genitore (art. 219 cpv. 4. prima classe, lett. c e 146 cpv. 2 LEF; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 49 ad art. 219, sesto trattino). È pertanto opportuno ammettere la loro inclusione nel minimo di esistenza del genitore, per evitare che il figlio sia costretto a promuovere esecuzione contro di lui, per ottenere ciò che comunque gli viene riconosciuto dalla legge. In effetti, senza questa inclusione, il genitore, pur volendolo, non sarebbe in grado di adempiere il suo dovere legale perché i suoi redditi pignorabili sono integralmente pignorati. Certo, altri debiti di prima classe non beneficiano di tale privilegio (ad es. i crediti dei lavoratori), ma le relazioni personali particolari tra genitore e figli giustificano siffatta eccezione. Del resto, parte della dottrina riconosce al figlio maggiorenne il beneficio di partecipazione al pignoramento senza preventiva esecuzione previsto all’art. 111 cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 i.f. ad art. 111; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 11 ad art. 111, alla condizione – con riferimento alla lettera dell’art. 111 cpv. 2 LEF – che il maggiorenne faccia valere il suo diritto nell’anno che segue il raggiungimento della maggior età; contra: Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 32 ad § 25).
5.4. Stabilito il principio della riconoscibilità delle spese derivanti dall’obbligo stabilito all’art. 277 cpv. 2 CC, rimane da definirne condizioni e modalità.
a) Giusta l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. Le circostanze da cui dipende il diritto al mantenimento sono la capacità finanziaria dei genitori e del figlio, la qualità delle relazioni personali e la serietà della formazione seguita dal figlio (cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, n. 15 ss.).
Sono pertanto quattro i presupposti per l’ammissione dell’esistenza di un obbligo ai sensi di siffatta norma:
aa) il figlio maggiorenne non deve ancora, nei termini usuali, avere una formazione appropriata. Dal profilo civilistico, ciò può anche estendersi a una formazione di tipo superiore (università, scuola politecnica, ecc.), qualora il figlio dimostri sufficienti capacità individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid, op. cit.. n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece, non appare equo porre a carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di tipo superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad art. 93). Spetta al figlio far capo autonomamente ai prestiti di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del Regolamento delle borse di studio, RL 5.1.3.1). Va invece tenuto in considerazione l’obbligo legale nei confronti dei figli che non hanno ancora, nei termini usuali, terminato la loro prima formazione scolastica o professionale. Per il principio di parità di trattamento tra studenti e apprendisti la prima formazione comprende anche gli studi medio-superiori, ritenuto che di regola non sono accordati prestiti per questo tipo di studio e nemmeno borse di studio, nella misura in cui il reddito imponibile dei genitori – che non tiene conto del carico connesso al rimborso di debiti (cfr. Oberson, Droit fiscal suisse, 2a ed., Ginevra/Basilea/ Monaco 2002, n. 191 ad § 7, p. 133) –, maggiorato di una quota parte della sostanza imponibile (cfr. art. 4), superi i limiti posti agli art. 8 e 9 del Regolamento delle borse di studio.
Occorre peraltro evidenziare che, in seguito all’abbassamento della maggiore età (da 20 a 18, effettiva dal 1° gennaio 1996), il Tribunale federale ritiene che il carattere eccezionale dell’obbligo posto all’art. 277 cpv. 2 CC deve essere relativizzato per i giovani di età compresa tra 18 e 20 anni (cfr. DTF 129 III 375 ss.);
bb) eventuali redditi del figlio (assegni statali, salario di apprendista, borsa di studio o di tirocinio, rendite, ecc.) non devono coprire i propri bisogni (cfr. art. 276 cpv. 3 CC);
cc) i redditi del genitore escusso devono essere superiori del 20% al loro fabbisogno minimo ai sensi del diritto civile, ossia il minimo vitale determinato secondo i parametri dell’art. 93 LEF aumentato delle imposte (cfr. DTF 118 II 97 ss.; I CCA 31 marzo 1999 [11.97.167], cons. 4, in FamPra 2000, 124; Breitschmid, op. cit., n. 17 ad art. 277; Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/2, 2a ed. Friborgo 2002, n. 632; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n. 20.25);
dd) gli alimenti dovuti al figlio maggiorenne non devono compromettere il pagamento di quelli dovuti all’ex moglie e/o ai figli minorenni dell’escusso (cfr. I CCA 31 marzo 1999 [11.97.167], in FamPra 2000, 124, cons. 4; Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art. 276; Meier/Stettler, nota 1116 p. 321).
b) Dal profilo prettamente esecutivo, solo le spese assolutamente indispensabili, il cui effettivo pagamento è dimostrato, possono essere prese in considerazione (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art. 93).
Le spese connesse al mantenimento di un figlio maggiorenne devono d’altronde essere riconosciute secondo i principi applicabili ai figli minorenni. Pertanto, al minimo di base di fr. 600.00 stabilito al punto I.4 della Tabella per i figli di oltre 10 anni vanno aggiunte le spese particolari effettive avute per la loro istruzione (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.), conformemente al punto II.6 della Tabella.
5.5. Il figlio dell’escusso, __________, è maggiorenne dal 26 dicembre 2009 e frequenta dei non meglio precisati “corsi di lavoro per posto di lavoro come consulente amministrativo”. Dagli atti non emerge quando egli terminerà tale formazione e potrà iniziare un’attività lavorativa. In concreto non è comunque necessario appurare questa circostanza. Infatti non risultano adempiuti il terzo ed il quarto presupposto sopra indicati affinché RI 1 sia tenuto a mantenere __________ ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Innanzitutto i redditi mensili dell’escusso (fr. 4’367.00 secondo il verbale di pignoramento impugnato) non eccedono il 120% del suo minimo di esistenza (fr. 4’244.45, sempre secondo il verbale di pignoramento) anche senza imputazione a quest’ultimo del carico fiscale, che pertanto non va determinato. Anche il quarto presupposto non risulta poi essere dato: infatti l’esecuzione n. __________ è stata promossa dall’ex moglie per gli alimenti dovuti per il figlio minorenne __________ e quindi, riconoscendo un obbligo dell’escusso a mantenere ex art. 277 cpv. 2 CC __________, il pagamento degli alimenti al figlio minorenne sarebbe irrimediabilmente compromesso.
Al punto II.4.c) è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo massimo di fr. 50.00 al mese. Nel caso RI 1 è attivo quale rappresentate di vini e quindi è giustificato riconoscere tale importo per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale.
RI 1, quale rappresentante di vini, si deve recare due volte la settimana nel sopraceneri e non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno per prepararsi e consumare il pasto. Di conseguenza è costretto a consumare il pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 88.00 deve essergli riconosciuto.
Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato anche l’importo di fr. 1'500.00 per le spese di elettricità per il riscaldamento dell’appartamento da lui occupato.
In relazione alle spese di riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese per il consumo di energia elettrica per il periodo dal 3 ottobre 2009 al 18 marzo 2010 ammontano a complessivi fr. 722.00 [fattura n. 703.490.780 del 25 marzo 2010 della Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA]. Questo periodo risulta notoriamente essere quello in cui vi è la necessità di provvedere al riscaldamento di una abitazione nelle regioni di pianura. Per questo motivo la richiesta del ricorrente di quantificare le sue spese annuali di riscaldamento in fr. 1'500.00 non può essere accolta in quanto eccessiva. Ritenuto che dell’importo di fr. 722.00 non è dato di conoscere la quota destinata al riscaldamento, questa Camera ritiene adeguata, in considerazione della circostanza che la cucina viene alimentata a gas, una ripartizione nella misura di 660.00 per il riscaldamento (elettrico) e di fr. 62.00 per il rimanente consumo di energia elettrica. Per questo motivo dunque la quantificazione dei costi di riscaldamento dell’escusso deve essere quantificata in fr. 55.00 mensili.
L’Ufficio ha riconosciuto a RI 1 fr. 500.00 per non meglio precisate spese forfetarie e fr. 100.00 per figli minorenni, importi per i quali non è stata dimostrata la necessità e neppure l’effettiva esistenza. Per questo motivo nella determinazione del minimo vitale dell’escusso non può essere aggiunto l’importo complessivo di fr. 193.00 per le spese di abbigliamento (fr. 50.00), per i pasti fuori dall’economia domestica (fr. 88.00) e per l’elettricità per il riscaldamento (fr. 55.00). Anzi, a ben vedere, andrebbe stralciato sia l’importo di fr. 100.00 per figli minorenni sia l’importo eccedente fr. 188.00 alla voce spese forfetarie. Tale decurtazione non viene tuttavia attuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus ex art. 22 LPR. È tuttavia richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su istanza – riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF qualora ne siano adempiuti i presupposti. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve ne fossero, l'Ufficio dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse in questa sentenza.
Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Intimazione a:
RI 1, __________;
__________. PA 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria